Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 13366
CASS
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di motivazione su circostanza non emersa in giudizio

    Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità. Il ricorso non si confronta con il percorso logico della sentenza impugnata che ha motivato il passaggio con riferimento all'annotazione di polizia giudiziaria, la quale riporta che i Carabinieri hanno suonato sia al citofono dell'edificio che al campanello dell'abitazione.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva

    Il motivo è inammissibile per aspecificità. La sentenza di appello ha motivato in merito alla recidiva a pagina 7, spiegando che non poteva escluderla per il numero e la data dei precedenti penali, significativi di una spiccata pericolosità dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 13366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13366
    Data del deposito : 13 aprile 2026

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