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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANDUZIO STEFANO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 309/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501LD02738 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501LD02738 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501LD02738 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, la società Società_1 SNC e i soci Ricorrente_1 e Nominativo_1 impugnavano gli avvisi di accertamento sopra indicati, con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Vicenza, a seguito di accertamento induttivo, rideterminava il reddito d'impresa della società per l'anno 2018, imputando ai soci, per trasparenza, i maggiori redditi accertati.
I ricorrenti deducevano, in sintesi:
carenza assoluta di motivazione degli avvisi;
illegittimità del recupero del trattamento di fine mandato (TFM) quale costo indeducibile;
illegittimità dell'accertamento induttivo fondato esclusivamente sugli scostamenti dagli indici ISA;
erroneità e duplicazione del recupero di costi ritenuti non documentati;
illegittimità del recupero IVA in assenza dei presupposti di legge e senza considerazione delle operazioni in reverse charge e dichiarazioni d'intento.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva, eccependo la legittimità degli atti impugnati e la correttezza dell'operato, in particolare in relazione all'omessa collaborazione dei contribuenti in sede istruttoria e alla mancata produzione della documentazione richiesta.
All'udienza pubblica del 15 gennaio 2026, le cause venivano trattenute in decisione previa riunione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti concordemente dichiaravano di aver raggiunto una conciliazione e quindi insistevano per la dichiarazione di cessata materia del contendere
P.Q.M.
dichiara l'estinzione per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANDUZIO STEFANO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 309/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501LD02738 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501LD02738 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501LD02738 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, la società Società_1 SNC e i soci Ricorrente_1 e Nominativo_1 impugnavano gli avvisi di accertamento sopra indicati, con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Vicenza, a seguito di accertamento induttivo, rideterminava il reddito d'impresa della società per l'anno 2018, imputando ai soci, per trasparenza, i maggiori redditi accertati.
I ricorrenti deducevano, in sintesi:
carenza assoluta di motivazione degli avvisi;
illegittimità del recupero del trattamento di fine mandato (TFM) quale costo indeducibile;
illegittimità dell'accertamento induttivo fondato esclusivamente sugli scostamenti dagli indici ISA;
erroneità e duplicazione del recupero di costi ritenuti non documentati;
illegittimità del recupero IVA in assenza dei presupposti di legge e senza considerazione delle operazioni in reverse charge e dichiarazioni d'intento.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva, eccependo la legittimità degli atti impugnati e la correttezza dell'operato, in particolare in relazione all'omessa collaborazione dei contribuenti in sede istruttoria e alla mancata produzione della documentazione richiesta.
All'udienza pubblica del 15 gennaio 2026, le cause venivano trattenute in decisione previa riunione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti concordemente dichiaravano di aver raggiunto una conciliazione e quindi insistevano per la dichiarazione di cessata materia del contendere
P.Q.M.
dichiara l'estinzione per intervenuta conciliazione. Spese compensate.