Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/05/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 1020/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1020/2019 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 07.10.2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LAGUARDIA GIUSEPPE, giusta mandato a margine all'atto di citazione
-Attore-
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CALO' Controparte_1 C.F._2
LUCIA CRISTINA, giusta mandato a margine all'atto di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
-Convenuto- attore in riconvenzionale-
NONCHE'
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Massimiliano Vairo, giusta mandato ad litem posto in calce all'atto di costituzione
-Altra convenuta- attrice in riconvenzionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2.02.2019, il SI. ha convenuto in giudizio i SI.ri Parte_1
e chiedendo espressamente di: “Accertare Controparte_1 Controparte_2
e dichiarare che il Dott. è l'unico e legittimo titolare della quota, pari al 25% del Parte_1 capitale sociale della s.r.l. “Ellesserre seconda”, con sede in Taranto alla via C. Battisti n. 137; 2) accertare e dichiarare il suo legittimo diritto-dovere di partecipare alla percezione di eventuali utili,
1
” di provvedere alla conseguente iscrizione presso il registro delle imprese, a nome di tutti
[...] gli eredi;
5) in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di simulazione CP_1 relativa soggettiva, tra la de cuius , l' ed i SIg.ri Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
e fissare un termine per il ritrasferimento della quota sociale;
6) in ogni caso, CP_2 condannare i resistenti al pagamento di un equo compenso, per tutta l'opera, in loro favore, svolta dall' , per oltre quindici anni, comprensivo del rimborso di tutte le spese e tasse, Parte_1 anticipate dall'attore, che si quantifica, in 259.000,00 complessivi, o della somma minore, che l'Ill.mo giudicante vorrà, equitativamente, liquidare, con condanna al pagamento di tutte le spese e compensi del presente procedimento o, in subordine, compensazione”.
L'attore rappresentava che in data 18.06.2004, con scrittura privata autenticata dal Notaio Per_1
(cfr. all. n. 1 citazione) aveva acquistato dalla suocera SI.ra deceduta in data Controparte_3
3.07.2009, l'intera sua partecipazione, pari a nominali euro 2.600,00, alla società “Ellesserre seconda”, i cui soci, ritualmente informati, espressamente rinunciavano al loro diritto di prelazione ed acconsentivano a detto trasferimento (cfr. all. n.2 citazione).
Deduceva che, in virtù di tale trasferimento, dal 18.06.2004 lo stesso aveva partecipato a tutte le varie assemblee della suindicata società, esprimendo in maniera autonoma la propria volontà sia nell'approvazione dei vari bilanci che in ulteriori delibere;
ed ancora aveva sempre provveduto a pagare le imposte e tasse, gravanti sulla propria quota ed aveva provveduto, personalmente, a tutte le richieste economiche della società, dagli aumenti di capitale al reintegro delle perdite di esercizio
(cfr. all. n.6).
Specificava che, nel corso di tutti quest'anni, né il legale rappresentante pro tempore della società né nessun socio, avevano mai sollevato alcuna osservazione o contestazione in ordine alla sua appartenenza alla compagine sociale.
Tuttavia, rappresentava che alcuni degli eredi legittimi della cedente , in particolare gli CP_3 odierni convenuti, i SIg. e avevano contestato la piena e legittima Controparte_1 CP_2 titolarità della quota della s.r.l. dell'attore ritenendo l'atto di cessione parte di un accordo simulatorio.
In particolare, gli stessi sostenevano che, accanto a tale atto di cessione, era stato sottoscritto un accordo simulatorio, tra loro, la de cuius e il SI. e la moglie dello stesso, SI.ra Parte_1 CP_5
. Tale accordo, il cui contenuto l'attore disconosceva, privo di data e di sottoscrizione dalla
[...] SI.ra , conteneva un presunto riconoscimento, in favore dei SIg. Controparte_5 CP_1 CP_2 ed , della titolarità della quota della de cuius, nelle rispettive proporzioni dall'9%,
[...] CP_5
7% e 9%, del complessivo 25% della società Ellesserre, trasformando, dunque, il SI. Parte_1 da cessionario della suddetta quota societaria in un mero interposto, fittiziamente, ai reali acquirenti, ovvero tre dei sei figli della de cuius.
Sul punto sosteneva l'attore che nella fattispecie de qua non era possibile ritenere che si fosse verificata una interposizione fittizia, posto che gli organi amministrativi della società non avevano partecipato all'asserito accordo simulatorio (cfr. all. n. 7 citazione, lettera a/r del 12.10.2012 con il
2 quale il legale rappresentante della società confermava l'estraneità della società a qualsiasi vicenda, disconosceva la suindicata scrittura privata e riconosceva la figura dell'attore come socio effettivo), ma piuttosto, in subordine, fatte salve le eccezioni e riserve sulla suddetta scrittura privata dall'attore disconosciuta, un'ipotesi di interposizione reale di persona, un negozio fiduciario in sostanza, mediante il quale l'interposto acquista effettivamente la titolarità delle quote, in virtù di un rapporto interno con l'interponente, di natura obbligatoria, per il quale è tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto con il fiduciante, e a retrocedere i titoli a quest'ultimo al verificarsi di una situazione, determinante il venir meno della “causa fiduciae”. Negozio fiduciario e pactum fiduciae che può essere provato per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti ex art. 2727 c.c., che nella fattispecie de qua, evidenziava l'attore, comunque non erano presenti.
Aggiungeva, inoltre, che nella denegata ipotesi di riconoscimento di patto fiduciario, tra lui e la de cuius , in mancanza di un qualsivoglia accordo circa la durata di un tale incarico, data CP_3
l'inutilizzabilità della scrittura privata, l'attore stesso a quel punto avrebbe proceduto ad una formale rinuncia al relativo mandato (ai sensi dell'art 1727 c.c.) con conseguente diritto e dovere al ritrasferimento dei beni acquistati a titolo fiduciario, a tutti i legittimari (eredi legittimi della de cuius, figli, inclusi i convenuti, e nipoti), e necessaria estensione del contraddittorio.
Chiedeva, altresì, che nel caso di rifiuto di uno degli eredi alla intestazione della propria percentuale della quota, al momento a lui appartenente, si procedesse con un provvedimento ex art. 2932 c.c. contenente l'ordine al legale rapp.te della società Ellesserre seconda di provvedere al trasferimento della quota e alla conseguente iscrizione presso il registro delle imprese a nome di tutti gli eredi
, secondo le rispettive quote ereditarie. CP_1
Infine, in estremo subordine, in caso o di riconoscimento di patto fiduciario o di accertamento di simulazione relativa soggettiva tra lui e la de cuius, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di un equo compenso, per tutta l'opera, in loro favore, svolta dallo stesso, per oltre quindici anni, comprensivo del rimborso di tutte le spese e tasse, da lui anticipate e quantificate, in 259.000,00 complessivi, o della somma minore, previa valutazione equitativa del Giudice, che rimarrebbero, in caso di condanna al ritrasferimento, un ingiustificato arricchimento e beneficio degli eredi della de cuius.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi del legale rapp.te della suindicata società sulle circostanze formulate nell'atto di citazione.
Si costituiva in giudizio in data 17.05.19, la SI.ra , contestando tutto quanto Controparte_2 ex adverso dedotto, ribandendo la rilevanza della scrittura privata contenente l'accordo simulatorio avente natura giuridica di interposizione fittizia di persona.
Invero, la convenuta sosteneva che la deduzione dell'attore circa la non sussistenza, nella fattispecie de qua, dell'interposizione fittizia di un socio di una società, perché non vi era stata la partecipazione degli organi amministrativi della società all'atto dell'interposizione stessa, era priva di ogni fondamento giuridico.
Proponeva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., dato il disconoscimento della suindicata scrittura e la propria sottoscrizione da parte dell'attore, al fine di accertarne il contenuto e la sottoscrizione di tale documento. Sul punto, rilevava che è sopraggiunto il riconoscimento giudiziale della stessa scrittura privata con sent. N. 850/2016, passata in giudicato, della Sezione Penale della Corte d'Appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto, in forza della quale l'attore è stato condannato per il
3 delitto di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. ai danni dei SI.ri e della odierna Controparte_1 convenuta e a restituire gli utili indebitamente percepiti in loro favore (entrambi costituiti parti civili).
Riguardo alle domande subordinate di parte attrice, deduceva la loro manifesta infondatezza e illegittimità.
In via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare, anche in sede civile l'interposizione fittizia di persona con l'attore e dichiarare l'odierna convenuta titolare del 7% delle quote della società nel rispetto di quanto pattuito tra le parti con scrittura privata. Controparte_6
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis: In via principale, 1) rigettare ogni domanda avversa in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) per l'effetto dichiarare il SI. interposto fittiziamente nell'atto di cessione del 25% delle quote Parte_1 della del 16.06.2004. In via riconvenzionale: “2) accertare e dichiarare la Controparte_6 titolarità del 7% delle quote della società in capo alla SI.ra Controparte_6 Controparte_2
, autorizzando la iscrizione della emananda sentenza presso il registro delle imprese di
[...]
Taranto”.
Si costituiva in giudizio il SI. in data 29.05.2019, ribadendo sostanzialmente le Controparte_1 deduzioni formulate dalla sorella nella propria comparsa e espressamente chiedendo di CP_2
“In via principale e nel merito rigettare ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare interposto fittiziamente nell'atto di cessione del 25% Parte_1 delle quote della del 18.06.24, così ampiamente argomentato in narrativa;
Controparte_6
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare titolare del 9% delle quote del Controparte_1
con restituzione, da parte di , delle suddette quote Controparte_6 Parte_1 societarie spettanti ad , con autorizzazione dell'iscrizione presso il registro delle Controparte_1 imprese di Taranto dell'emananda sentenza. Sempre in via riconvenzionale, condannare
, così come statuito dalla sentenza 850/2016 del 28.11.2016 emessa dalla Corte di Parte_1
Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto- confermata dalla sentenza n. 548/2018 del
7.06.2018 della Suprema Corte di cassazione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti da che si quantificano in euro 200.000,00 o di Controparte_1 qualsiasi altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. 4) valutare il comportamento processuale del SI. e per l'effetto condannarlo, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa”.
Alla prima udienza del 10.09.2019, le parti si riportavano ai propri scritti introduttivi e si assegnavano i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 04.02.2020, il difensore di parte attrice rinunciava all'ascolto del teste di lista e precisava di disconoscere il contenuto della scrittura privata prodotta dai convenuti ferma restando l'autenticità delle sottoscrizioni. Il difensore di rinunciava pertanto alla Controparte_1 verificazione richiesta.
Dopo una serie di rinvii dovuti alla sostituzione dei giudici assegnatari del fascicolo per eSIenze d'ufficio, la causa veniva assegnata a questo giudice che fissava la precisazione delle conclusioni e preso atto di queste, riservava la decisione con termine per memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.
All'esito dell'esame degli scritti conclusivi, si pronuncia la presente sentenza.
*****
4 In via preliminare, deve rilevarsi che parte attrice deduce l'usucapione della quota sociale nella comparsa conclusionale senza che la stessa abbia presentato domanda di usucapione neppure in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. note del 8.2.2022).
Ora è noto a questo ufficio che la proprietà di cui ha chiesto l'accertamento l'attore è diritto autodeterminato e che quindi il titolo non costituisce causa petendi (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 5307 del 28/02/2025 (Rv. 673982 - 01) ma occorre rilevare che la domanda iniziale di parte attrice non è petitoria in senso pieno e che l'allegazione del possesso è incompatibile con i fatti allegati fin dalla citazione ovvero di aver acquistato la quota con un titolo che è stato contestato per l'esistenza di un accordo simulatorio ovvero di essere semmai stato un mandatario della cedente, poiché vi era un negozio fiduciario.
Si deve osservare che secondo la Suprema Corte di Cassazione, “l'art 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l'attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti (Cassazione civile sez. I, 02/05/2019, n.11547).
Tali nuove deduzioni però presentate dall'attore solo nelle comparse conclusionali comprimono il diritto di difesa delle parti convenute.
In ogni caso, anche a voler ritenere la domanda di usucapione ricompresa nella richiesta di accertare la proprietà della quota di cui al punto 1, la stessa è infondata. Pur condividendo che le quote di s.r.l. sono equiparabili a beni mobili registrati, la relazione vantata da parte attrice con la quota non è di possesso uti dominus ma di detenzione, posto che parte attrice sapeva di detenere le quote per effetto dell'accordo simulatorio che ha sottoscritto con i reali titolari del bene, come si vedrà in seguito, e che, come si avrà modo di chiarire meglio in seguito, tutti gli atti realizzati in quanto proprietario formale della quota (utili, versamenti per la società, partecipazioni ad assemblea…) allegati non sono incompatibili con l'intestazione formale della quota e non denotano una interversione della detenzione in possesso, essendo compatibili con l'accordo raggiunto con i fratelli in ordine CP_1 alla simulazione.
In diritto, infatti, si osserva che come costantemente affermato dalla Cassazione, ai fini della sussistenza del possesso utile per usucapire occorre, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, non riconducibile però alla mera tolleranza del proprietario;
incombe sul ricorrente-attore la dimostrazione della cosiddetta interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell'articolo 1141 del codice civile, comma 2. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n.23849).
Ed ancora e in ogni caso, il possesso dedotto non è certamente in buona fede, essendo noto all' di essere interposto fittiziamente all'acquisto della quota;
si tratta dunque di possesso Parte_1
5 in mala fede con termine per l'acquisto di anni venti ex art. 1161 c.c. in mancanza di titolo idoneo e dieci ex art. 1162 comma 2 c.c. in presenza di titolo (come nel caso di specie), che è stato non più pacifico per effetto delle denunce penali antecedenti al 2014, come datate dalla sentenza penale in atti.
La domanda è dunque, comunque, infondata.
*****
In via preliminare, si rileva poi che non sono ammissibili i documenti prodotti da parte convenuta in particolare la sentenza penale n. 2718/2023 essendo tardivo il deposito, Controparte_2 scaduto ogni termine per la produzione documentale e introducendosi circostanze nuove che verrebbero sottratte al contraddittorio.
*****
ACCERTAMENTO TITOLARITA' QUOTE SOCIETA' ELLESSERRE- domande nn. 1,2,3,4,5 e riconvenzionale
L'oggetto del giudizio è l'individuazione dell'effettivo titolare della quota del 25% della società
considerato che i convenuti e chiedono Controparte_6 Controparte_1 CP_2 tempestivamente in via riconvenzionale di accertare che sono proprietari rispettivamente di una quota del 9% e quota del 7%, con autorizzazione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese di Taranto, sul presupposto che il trasferimento della quota del 25% da ad Controparte_3 Parte_1 avvenuta con atto notarile del 18.6.2004 sia simulato, come risulta da una controdichiarazione allegata in atti. Parte attrice sostiene in via principale, invece, che egli sia il reale titolare della quota per effetto del negozio di cessione di quote del 2004. In subordine, ove si ritenga che sussisteva tra lui e la un negozio fiduciario e quindi si era realizzata una interposizione reale Controparte_3 dell' alla SI.ra , che per i debiti gravanti sul suo patrimonio, riteneva di cedere Parte_1 CP_3 le quote al genero piuttosto che ai figli, chiede di trasferirsi comunque la quota agli eredi della
, previa integrazione del contraddittorio. CP_3
Non si ritiene vi sia congrua prova della tesi attorea mentre vi è prova di quanto sostenuto dai convenuti.
In primo luogo, i documenti acquisiti nel corso del processo sono l'atto notarile del 18.6.2004 con cui in effetti la SI.ra cede la sua quota del 25% della società CP_3 Controparte_6 all' e una controdichiarazione, di cui parte attrice non disconosce la sottoscrizione Parte_1
(verbale udienza 4.2.2020) ma genericamente il contenuto, firmata dalla SI.ra e da CP_3
stesso, e in cui si legge “premesso che in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 questo stesso giorno , titolare in ragione del 25% del capitale della società Controparte_3
ha venduto l'intera sua quota ad , e Controparte_7 Controparte_1 CP_5
in ragione rispettivamente ai primi due del 9% e alla terza del 7%; nella cessione agli CP_8 effettivi acquirenti è stato fittiziamente interposto , il quale formalmente è quindi Parte_1 subentrato a;
con la sottoscrizione del presente i predetti SInori si danno Controparte_3 pertanto atto di quanto dedotto in premessa e in particolare il SInor riconosce Parte_1 che gli effettivi acquirenti e titolari delle quote cedute sono , Controparte_1 Controparte_5
e , i quali hanno diritto di disporre pienamente delle quote in questione senza Parte_2 che egli possa nulla pretendere e/o eccepire”.
6 La sottoscrizione della dichiarazione da parte dell' , come già evidenziato, non è posta in Parte_1 dubbio dallo stesso attore, come da lui precisato nel corso di questo giudizio. La circostanza che non abbia sottoscritto la stessa dichiarazione la SI.ra moglie di , è Controparte_5 Parte_1 priva di rilievo;
le sottoscrizioni rilevanti sono quelle di e , che in quella sede Parte_1 CP_3 davano atto della interposizione fittizia all'acquisto della quota e della effettiva titolarità della quota in capo ai fratelli indicati. L inoltre riconosceva nei fratelli i CP_1 Parte_1 CP_1 titolari delle quote effettivi, affermando che gli stessi hanno diritto di disporre delle quote pienamente senza che egli possa pretendere/o eccepire nulla.
Come affermato da recente giurisprudenza, cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 239 del 07/01/2025 (Rv. 673496 - 01) “In tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio;
essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta”.
La data della scrittura, che non è comunque elemento essenziale della stessa, è determinabile dal riferimento contenuto nella dichiarazione alla cessione formale all' , indicandosi che Parte_1 nello stesso giorno nella cessione agli effettivi acquirenti è stato fittiziamente interposto
Parte_1
Dalla lettera della scrittura emerge, allora, chiaramente che la intenzione delle parti contraenti, la in primis, era quella di interporre fittiziamente l' alla cessione delle quote, CP_3 Parte_1 mentre reale titolare delle quote erano i SIg. e Parte_2 Controparte_1 CP_5
.
[...]
Questa scrittura vale certamente come prova sufficiente della simulazione dell'atto notarile del 18.6.2004 e per affermare che non è titolare effettivo della quota del 25% della società Parte_1
Controparte_6
In tema si richiama: “Nella simulazione soggettiva relativa, il requisito della forma scritta "ad substantiam" deve essere rispettato dal contratto apparente, mentre l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente - che può essere anteriore o contemporaneo al contratto simulato, ma non posteriore ad esso - va provato, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, che, non essendo espressione della "voluntas simulandi", ma atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta "ad probationem" (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 18049 del 06/06/2022 (Rv. 665165 - 01).
Oltre a tale chiara prova, va richiamata la rilevanza probatoria della sentenza penale di condanna, prodotta dalle parti convenute, n. 850/2016 della Corte d'appello di Taranto, passata in giudicato
(considerato che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto) che ha accertato l'interposizione fittizia dell' (cfr. punto n. 5 della motivazione), proprio sulla base CP_1 della scrittura su richiamata.
Sul valore probatorio di questa sentenza penale e dei fatti da essa accertati, nel caso di specie, si osserva quanto segue.
7 La domanda che qui si esamina non è una domanda di risarcimento di danno derivante da reato, quindi, la disposizione da applicarsi è quella di cui all'art. 654 c.p.c. per individuare il rapporto tra giudizio civile e giudizio penale.
L'art. 654 c.p.p. prevede che solo la sentenza emessa all'esito del dibattimento abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile e non la sentenza, come quella qui rilevante, emessa all'esito di un giudizio abbreviato.
Se deve accogliersi sul punto quindi quanto deduce in diritto parte attorea, deve però evidenziarsi che l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono ormai da anni dottrina e giurisprudenza ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche (tra le tante Cass. n. 5440/2010, Cass. n.
5965/2004, Cass. n. 4666/2003).
In particolare, una delle prove atipiche maggiormente utilizzate dalla giurisprudenza è proprio data dalle sentenze penali emesse all'esito dei giudizi alternativi al dibattimento, previste dalla legge procedurale penale. Queste pronunce, tra le quali quella del giudizio abbreviato, pur ontologicamente diverse da una vera e propria pronuncia di condanna rilevante nel giudizio civile ex art. 654 c.p.p., non impediscono che, alla stregua dei pacifici principi generali, possa procedersi, nel corrispondente giudizio in sede civile ed ai fini della relativa decisione, all'accertamento autonomo e incidentale dei fatti illeciti del giudizio penale, traendo da tale giudizio elementi di valutazione.
Ebbene, allora tale sentenza- comunque dotata di irrevocabilità- costituisce elemento di valutazione che unitamente agli altri (dato letterale della scrittura) dimostrano che la interposizione dell' è stata fittizia e non reale. Parte_1
Si è già detto della inammissibilità della domanda di usucapione e comunque della sua infondatezza.
Non vi è prova, quindi, della tesi attorea secondo cui l' sarebbe effettivo titolare della Parte_1 quota.
L'attore sostiene però che la sua interposizione sia stata reale poiché ha partecipato alle assemblee e ha provveduto al pagamento di esborsi verso la società come da documentazione allegata, ma tali fatti non sono elementi univoci e diretti a dimostrare l'interposizione reale e a superare quanto emerge dalla lettura della scrittura e dall'accertamento penale né dimostrano, come anche afferma l'attore, di per sé soli l'esistenza di un negozio fiduciario tra la e l' . CP_3 Parte_1
Occorre premettere che la fattispecie nota come intestazione fiduciaria di quote di partecipazione, ricorre nel caso in cui un soggetto acquista la titolarità delle azioni o delle quote con l'obbligo, derivante dal rapporto interno con il fiduciante, di osservare un certo comportamento convenuto precedentemente con quest'ultimo, nonché di retrocedergli i titoli ad una scadenza prestabilita ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (Cass. civ, n.
9402/2005). Diversamente, l'interposizione fittizia di persona non è altro che una "simulazione soggettiva" che si verifica, tipicamente, nei casi in cui un soggetto non intenda formalmente figurare quale parte del contratto (o dell'atto costitutivo della società), interponendo a sé stesso un altro soggetto (c.d. interposto o prestanome).
La differenza tra l'interposizione fittizia di persona e il negozio fiduciario sta quindi nel fatto che, nel primo caso, trattandosi di simulazione relativa soggettiva, l'attività negoziale posta in essere dall'interposto dispiega i suoi effetti nei confronti dell'interponente, che risulta attinto in maniera
8 diretta dagli effetti dell'atto; l'interposizione derivante dal negozio fiduciario (interposizione reale), diversamente, si caratterizza per il fatto che gli effetti prodotti dal contratto si consolidano in capo all'interposto, salvo il suo obbligo di compiere un successivo atto dispositivo nei confronti del fiduciante al verificarsi dei presupposti preventivamente concordati.
Ora, l'attore non ha dato prova dell'esistenza del pactum fiducia e il testo della scrittura priva rileva la volontà di porre in essere una simulazione relativa soggettiva;
i documenti allegati nulla aggiungono sul punto. Gli stessi, in primo luogo riguardano vicende lontane nel tempo dall'accordo genetico di simulazione del contratto di cessione (2004) e peraltro per lo più successivi alla denuncia- querela presentata dai convenuti per quanto si evince dai fatti riassunti nella sentenza penale;
gli stessi documenti rappresentano, poi, fatti coerenti con l'intestazione formale della quota: dimostrano, invero, che l' risultando formale intestatario della quota riceveva le comunicazioni, le Parte_1 informazioni e richieste dalla società (missive convocazione assemblea 31.12.2016 e 24.4.2015; informative dell'amministratore del 3.4.12, 11.5.2012, 16.3.2006) e partecipava all'assemblea dei soci (verbali del 5.7.2016 e del 24.7.2017 e più recentemente nel 2019), richiedeva informazioni
21.11.2012, interveniva in trattative 6.8.12, 12.6.12, 2.7.12, 4.12.2012, 1.7.12; tali documenti non sono però univocamente diretti a dimostrare un pactum fiduciae tra la SI.ra e l'attore, di CP_3 cui non è provato né dedotto alcun contenuto (durata, provviste, obblighi del fiduciante).
Non vi è prova, invece, di quanto sostenuto nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ovvero del fatto che l' abbia assunto le decisioni in seno all'assemblea in maniera autonoma, in Parte_1 violazione dell'accordo sottoscritto anche da e per il quale Controparte_1 Controparte_2 questi dispongono delle quote, senza che l' possa nulla pretendere/eccepire. Parte_1
Nulla dimostrano i modelli di pagamento delle imposte intestate alla società. Vi sono tre documenti che proverebbero degli esborsi, un unico isolato bonifico del 22.11.2012 relativo al pagamento di spese societarie e il pagamento di due imposte (2011 e 2013) che non è provato si riferiscano a tassa dovute dall' per redditi derivanti dalla quota sociale. Ed inoltre, la circostanza che Parte_1
l' pagasse le imposte sul reddito che derivava dalla proprietà della quota sociale non Parte_1 introduce elementi di rilievo, posto che a tanto era dovuto in virtù della intestazione formale della quota, che aveva accettato sottoscrivendo la dichiarazione richiamata.
Neppure la tesi di parte attrice secondo cui la interposizione non può essere mai simulata nel caso di trasferimento di quote sociali poiché all'accordo simulatorio non aveva partecipato la società, dedotta nell'atto introduttivo, non merita di essere condivisa.
Le parti che partecipano al negozio dissimulato devono essere le stesse del negozio simulato in relazione alla simulazione che si intende realizzare;
in tal caso, per il trasferimento di quote di una società a responsabilità limitata, quale la Ellesserre, non è necessaria la partecipazione della società ex art. 2649 c.c. o degli organi sociali, salvo che non lo preveda l'atto costitutivo- e tanto non ha dimostrato parte attrice, anzi nel trasferimento per atto notarile del 18.6.2004 non è prevista la partecipazione dell'organo sociale;
solo la efficacia del trasferimento è subordinata al deposito dell'atto di trasferimento ex art. 2470 c.c. presso il Registro delle imprese ma non la validità dell'atto.
Si ritiene quindi che anche per la controdichiarazione che attesta la simulazione relativa e soggettiva, in tal caso, non sia necessaria la partecipazione degli organi sociali.
La lettera poi dell'amministratore della società Ellesserre del 12.10.2012 nulla dimostra a parere di chi scrive, se non che verso la società ciò che rileva è la intestazione formale e non quella fittizia.
9 Le domande dell'attore di cui ai punti 1-2-3 vanno allora rigettate per quanto motivato e di conseguenza anche la domanda di cui al punto 4, relativa alla emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., va logicamente rigettata essendo rigettato l'accertamento di un negozio fiduciario.
È accertata, invece, la simulazione relativa soggettiva dell'accordo del 18.6.2004 tra la SI.ra e il SI. , che può essere accertato solo con riferimento alle quote dei convenuti CP_3 Parte_1
e che ne hanno fatto richiesta con tempestiva domanda Controparte_1 Controparte_2 riconvenzionale.
Per quanto anzi detto sulla esistenza e validità della dichiarazione richiamata, può affermarsi e dichiararsi che è stato interposto fittiziamente nell'atto di cessione del 25% delle Parte_1 quote della del 18.06.2004 e che quindi è titolare di una Controparte_6 Controparte_1 quota del 9% del capitale sociale della e che è titolare Controparte_6 Controparte_2 di una quota pari al 7% della medesima società, entrambi in luogo di Parte_1
Nessuna altra pronuncia può essere assunta con riferimento alla parte di quota della SI.ra CP_5
, coniuge dell' , essendo la domanda diretta a far valere l'accordo simulatorio
[...] Parte_1 proposta solo dai soggetti qui convenuti e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 rimane quindi formale intestatario della quota del 9% che residua.
[...]
La domanda di cui al punto 5, con cui l'attore chiede che in caso di simulazione relativa, si assegni un termine alle parti per il trasferimento della quota sociale è assorbita o comunque logicamente incompatibile con l'accertamento richiesto dai convenuti e accolto.
DOMANDA DI PAGAMENTO- punto 6
La domanda di pagamento di un equo compenso per l'opera prestata dall' non è in primo Parte_1 luogo adeguatamente provata.
Non è quantificata né quantificabile l'opera prestata- risultano invero dai documenti prodotti la partecipazione a cinque assemblee (tre lo stesso giorno), attività per una trattativa di cui non sono allegati esiti o natura dell'affare, sicché la domanda è sul punto generica e priva di prova.
L'attore anche nella comparsa conclusionale ribadisce di aver gestito per vent'anni la quota sociale ma i documenti allegati si riferiscono solo ad anni successivi al 2012 e non consentono una quantificazione dell'attività prestata, che dai documenti allegati sembrerebbe essersi sostanziata nella partecipazione alle assemblee e nella intermediazione in una trattativa.
Per quanto attiene alle spese anticipate, si osserva che nulla deduce specificatamente l'attore producendo dei documenti senza allegare alcunchè. In ogni caso, anche a voler valutare questi documenti dagli stessi emerge solo un unico bonifico verso la società di euro 331,21 (due documenti identici) e un versamento effettuato all'Agenzia delle entrate del 10.07.2013 per un dovuto di euro 35,92 probabilmente per redditi diversi e non dichiarati, forse derivanti dalla partecipazione sociale.
I nove modelli di pagamento unificato riferiti alla società riportano in modo dattiloscritto la divisione dell'imposta tra i tre soci tra cui l' ; in alcuni vi è sempre dattiloscritto la indicazione di Parte_1
“pagato” e SIle di sottoscrizioni ma non dimostrano nulla in assenza di altra congrua prova sul punto o di allegazione della parte.
Infine, risulta un pagamento del 10.6.2011 di euro 20.290,00 a titolo di imposta diretta per Irpef ma non si allega o documenta che l'imposta sia dovuta (tutta o in parte) per redditi derivanti dalla quota societaria.
10 Ed inoltre e non da ultimo, risulta agli atti la condanna- seppur in rito abbreviato- dell' Parte_1 per appropriazione indebita di utili dalla società per aver percepito utili societari nel CP_6 febbraio 2010 e nel settembre 2011 nella misura di euro 72.000,00 nei confronti di Controparte_1 ed euro 56.000 nei confronti di sicché una eventuale debenza troverebbe CP_2 compensazione con il dovuto ma comunque non è stata data congrua prova delle somme dovute a titolo di rimborso, in questo giudizio sicchè la domanda di compensazione peraltro presentata solo nella comparsa conclusionale non può trovare accoglimento.
La richiesta, dunque, di indebito arricchimento oltre che generica e priva di prova va rigettata poiché un indebito vi è quando vi è un ingiustificato arricchimento di una parte a danno di un altro, nel caso de quo invece la sentenza penale dimostra che dalla partecipazione sociale la parte attrice ha ricavato anche utili e non solo spese e quindi non sono, anche sotto tale profilo, provati i presupposti della domanda.
DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI FORMULATA DA Controparte_1
formula domanda di risarcimento dei danni riconosciuti in sede penale e da
[...] valutarsi in questa sede, allegati come danni morali, patrimoniali e non patrimoniali.
La domanda va rigettata.
Il danno emergente è stato già liquidato dalla sentenza penale in atti della Corte d'appello del 2016 (cfr. punto 8). Non è possibile individuare o quantificare altri danni sotto il profilo patrimoniale dalle allegazioni della parte che sul punto sono generiche.
Il danno non patrimoniale (morale, esistenziale, biologico…) va allegato (oltre che comunque provato) nel senso che occorre indicare l'interesse costituzionalmente leso dalla condotta di reato, che non è stato in alcun modo indicato.
CONCLUSIONI
In conclusione, all'esito del giudizio vanno rigettate le domande attoree come indicato in parte motiva e va accolta la richiesta riconvenzionale di e di poiché si è Controparte_1 Controparte_9 accertato che, stante l'accordo simulatorio contestuale alla cessione di quote del 18.6.2004, si è interposto fittiziamente nell'atto di cessione del 25% delle quote della Parte_1 del 18.06.2004 e che quindi è titolare del 9% delle quote Controparte_6 Controparte_1 della in luogo di e che la SI.ra Controparte_6 Parte_1 Controparte_2
è titolare del 7% della quota della società sempre in luogo di Controparte_6 Parte_1
[...]
Il presente accertamento può essere annotato nel Registro delle Imprese poiché atto modificativo delle quote sociali e rilevante ex art. 2740 c.c. (Tribunale di Napoli 23.04.2015; Tribunale di Milano, decreto del 10 dicembre 2018).
La domanda risarcitoria di parte convenuta va rigetta per i motivi anzidetti. Controparte_1
SPESE PROCESSUALI
Considerato l'esito della lite e quindi la circostanza che anche l'attore aveva richiesto in subordine di accertare la simulazione relativa e disporre il trasferimento delle quote in capo ai convenuti al fine di
11 chiarire la titolarità della quota nonché il rigetto della domanda risarcitoria di parte Controparte_1 si ritiene di compensare le spese di lite ex art. 92 c.p.c.
Non si ritiene di accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta CP_1
stante la natura di sentenza penale in abbreviato della pronuncia processuale precedente e
[...] tenuto conto delle complessive domande svolte dall'attore, anche in via subordinata.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e , e sulla domanda
[...] Controparte_1 Controparte_2 riconvenzionale da quest'ultimi proposta così provvede definitivamente:
- RIGETTA le domande formulate dall'attore Parte_1
- Accoglie la domanda riconvenzionale dei convenuti e quindi ACCERTA e DICHIARA che
è interposto fittiziamente nell'atto di cessione in atti del 25% delle quote della Parte_1 del 18.06.2004 e che la SI.ra è titolare del 7% delle Controparte_6 Controparte_2 quote della in luogo di e che il SI. è Controparte_6 Parte_1 Controparte_1 titolare del 9% delle quote della in luogo di Controparte_6 Parte_1
- AUTORIZZA la iscrizione nel Registro delle Imprese della precedente statuizione;
- RIGETTA tutte le altre domande formulate compresa quella risarcitoria formulata da CP_1
.
[...]
- COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Taranto, 09.05.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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