CASS
Sentenza 8 novembre 2023
Sentenza 8 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2023, n. 45110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45110 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposto da 1. TR IA, nato in [...] il [...] 2. TR MI GI, nata in [...] il [...] avverso la ordinanza del 20/04/2023 del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito il comune difensore, avv. Mauro Serpico, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso, quale giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso a carico di TR IA e TR MI GI della somma di euro 2.800, in parte Penale Sent. Sez. 6 Num. 45110 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 20/09/2023 rinvenuta (euro 70) nel vano portaoggetti dell'auto in uso ad entrambi e per il resto detenuta materialmente da quest'ultima nella borsa. Da quanto emerge dal provvedimento del Tribunale, IA TR era indagato per il reato della illecita cessione e detenzione di cocaina (era stato colto nella cessione di dosi di cocaina in un parcheggio, dove il predetto era sopraggiunto a bordo di un'autovettura accompagnato dalla moglie MI GI TR;
in sede di perquisizione personale e domiciliare era stata rinvenuta sulla persona del TR e nella abitazione dei coniugi ulteriore cocaina per gr. 28,6 .; l'acquirente della sostanza stupefacente aveva riferito di pregressi acquisti effettuati dal TR, che era quasi sempre accompagnato dalla moglie), mentre la moglie era indagata per il reato di ricettazione (con riferimento al danaro rinvenuto nella sua disponibilità). Il sequestro era stato disposto in relazione alla complessiva somma di danaro rinvenuta, in quanto ritenuta provento dell'attività di spaccio e, comunque confiscabile ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale riteneva che, stante la qualifica dei fatti di cessione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il sequestro della somma andasse confermato solo in funzione della sola confisca diretta, sussistendo il fumus della provenienza della stessa somma da attività di spaccio. 2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, denunciando, a mezzo di difensore e con un atto comune, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge (artt. 240 cod. pen., 73, comma 7-bis d.P.R. n. 309 del 1990) e carenza di motivazione in relazione al nesso di pertinenzialità del danaro sequestrato. Il Tribunale, una volta qualificati i fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con conseguente inapplicabilità della ipotesi di confisca "allargata", doveva motivare sui presupposti del sequestro al fine della confisca "diretta" e quindi sul nesso di pertinenzialità tra "quel danaro" rinvenuto e il reato contestato. Motivazione nella specie assolutamente apparente e assertiva, essendo pacifico in giurisprudenza di legittimità che il rapporto di pertinenzialità del danaro poteva essere ravvisato solo con la cocaina ceduta, quale profitto del reato. Si rilevano inoltre apodittiche le argomentazioni spese dal Tribunale per classificare la somma provento di reato sia facendo riferimento ad una presumibile pregressa attività di spaccio sia con riferimento anche alla cessione accertata al momento dell'arresto (l'acquirente dichiarava di aver acquistato la cocaina "a debito"). 2 Infine, risulta arbitrario il sequestro nei confronti della ricorrente MI GI TR, posto che nei suoi confronti nessuna contestazione con riferimento agli stupefacenti è stata mossa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 3. Esaminati i ricorsi in questa prospettiva, le censure avanzate si rivelano in parte manifestamente infondate e per il resto non consentite. 3.1. Devono ritenersi palesemente errate le argomentazioni in diritto spese nei ricorsi volte a dimostrare la assenza del nesso di pertinenzialità tra il danaro sequestrato e il reato contestato (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990). Emerge dalla ordinanza impugnata che sul fumus dei reati non era stata sollevata in sede di riesame alcuna censura specifica;
e che a IA TR in particolare era stata ascritta - oltre all'illecita detenzione di cocaina - "tutta una serie di plurime cessioni" onerose di cocaina (nella specie quelle riferite dall'acquirente Dotto) nell'arco di due anni con frequenza di tre-quattro volte alla settimana per 1-3 dosi per 50-60 euro ciascuna, i cui introiti erano stimabili quindi in decine di migliaia di euro e che, anche considerando le modalità dilazionate di pagamento riferite dall'acquirente, dovevano ritenersi di gran lunga superiori all'entità economica sequestrata. La motivazione in ordine alla sussistenza di un nesso di pertinenzialità fra il danaro e l'attività illecita di cessione contestata è corretta in relazione sia alla contestazione (pregresse cessioni) sia al principio, secondo cui "qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta;
in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato" (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 3 264437; Sez. U, n. 10561 del 30/1/2014, Gubert, in motivazione;
Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C.; Rv. 282037). Valorizzando la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento, anche il più recente arresto delle Sezioni Unite ha escluso che il sequestro debba necessariamente colpire le "medesime specie monetarie illegalmente percepite", bensì dovendosi apprendere la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato e sussista, comunque, il rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale, tra il danaro sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto. La natura fungibile del bene non è di per sé ostativa all'individuazione della provenienza del denaro dal reato, sicché la fungibilità rileverebbe solo nel momento dell'apprensione del bene (con la commistione del danaro nel patrimonio "liquido" dell'imputato e la conseguente perdita di autonoma identificabilità degli attivi monetari che vi sono soggetti), ma non anche nello stabilire se vi sia un collegamento tra profitto del reato e la disponibilità di somme in capo all'indagato. 3.2. Quanto alla riferibilità della somma di danaro sequestrata all'indagato, i motivi si presentano generici rispetto alla motivazione della ordinanza impugnata, che non risulta censurabile in base ai parametri consentiti in questa sede. il Tribunale ha spiegato infatti che dalle indagini (ovvero da quanto osservato dalla polizia giudiziaria nell'ultimo episodio e dalle dichiarazioni del Dotto) era emerso che la moglie del TR partecipava assiduamente all'attività illecita del marito, che portava ragionevolmente a ritenere che costei avesse svolto il ruolo di co-detentrice dei proventi dell'attività di smercio. Quindi veniva in rilievo non la contestazione alla ricorrente di specifici reati in tema di stupefacenti, quanto piuttosto la dimostrazione (nella specie fornita dal Tribunale) della provenienza del danaro trovato in suo possesso dai traffici illeciti del marito (tanto da far ipotizzare nei confronti della donna il reato di ricettazione). 4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0972023.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito il comune difensore, avv. Mauro Serpico, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso, quale giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso a carico di TR IA e TR MI GI della somma di euro 2.800, in parte Penale Sent. Sez. 6 Num. 45110 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 20/09/2023 rinvenuta (euro 70) nel vano portaoggetti dell'auto in uso ad entrambi e per il resto detenuta materialmente da quest'ultima nella borsa. Da quanto emerge dal provvedimento del Tribunale, IA TR era indagato per il reato della illecita cessione e detenzione di cocaina (era stato colto nella cessione di dosi di cocaina in un parcheggio, dove il predetto era sopraggiunto a bordo di un'autovettura accompagnato dalla moglie MI GI TR;
in sede di perquisizione personale e domiciliare era stata rinvenuta sulla persona del TR e nella abitazione dei coniugi ulteriore cocaina per gr. 28,6 .; l'acquirente della sostanza stupefacente aveva riferito di pregressi acquisti effettuati dal TR, che era quasi sempre accompagnato dalla moglie), mentre la moglie era indagata per il reato di ricettazione (con riferimento al danaro rinvenuto nella sua disponibilità). Il sequestro era stato disposto in relazione alla complessiva somma di danaro rinvenuta, in quanto ritenuta provento dell'attività di spaccio e, comunque confiscabile ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale riteneva che, stante la qualifica dei fatti di cessione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il sequestro della somma andasse confermato solo in funzione della sola confisca diretta, sussistendo il fumus della provenienza della stessa somma da attività di spaccio. 2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati, denunciando, a mezzo di difensore e con un atto comune, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge (artt. 240 cod. pen., 73, comma 7-bis d.P.R. n. 309 del 1990) e carenza di motivazione in relazione al nesso di pertinenzialità del danaro sequestrato. Il Tribunale, una volta qualificati i fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con conseguente inapplicabilità della ipotesi di confisca "allargata", doveva motivare sui presupposti del sequestro al fine della confisca "diretta" e quindi sul nesso di pertinenzialità tra "quel danaro" rinvenuto e il reato contestato. Motivazione nella specie assolutamente apparente e assertiva, essendo pacifico in giurisprudenza di legittimità che il rapporto di pertinenzialità del danaro poteva essere ravvisato solo con la cocaina ceduta, quale profitto del reato. Si rilevano inoltre apodittiche le argomentazioni spese dal Tribunale per classificare la somma provento di reato sia facendo riferimento ad una presumibile pregressa attività di spaccio sia con riferimento anche alla cessione accertata al momento dell'arresto (l'acquirente dichiarava di aver acquistato la cocaina "a debito"). 2 Infine, risulta arbitrario il sequestro nei confronti della ricorrente MI GI TR, posto che nei suoi confronti nessuna contestazione con riferimento agli stupefacenti è stata mossa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 3. Esaminati i ricorsi in questa prospettiva, le censure avanzate si rivelano in parte manifestamente infondate e per il resto non consentite. 3.1. Devono ritenersi palesemente errate le argomentazioni in diritto spese nei ricorsi volte a dimostrare la assenza del nesso di pertinenzialità tra il danaro sequestrato e il reato contestato (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990). Emerge dalla ordinanza impugnata che sul fumus dei reati non era stata sollevata in sede di riesame alcuna censura specifica;
e che a IA TR in particolare era stata ascritta - oltre all'illecita detenzione di cocaina - "tutta una serie di plurime cessioni" onerose di cocaina (nella specie quelle riferite dall'acquirente Dotto) nell'arco di due anni con frequenza di tre-quattro volte alla settimana per 1-3 dosi per 50-60 euro ciascuna, i cui introiti erano stimabili quindi in decine di migliaia di euro e che, anche considerando le modalità dilazionate di pagamento riferite dall'acquirente, dovevano ritenersi di gran lunga superiori all'entità economica sequestrata. La motivazione in ordine alla sussistenza di un nesso di pertinenzialità fra il danaro e l'attività illecita di cessione contestata è corretta in relazione sia alla contestazione (pregresse cessioni) sia al principio, secondo cui "qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta;
in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato" (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 3 264437; Sez. U, n. 10561 del 30/1/2014, Gubert, in motivazione;
Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C.; Rv. 282037). Valorizzando la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento, anche il più recente arresto delle Sezioni Unite ha escluso che il sequestro debba necessariamente colpire le "medesime specie monetarie illegalmente percepite", bensì dovendosi apprendere la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato e sussista, comunque, il rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale, tra il danaro sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto. La natura fungibile del bene non è di per sé ostativa all'individuazione della provenienza del denaro dal reato, sicché la fungibilità rileverebbe solo nel momento dell'apprensione del bene (con la commistione del danaro nel patrimonio "liquido" dell'imputato e la conseguente perdita di autonoma identificabilità degli attivi monetari che vi sono soggetti), ma non anche nello stabilire se vi sia un collegamento tra profitto del reato e la disponibilità di somme in capo all'indagato. 3.2. Quanto alla riferibilità della somma di danaro sequestrata all'indagato, i motivi si presentano generici rispetto alla motivazione della ordinanza impugnata, che non risulta censurabile in base ai parametri consentiti in questa sede. il Tribunale ha spiegato infatti che dalle indagini (ovvero da quanto osservato dalla polizia giudiziaria nell'ultimo episodio e dalle dichiarazioni del Dotto) era emerso che la moglie del TR partecipava assiduamente all'attività illecita del marito, che portava ragionevolmente a ritenere che costei avesse svolto il ruolo di co-detentrice dei proventi dell'attività di smercio. Quindi veniva in rilievo non la contestazione alla ricorrente di specifici reati in tema di stupefacenti, quanto piuttosto la dimostrazione (nella specie fornita dal Tribunale) della provenienza del danaro trovato in suo possesso dai traffici illeciti del marito (tanto da far ipotizzare nei confronti della donna il reato di ricettazione). 4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0972023.