CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/07/2023, n. 33329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33329 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla decisione relativa all'aumento per la continuazione disposto in relazione ai reati giudicati con sentenza n. 348 del 2021. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33329 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano rideterminava la pena inflitta a IS OB, riconoscendo la continuazione con la sentenza n. 522 del 2017. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 81, 133 cod. pen.): la pena inflitta al ricorrente sarebbe stata definita illegittimamente, dato che la sentenza n. 348 del 2021, la cui sanzione era stata identificata come pena-base non era passata in giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello - pur facendo preliminare erroneo richiamo alla sentenza n. 348 del 2021, non passata in giudicato - identificava la pena-base in quella di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 1400 di multa, )4/ inflitta con la sentenza n. 522 del 2017, che, invece, era passata in giudicato, procedendo poi ad effettuare l'amento per la continuazione con i fatti in giudizio (pag. 3). Non si rileva pertanto alcun vizio nella definizione della pena. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 9 maggio 2023 L'estensore Il Presid nte
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla decisione relativa all'aumento per la continuazione disposto in relazione ai reati giudicati con sentenza n. 348 del 2021. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33329 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano rideterminava la pena inflitta a IS OB, riconoscendo la continuazione con la sentenza n. 522 del 2017. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 81, 133 cod. pen.): la pena inflitta al ricorrente sarebbe stata definita illegittimamente, dato che la sentenza n. 348 del 2021, la cui sanzione era stata identificata come pena-base non era passata in giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello - pur facendo preliminare erroneo richiamo alla sentenza n. 348 del 2021, non passata in giudicato - identificava la pena-base in quella di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 1400 di multa, )4/ inflitta con la sentenza n. 522 del 2017, che, invece, era passata in giudicato, procedendo poi ad effettuare l'amento per la continuazione con i fatti in giudizio (pag. 3). Non si rileva pertanto alcun vizio nella definizione della pena. 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 9 maggio 2023 L'estensore Il Presid nte