Sentenza 14 marzo 2001
Massime • 1
L'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente alla instaurazione di un rapporto di apprendistato, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non comporta di per sè che il rapporto di lavoro posto in essere sia qualificabile come di apprendistato; pertanto, in caso di contestazione, la sussistenza di tale speciale rapporto di lavoro deve essere provata dalla parte che l'allega, mediante la dimostrazione dei relativi requisiti essenziali e, soprattutto, dell'insegnamento professionale impartito al lavoratore tirocinante allo scopo di farlo diventare lavoratore qualificato, mentre non assume, al detto fine, significato decisivo il fatto che il lavoratore assunto sia privo di una precedente esperienza lavorativa, trattandosi di circostanza non incompatibile con la costituzione di un normale rapporto di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. " -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - " -
Dott. GABRIELLA COLETTI - " -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AR LO e PR PA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Arezzo, n. 38, presso l'avv. Maurizio Messina, che, unitamente all'avv. Tullio Castelli, li rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati, Fabio Fonzo, Fabrizio Correra e Antonietta Coretti, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza, del Tribunale di Brescia n. 617 in data 29 aprile 1998 (R.G. n. 9008/1997);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.1.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv.ti Messina e Coretti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Brescia ha respinto l'appello di LO FA e PA PR contro la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto, previa riunione delle cause, delle opposizioni proposte dal primo contro l'ordinanza-ingiunzione n. 347/1995, emanata dall'Inps per il pagamento di L.
2.364.000 a titolo di sanzioni amministrative e da entrambi contro il decreto dello stesso Pretore in data 22 gennaio 1996 che ingiungeva loro il pagamento di L. 495.410.690, per contributi non versati.
Le somme erano pretese dall'Inps perché la società in nome collettivo "Manifattura Calze Veronica di FA L. & C.", della quale gli opponenti erano stati soci, aveva assunto dieci lavoratrici come lavoranti a domicilio, mentre era risultato che in realtà il lavoro veniva prestato in azienda, lavoratrici in seguito assunte formalmente, tutte salvo una, in qualità di apprendiste, ma senza che fossero ravvisabili gli elementi propri del rapporto di tirocinio poiché avevano continuato a svolgere le stesse mansioni. Il Tribunale ha giudicato infondati i motivi di opposizione osservando che, non solo dal verbale ispettivo, ma anche dalla prova testimoniale, era emerso che le pretese lavoratrici a domicilio avevano eseguito le prestazioni lavorative nei locali dell'azienda e successivamente erano state formalmente assunte in qualità di apprendiste;
che non si poteva condividere l'argomentazione secondo cui il rapporto di apprendistato sarebbe stato costituito ab initio ed erroneamente qualificato come di lavoro a domicilio, atteso che mancava l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro e, in ogni caso, non era stata data la prova degli elementi essenziali del rapporto di tirocinio;
che, dunque, al tempo della formale assunzione come apprendiste, le lavoratrici aveva già conseguito la capacità professionale necessaria per l'espletamento delle mansioni, che erano rimaste identiche a quelle svolte in precedenza, cosicché, pur in presenza dell'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, non sussistevano gli elementi propri del rapporto di apprendistato. Per la cassazione della sentenza ricorrono LO FA e PA PR per un unico motivo;
resiste con controricorso l'Inps.
Motivi della decisione
Motivo del ricorso è la violazione e falsa applicazione degli art. 2697 e 2734 c.c., nonché dell'art. 116 c.p.c., ed il vizio di motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria, in quanto sarebbe stato onere dell'Inps dimostrare l'esistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo, onere che non poteva dirsi assolto mediante la produzione del verbale ispettivo;
per altro verso, era risultato che le lavoratrici non avevano alcuna esperienza lavorativa precedente allorché cominciarono a prestare la loro opera nell'azienda e l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, richiesta ed ottenuta solo al tempo della formale assunzione come apprendiste, doveva indurre a ritenere che le condizioni di legge per costituire rapporti di apprendistato sussistessero fin dall'inizio del rapporto, ancorché qualificato come lavoro a domicilio. La Corte giudica il ricorso privo di fondamento sulla base dei seguenti principi di diritto.
Va premesso che l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, richiesta dall'art. 2 della legge n. 25 del 1955 al fine di evitare l'abusivo ricorso alla speciale figura contrattuale del tirocinio, non incide sulla considerazione del rapporto come normale rapporto di lavoro ovvero di tirocinio. Infatti, per la qualificazione del rapporto, ciò che conta è la sussistenza dei suoi elementi essenziali, cosicché, come il mancato rilascio dell'autorizzazione comporta soltanto conseguenze amministrative o penali (cfr. Cass. 29 aprile 1964, n. 1030), così il provvedimento favorevole non impedisce una diversa qualificazione del rapporto. Tale regula iuris si evince con certezza dagli interventi delle sezioni unite della Corte in tema di giurisdizione, i quali, affermando la giurisdizione ordinaria ogni volta che la controversia non concerna direttamente l'esercizio del potere autorizzativo ma abbia ad oggetto il rapporto di lavoro, escludono, di conseguenza che l'atto amministrativo sia in grado di produrre effetti costitutivi con affievolimento dell'autonomia privata e dei diritti soggettivi contrattuali (cfr. Cass., sez. un., 17 marzo 1989, n. 1351; nello stesso ordine di concetti, con riferimento al contratto di formazione lavoro, Cass., sez. un., 2 aprile 1993, n. 3964). Ne consegue che la controversia sulla qualificazione del rapporto va risolta esclusivamente accertando la sussistenza della cd. causa complessa, o mista, del contratto, poiché in base ad esso il datore di lavoro assume l'obbligo di impartire al tirocinante l'insegnamento professionale utilizzandone l'opera - ed è l'obbligo dell'insegnamento il tratto che caratterizza l'istituto - mentre il lavoratore presta la sua attività non solo a vantaggio del datore di lavoro, ma anche per apprendere, cosicché all'obbligo dell'insegnamento si aggiungono le obbligazioni tipiche del lavoro subordinato (vedi Corte cost. 4 febbraio 1970, n. 14). Si deve aggiungere che anche per il rapporto di apprendistato si manifesta in tutte le sue implicazioni il carattere dichiarativo dell'esecuzione del rapporto di lavoro, sicché la formale costituzione come di tirocinio non esime dal comprovare gli elementi essenziali del rapporto stesso, soprattutto in relazione all'obbligo di insegnamento.
Sul piano dell'onere della prova, la giurisprudenza ha precisato che la sussistenza di un rapporto di tirocinio deve essere provata da colui che l'allega (Cass. 2 dicembre 1991, n. 12911; 12 maggio 1993, n. 5399; 28 gennaio 1995, n. 1052) e che, in particolare, l'istituto previdenziale che pretende il pagamento dei contributi, dovuti per il personale dipendente è tenuto a provare soltanto la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato, mentre incombe al datore di lavoro che opponga che i rapporti sono inquadrabili nello schema dell'apprendistato, l'onere di provare la loro esecuzione in concreto con le caratteristiche proprie del tirocinio e, in particolare, l'elemento dell'insegnamento tecnico-professionale che gli apprendisti hanno diritto di ricevere (Cass. 14 marzo 1973, n. 996; 9 aprile 1986, n. 2487; 29 aprile 1981, n. 2640). Sulla base degli esposti principi di diritto, la sentenza impugnata - in qualche sua parte corretta ed integrata nella motivazione ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c. - non è suscettibile di cassazione perché, nel suo nucleo essenziale, ha rigettato l'appello degli attuali ricorrenti sul rilievo assorbente che, contestata dall'Inps la sussistenza del rapporto di tirocinio, nessuna prova era stata data dai debitori dei contributi che sussistessero gli elementi essenziali di tale speciale contratto di lavoro. È appena il caso, infine, di osservare che i ricorrenti insistono sulla circostanza che i lavoratori interessati non avevano alcuna precedente esperienza lavorativa, che non sarebbe stata considerata dal Tribunale, ma risulta evidente da quanto sopra precisato che si tratta di un fatto privo di rilievo decisivo, giacché sicuramente non incompatibile con la costituzione di un normale rapporto di lavoro.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna in solido dei soccombenti al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 22.000 e degli onorari liquidati in L. 5.000.000.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2001