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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 693/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2974/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249005612311000 ATTI PUBBLICI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'8.4.2025 e depositato il 24.4.2025, il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 90056123 11 000 e la sottesa cartella di pagamento n. 29520200013001744000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-IS di Messina e notificata in data 07.02.2025, per Euro 2.748,11, avente a oggetto registro trasferimento fabbricato tassa fissa, imposta di registro sanzione, interessi tasse e imposte indirette, riferita all'anno 2016.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1.- Nullità dell'intimazione per decadenza e prescrizione del credito.
Assume parte ricorrente che la vicenda in esame riguarda l'imposta di registro relativa al beneficio delle agevolazioni fiscali c.d. "prima casa".
Il caso sarebbe regolato dall'articolo 74, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (ora articolo 76, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), secondo cui “l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni”.
Nel caso di specie l'imposta è stata richiesta al ricorrente per la prima volta solo con la notifica dell'atto impugnato in data 07.02.2025, per cui la pretesa dell'impositore è irrimediabilmente decaduta e/o prescritta.
2. Mancata notifica dell'atto presupposto in violazione dell'art. 6, comma 2, statuto dei diritti del contribuente e violazione del dpr 600/1973.
Assume il ricorrente che l'Agenzia non ha provveduto a notificargli alcun avviso di pagamento precedentemente alla cartella sottesa all'intimazione impugnata. Tale omissione costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
3. Mancata allegazione di atti richiamati e difetto di motivazione in violazione dell'art. 7, comma 1, statuto dei diritti del contribuente.
Nell'atto impugnato si fa espresso richiamo a importi iscritti a ruolo derivanti dal mancato pagamento della
Tassa automobilistica per l'anno 2018, somme dovute in base all'avvenuta notifica della cartella di pagamento che presupporrebbe la prodromica notifica dell'avviso di accertamento.
4. Condanna in solido del riscossore e dell'impositore come da principi espressi dalla cassazione con sent.
n. 8587/2024 – cass. civ. n. 809/2019 - cass. civ. n. 11157/2019 – condanna alle spese secondo parametri medi ex dm 55/2014 - divieto scendere sotto minimi come da cassazione sent. n. 17613/2024.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate ha concluso per l'infondatezza del ricorso, specificando che la mancata notifica della presupposta cartella, che sarebbe stata notificata l'8.3.2022, impinge esclusivamente sulla responsabilità dell'ADER.
Tuttavia, facendosi parte diligente, ha acquisito la detta notifica, acquisendola dall'ADER, che sarebbe stata effettuata, come da avviso di ricevimento in atti, a mani del contribuente.
Deriverebbe che l'atto adesso impugnato, in mancanza di tempestiva impugnazione dell'atto presupposto, sarebbe censurabile soltanto per vizi propri, ciò che, in effetti, non è avvenuto.
L'ADER, seppur regolarmente evocata, non è costituita in giudizio.
All'Udienza monocratica del 29.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la terza censura appare fuori misura, trattandosi di questione afferente a imposta registro prima casa (come del resto rappresentato in maniera chiara nell'atto impugnato che riferisce della cartella presupposta relativa a "Registro - trasf. fabbr. tassa fissa" anno 2016) e non bollo auto, così come ivi rappresentato. Tanto depone, per altro, anche per l'infondatezza del rappresentato difetto di legittimazione.
Ciò posto, avuto riguardo alle censure prima e seconda, che possono essere trattate congiuntamente,
l'Agenzia ha depositato l'estratto di ruolo della cartella n. 29520200013001744000, notificata in data
08/03/2022, che l'atto impugnato assume a suo fondamento e che in ricorso si sostiene non sia mai stata ricevuta.
Dall'avviso di ricevimento, dopo due tentativi di notifica, emerge che lo stesso non è stato sottoscritto dal contribuente per espresso rifiuto, ivi annotato.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 138 cpc, la notifica a mani proprie, in questo caso, risulta compiutamente effettuata.
Se così è, le doglianze espresse nelle richiamate censure risultano smentite in punto di fatto e, di più, le pertinenti doglianze anche formali, quali il difetto di motivazione o procedurali, oltre che infondate avrebbero dovuto appuntarsi all'atto presupposto rimasto inoppugnato.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico - Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina - Sezione IX -, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia costituita, che vengono liquidate in
€ 800.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.1.2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Pancrazio Maria Savasta
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2974/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249005612311000 ATTI PUBBLICI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'8.4.2025 e depositato il 24.4.2025, il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 90056123 11 000 e la sottesa cartella di pagamento n. 29520200013001744000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-IS di Messina e notificata in data 07.02.2025, per Euro 2.748,11, avente a oggetto registro trasferimento fabbricato tassa fissa, imposta di registro sanzione, interessi tasse e imposte indirette, riferita all'anno 2016.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1.- Nullità dell'intimazione per decadenza e prescrizione del credito.
Assume parte ricorrente che la vicenda in esame riguarda l'imposta di registro relativa al beneficio delle agevolazioni fiscali c.d. "prima casa".
Il caso sarebbe regolato dall'articolo 74, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (ora articolo 76, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), secondo cui “l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni”.
Nel caso di specie l'imposta è stata richiesta al ricorrente per la prima volta solo con la notifica dell'atto impugnato in data 07.02.2025, per cui la pretesa dell'impositore è irrimediabilmente decaduta e/o prescritta.
2. Mancata notifica dell'atto presupposto in violazione dell'art. 6, comma 2, statuto dei diritti del contribuente e violazione del dpr 600/1973.
Assume il ricorrente che l'Agenzia non ha provveduto a notificargli alcun avviso di pagamento precedentemente alla cartella sottesa all'intimazione impugnata. Tale omissione costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
3. Mancata allegazione di atti richiamati e difetto di motivazione in violazione dell'art. 7, comma 1, statuto dei diritti del contribuente.
Nell'atto impugnato si fa espresso richiamo a importi iscritti a ruolo derivanti dal mancato pagamento della
Tassa automobilistica per l'anno 2018, somme dovute in base all'avvenuta notifica della cartella di pagamento che presupporrebbe la prodromica notifica dell'avviso di accertamento.
4. Condanna in solido del riscossore e dell'impositore come da principi espressi dalla cassazione con sent.
n. 8587/2024 – cass. civ. n. 809/2019 - cass. civ. n. 11157/2019 – condanna alle spese secondo parametri medi ex dm 55/2014 - divieto scendere sotto minimi come da cassazione sent. n. 17613/2024.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate ha concluso per l'infondatezza del ricorso, specificando che la mancata notifica della presupposta cartella, che sarebbe stata notificata l'8.3.2022, impinge esclusivamente sulla responsabilità dell'ADER.
Tuttavia, facendosi parte diligente, ha acquisito la detta notifica, acquisendola dall'ADER, che sarebbe stata effettuata, come da avviso di ricevimento in atti, a mani del contribuente.
Deriverebbe che l'atto adesso impugnato, in mancanza di tempestiva impugnazione dell'atto presupposto, sarebbe censurabile soltanto per vizi propri, ciò che, in effetti, non è avvenuto.
L'ADER, seppur regolarmente evocata, non è costituita in giudizio.
All'Udienza monocratica del 29.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la terza censura appare fuori misura, trattandosi di questione afferente a imposta registro prima casa (come del resto rappresentato in maniera chiara nell'atto impugnato che riferisce della cartella presupposta relativa a "Registro - trasf. fabbr. tassa fissa" anno 2016) e non bollo auto, così come ivi rappresentato. Tanto depone, per altro, anche per l'infondatezza del rappresentato difetto di legittimazione.
Ciò posto, avuto riguardo alle censure prima e seconda, che possono essere trattate congiuntamente,
l'Agenzia ha depositato l'estratto di ruolo della cartella n. 29520200013001744000, notificata in data
08/03/2022, che l'atto impugnato assume a suo fondamento e che in ricorso si sostiene non sia mai stata ricevuta.
Dall'avviso di ricevimento, dopo due tentativi di notifica, emerge che lo stesso non è stato sottoscritto dal contribuente per espresso rifiuto, ivi annotato.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 138 cpc, la notifica a mani proprie, in questo caso, risulta compiutamente effettuata.
Se così è, le doglianze espresse nelle richiamate censure risultano smentite in punto di fatto e, di più, le pertinenti doglianze anche formali, quali il difetto di motivazione o procedurali, oltre che infondate avrebbero dovuto appuntarsi all'atto presupposto rimasto inoppugnato.
Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico - Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina - Sezione IX -, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia costituita, che vengono liquidate in
€ 800.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.1.2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Pancrazio Maria Savasta