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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 27/02/2026, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3028/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SALVO GIUSEPPE, Presidente
CA SC, RE
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5255/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81529 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2216/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo
IMU n. 81529, relativo all'anno d'imposta 2021, notificato in data 6 dicembre 2024, con il quale Roma
Capitale contestava un maggiore importo dovuto a titolo di IMU, sanzioni ed interessi.
La ricorrente deduceva, in sintesi: a) la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione e carenza di legittimazione del funzionario;
b) l'erronea qualificazione degli immobili come non rientranti tra i c.d. beni merce, con conseguente indebita applicazione dell'aliquota ordinaria;
c) l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi per omesso invio di avviso bonario.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, depositando articolate controdeduzioni e documentazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione.
La censura è infondata. In materia di tributi locali, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993, gli atti prodotti mediante sistemi informativi automatizzati sono validamente sottoscritti mediante l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, purché individuato con atto di livello dirigenziale.
Nel caso di specie, l'avviso reca l'indicazione del Dirigente Responsabile della gestione IMU ed è assistito da formale provvedimento di nomina, ritualmente prodotto in giudizio dall'Ente resistente. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la mancanza di firma autografa non determina nullità dell'atto in presenza di tali requisiti.
2. Sulla qualificazione degli immobili come beni merce.
Anche tale motivo è infondato. Il regime agevolativo previsto dall'art. 1, comma 751, della legge n.
160/2019 presuppone che i fabbricati siano stati costruiti dall'impresa costruttrice, destinati alla vendita, non locati e correttamente contabilizzati tra le rimanenze dell'attivo circolante.
Grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione. Nel caso di specie, la società ricorrente non ha fornito idonea documentazione contabile e fiscale atta a comprovare né la costruzione diretta degli immobili, né la loro stabile destinazione alla vendita, né la corretta iscrizione in bilancio come beni merce (parte ricorrente nulla ha allegato e documentato sul punto).
L'avviso di accertamento impugnato risulta, invece, congruamente motivato in ordine alla mancanza dei requisiti agevolativi, avendo l'Ente rilevato plurime locazioni nel tempo e l'assenza di bilanci idonei a dimostrare la natura di rimanenze. Ne consegue la legittimità dell'applicazione dell'aliquota ordinaria.
3. Sulla dedotta illegittimità delle sanzioni per omesso avviso bonario.
La doglianza è parimenti infondata. Dalla documentazione in atti risulta che Roma Capitale ha notificato alla contribuente lo schema di atto ai sensi dell'art.
6-bis della legge n. 212/2000, come modificato dal d. lgs. n. 219/2023, senza che la ricorrente abbia presentato osservazioni.
In ogni caso, l'omesso invio dell'avviso bonario non determina la nullità delle sanzioni, trattandosi di adempimento non previsto a pena di invalidità dell'atto impositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1200, 00, oltre accessori di legge
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SALVO GIUSEPPE, Presidente
CA SC, RE
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5255/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81529 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2216/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo
IMU n. 81529, relativo all'anno d'imposta 2021, notificato in data 6 dicembre 2024, con il quale Roma
Capitale contestava un maggiore importo dovuto a titolo di IMU, sanzioni ed interessi.
La ricorrente deduceva, in sintesi: a) la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione e carenza di legittimazione del funzionario;
b) l'erronea qualificazione degli immobili come non rientranti tra i c.d. beni merce, con conseguente indebita applicazione dell'aliquota ordinaria;
c) l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi per omesso invio di avviso bonario.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, depositando articolate controdeduzioni e documentazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione.
La censura è infondata. In materia di tributi locali, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993, gli atti prodotti mediante sistemi informativi automatizzati sono validamente sottoscritti mediante l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, purché individuato con atto di livello dirigenziale.
Nel caso di specie, l'avviso reca l'indicazione del Dirigente Responsabile della gestione IMU ed è assistito da formale provvedimento di nomina, ritualmente prodotto in giudizio dall'Ente resistente. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la mancanza di firma autografa non determina nullità dell'atto in presenza di tali requisiti.
2. Sulla qualificazione degli immobili come beni merce.
Anche tale motivo è infondato. Il regime agevolativo previsto dall'art. 1, comma 751, della legge n.
160/2019 presuppone che i fabbricati siano stati costruiti dall'impresa costruttrice, destinati alla vendita, non locati e correttamente contabilizzati tra le rimanenze dell'attivo circolante.
Grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione. Nel caso di specie, la società ricorrente non ha fornito idonea documentazione contabile e fiscale atta a comprovare né la costruzione diretta degli immobili, né la loro stabile destinazione alla vendita, né la corretta iscrizione in bilancio come beni merce (parte ricorrente nulla ha allegato e documentato sul punto).
L'avviso di accertamento impugnato risulta, invece, congruamente motivato in ordine alla mancanza dei requisiti agevolativi, avendo l'Ente rilevato plurime locazioni nel tempo e l'assenza di bilanci idonei a dimostrare la natura di rimanenze. Ne consegue la legittimità dell'applicazione dell'aliquota ordinaria.
3. Sulla dedotta illegittimità delle sanzioni per omesso avviso bonario.
La doglianza è parimenti infondata. Dalla documentazione in atti risulta che Roma Capitale ha notificato alla contribuente lo schema di atto ai sensi dell'art.
6-bis della legge n. 212/2000, come modificato dal d. lgs. n. 219/2023, senza che la ricorrente abbia presentato osservazioni.
In ogni caso, l'omesso invio dell'avviso bonario non determina la nullità delle sanzioni, trattandosi di adempimento non previsto a pena di invalidità dell'atto impositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1200, 00, oltre accessori di legge