Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/04/2026, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02680/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02227/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2227 del 2024, proposto da
CE CE, ES OM, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inps Filiale Metropolitana di Napoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. IN. 5100.27/02/2024.0150325, comunicato agli istanti a mezzo PEC del 27/02/2024, con il quale si nega il riconoscimento della valorizzazione di sei scatti sulla buonuscita; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. IO FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1.- I ricorrenti, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri, sono cessati dal servizio a domanda dopo aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987 (compimento dei 55 anni di età e maturazione di 35 anni di servizio utile).
Con atto di diffida e messa in mora del 9 febbraio 2024, gli istanti hanno richiesto all'IN la riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) con l'inclusione del beneficio in questa sede reclamato.
L'Istituto previdenziale, con il provvedimento impugnato, ha rigettato l'istanza, argomentando che il beneficio non spetterebbe in caso di cessazione a domanda e che, in ogni caso, la sua estensione comporterebbe oneri per la finanza pubblica non assistiti da copertura normativa, come rilevato anche in una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Avverso tale diniego, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, deducendo la violazione dell'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e dell'art. 1911 del D.Lgs. n. 66/2010, nonché l'eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti, richiamando a sostegno il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa.
Si è costituito in giudizio l'IN, eccependo in via preliminare il difetto di interesse ad agire per il ricorrente OM e la prescrizione del diritto per il ricorrente CE. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa, sollevando dubbi di legittimità costituzionale dell'interpretazione estensiva della norma per violazione degli artt. 3 e 81 della Costituzione.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 22 aprile 2026.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Sulle eccezioni preliminari
In via pregiudiziale, devono essere esaminate le eccezioni sollevate dall'Istituto resistente.
Sul difetto di interesse del ricorrente OM
L'IN ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in capo al ricorrente OM, in quanto il suo trattamento di fine servizio non sarebbe stato ancora liquidato. L'eccezione è infondata. Dalla documentazione versata in atti emerge che la pratica pensionistica del ricorrente risulta in stato di "LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DELLA PRESTAZIONE". Ad ogni modo, l'interesse ad agire sussiste anche nella fase antecedente la liquidazione, al fine di ottenere un accertamento che vincoli l'amministrazione a una corretta determinazione della prestazione, prevenendo così la formazione di un provvedimento illegittimo e il conseguente contenzioso. L'interesse è dunque attuale e concreto.
1.2. Sull'eccezione di prescrizione del diritto del ricorrente CE
L'Istituto ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto del ricorrente CE, computando il dies a quo dalla data di cessazione dal servizio (28/02/2017). Anche tale eccezione è infondata.
Secondo unanime e consolidata giurisprudenza, il termine di prescrizione per le pretese relative a differenze sul trattamento di fine servizio non decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, bensì dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione della prestazione o, in caso di pagamento rateale, dalla data di corresponsione dell'ultima rata (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, n. 4899/2018; n. 5598/2014). L'IN non ha fornito prova della data di notifica del provvedimento di liquidazione del TFS, limitandosi a depositare il prospetto di liquidazione della pensione, atto inidoneo a far decorrere il termine prescrizionale relativo alla buonuscita. L'eccezione va pertanto respinta.
2.- Sul merito della controversia
La questione centrale del presente giudizio attiene alla spettanza del beneficio dei sei scatti stipendiali, di cui all'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare che cessa dal servizio a domanda, avendo maturato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi.
La disciplina di riferimento è contenuta nel citato art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, il quale, dopo aver previsto al comma 1 il beneficio per il personale che cessa dal servizio per limiti di età, inabilità o decesso, stabilisce al comma 2: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile".
L'applicabilità di tale norma al personale dell'Arma dei Carabinieri è espressamente sancita dall'art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), a tenore del quale: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387...".
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo consolidato un orientamento univoco e costante, affermando che il tenore letterale della norma non lascia adito a dubbi interpretativi, estendendo il beneficio anche alle ipotesi di cessazione volontaria, purché in possesso dei requisiti indicati (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 1231/2019 e, più di recente, n. 2762/2023, n. 4844/2023; TAR Sicilia, Palermo, n. 576/2026; TAR Sicilia, Palermo, n. 577/2026).
Le argomentazioni difensive dell'IN non sono idonee a scalfire tale consolidato indirizzo.
Il richiamo alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2023 è inconferente, trattandosi di un atto di indirizzo interno all'amministrazione, privo di valore normativo e inidoneo a derogare a una chiara disposizione di legge, così come interpretata dalla giurisprudenza. La necessità di copertura finanziaria, pur essendo un principio cardine dell'ordinamento, non può paralizzare l'applicazione di un diritto soggettivo già riconosciuto dalla legge.
Parimenti infondati sono i dubbi di legittimità costituzionale. La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che la scelta del legislatore di incentivare la permanenza in servizio attraverso un beneficio premiale non appare manifestamente irragionevole né lesiva del principio di eguaglianza, rientrando nella piena discrezionalità legislativa in materia previdenziale, purché esercitata entro i limiti della ragionevolezza.
In conclusione, i ricorrenti, avendo provato di essere cessati dal servizio a domanda in possesso dei requisiti di cui all'art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987, hanno pieno diritto alla rideterminazione del loro trattamento di fine servizio mediante l'inclusione dei sei scatti stipendiali.
L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento del provvedimento di diniego impugnato e l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della prestazione. L'IN dovrà, pertanto, essere condannato a corrispondere le differenze economiche maturate, maggiorate degli interessi legali dalla data di esigibilità del credito fino all'effettivo soddisfo, con esclusione del cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
Annulla il provvedimento impugnato prot. n. IN.5100.27/02/2024.0150325.
Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
Condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (IN) a corrispondere ai ricorrenti le relative differenze economiche, oltre agli interessi legali nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (IN) al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA RI, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
IO FF, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IO FF | DA RI |
IL SEGRETARIO