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Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 13366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13366 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO AE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte d'appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Tomaso Epidendio, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 dicembre 2024 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 30 gennaio 2023, in rito abbreviato, dal Tribunale di Bari che ha condannato AE RO alla pena di 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In particolare, l’imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza ed alla prescrizione aggiuntiva di non allontanarsi dall’abitazione dopo le ore 22.00 e prima delle ore 6.00, era risultato assente al controllo di polizia effettuato la notte del 28 agosto 2018, controllo avvenuto alle ore 1.40 e ripetuto alle ore 3.45. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, perché la sentenza di appello avrebbe fondato il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato su una circostanza non emersa in giudizio, ovvero che nel corso del controllo notturno i Carabinieri avrebbero suonato non soltanto al citofono ma anche al campanello dell'abitazione del ricorrente;
in realtà, questo doppio accesso al citofono ed al campanello dell'abitazione da parte dei Carabinieri si è verificato soltanto in occasione del controllo delle 13:30 del giorno successivo, ma non in quelli avvenuti nel corso della notte, in cui i militari si arrestarono all'apparecchio citofonico posto sul cancello esterno e non arrivarono fino alla porta d'ingresso dell'abitazione. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della recidiva, perchè la sentenza di appello ha totalmente omesso di motivare in merito alla richiesta di esclusione della recidiva formulata nei motivi di appello, e motivata con la mancanza di continuum tra i reati precedentemente commessi dall'imputato e quello odiernamente giudicato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13366 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 12/02/2026 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità. Esso si risolve nella deduzione di un travisamento “per invenzione”, in quanto, secondo il ricorso, il giudice del merito avrebbe fondato la decisione su un dato probatorio (ovvero, che i Carabinieri durante la notte avrebbero suonato non soltanto al citofono ma anche al campanello della porta, rafforzando, pertanto, il giudizio di inverosimiglianza che l’imputato, nel sonno, non abbia sentito il campanello) non esistente in atti, come sarebbe documentato dal verbale di arresto. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità, perché non si confronta con il percorso logico della sentenza impugnata che ha motivato, in realtà, il passaggio motivazionale in questione con il riferimento a quanto scritto nell’annotazione di polizia giudiziaria - che, in effetti, si rinviene in atti al foglio 21 –in cui si riferisce che, per l’appunto, nei due controlli notturni i Carabinieri hanno suonato non soltanto al citofono dell’edificio, ma anche – per la conformazione del fabbricato che aveva un vialetto di accesso percorribile anche dagli estranei - al campanello della porta d’ingresso dell’abitazione del prevenuto. Il ricorso non prende posizione su questo passaggio motivazionale che riporta un dato probatorio a carico dell’imputato e la fonte da cui esso è stato tratto, neanche per evidenziarne le difformità rispetto al verbale di arresto, in cui il fatto è descritto in modo più sintetico, e, pertanto, incorre nel vizio di inammissibilità per mancanza di specificità del motivo (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), non essendosi confrontato con il percorso logico della sentenza impugnata e con gli elementi di prova da essa richiamati. 2. È inammissibile anche il secondo motivo. Non è vero, infatti, che la sentenza di appello abbia totalmente omesso di motivare in merito alla richiesta di esclusione della recidiva, perché nella sentenza di appello si rinviene, in realtà, la risposta al motivo di appello sulla recidiva. Tale risposta è a pagina 7, in cui il giudice d'appello ha spiegato di non poter escludere la recidiva “per il numero e la data dei precedenti penali, significativi di una spiccata pericolosità dell'imputato”. Il numero e la datazione dei precedenti sono due degli indici rivelatori dell’esistenza di quella maggiore capacità criminale, in cui si sostanzia il giudizio sulla recidiva, individuati dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G. in proc. Calibè, Rv. 247838). Il ricorso non si confronta con questa parte del percorso logico del giudice del merito, rifugiandosi nell’asserita mancanza di risposta al motivo di appello, ed incorre, pertanto, anche in questo caso nell’inammissibilità del motivo per aspecificità.
3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 2 processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
lette le conclusioni del P.G., Tomaso Epidendio, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 dicembre 2024 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 30 gennaio 2023, in rito abbreviato, dal Tribunale di Bari che ha condannato AE RO alla pena di 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In particolare, l’imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza ed alla prescrizione aggiuntiva di non allontanarsi dall’abitazione dopo le ore 22.00 e prima delle ore 6.00, era risultato assente al controllo di polizia effettuato la notte del 28 agosto 2018, controllo avvenuto alle ore 1.40 e ripetuto alle ore 3.45. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, perché la sentenza di appello avrebbe fondato il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato su una circostanza non emersa in giudizio, ovvero che nel corso del controllo notturno i Carabinieri avrebbero suonato non soltanto al citofono ma anche al campanello dell'abitazione del ricorrente;
in realtà, questo doppio accesso al citofono ed al campanello dell'abitazione da parte dei Carabinieri si è verificato soltanto in occasione del controllo delle 13:30 del giorno successivo, ma non in quelli avvenuti nel corso della notte, in cui i militari si arrestarono all'apparecchio citofonico posto sul cancello esterno e non arrivarono fino alla porta d'ingresso dell'abitazione. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della recidiva, perchè la sentenza di appello ha totalmente omesso di motivare in merito alla richiesta di esclusione della recidiva formulata nei motivi di appello, e motivata con la mancanza di continuum tra i reati precedentemente commessi dall'imputato e quello odiernamente giudicato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13366 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 12/02/2026 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo è inammissibile per mancanza di specificità. Esso si risolve nella deduzione di un travisamento “per invenzione”, in quanto, secondo il ricorso, il giudice del merito avrebbe fondato la decisione su un dato probatorio (ovvero, che i Carabinieri durante la notte avrebbero suonato non soltanto al citofono ma anche al campanello della porta, rafforzando, pertanto, il giudizio di inverosimiglianza che l’imputato, nel sonno, non abbia sentito il campanello) non esistente in atti, come sarebbe documentato dal verbale di arresto. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità, perché non si confronta con il percorso logico della sentenza impugnata che ha motivato, in realtà, il passaggio motivazionale in questione con il riferimento a quanto scritto nell’annotazione di polizia giudiziaria - che, in effetti, si rinviene in atti al foglio 21 –in cui si riferisce che, per l’appunto, nei due controlli notturni i Carabinieri hanno suonato non soltanto al citofono dell’edificio, ma anche – per la conformazione del fabbricato che aveva un vialetto di accesso percorribile anche dagli estranei - al campanello della porta d’ingresso dell’abitazione del prevenuto. Il ricorso non prende posizione su questo passaggio motivazionale che riporta un dato probatorio a carico dell’imputato e la fonte da cui esso è stato tratto, neanche per evidenziarne le difformità rispetto al verbale di arresto, in cui il fatto è descritto in modo più sintetico, e, pertanto, incorre nel vizio di inammissibilità per mancanza di specificità del motivo (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), non essendosi confrontato con il percorso logico della sentenza impugnata e con gli elementi di prova da essa richiamati. 2. È inammissibile anche il secondo motivo. Non è vero, infatti, che la sentenza di appello abbia totalmente omesso di motivare in merito alla richiesta di esclusione della recidiva, perché nella sentenza di appello si rinviene, in realtà, la risposta al motivo di appello sulla recidiva. Tale risposta è a pagina 7, in cui il giudice d'appello ha spiegato di non poter escludere la recidiva “per il numero e la data dei precedenti penali, significativi di una spiccata pericolosità dell'imputato”. Il numero e la datazione dei precedenti sono due degli indici rivelatori dell’esistenza di quella maggiore capacità criminale, in cui si sostanzia il giudizio sulla recidiva, individuati dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G. in proc. Calibè, Rv. 247838). Il ricorso non si confronta con questa parte del percorso logico del giudice del merito, rifugiandosi nell’asserita mancanza di risposta al motivo di appello, ed incorre, pertanto, anche in questo caso nell’inammissibilità del motivo per aspecificità.
3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 2 processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3