Art. 4.
Il Governo e' delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto del numero dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e degli uscieri che vi sono attualmente addetti e del numero degli affari.
Il Governo e' delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto del numero dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e degli uscieri che vi sono attualmente addetti e del numero degli affari.