Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2012, n. 20564
CASS
Sentenza 23 aprile 2012

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Massime1

Nella valutazione delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, l'attualità dello stato di tossicodipendenza, con conseguente necessità di un idoneo programma di recupero, deve essere apprezzato anche in riferimento alla sola dipendenza psichica, non potendo essere sufficiente, per l'esclusione del requisito, il fatto che l'interessato non assuma più sostanze stupefacenti da un determinato periodo se permane l'esigenza di un mantenimento terapeutico e di un supporto psicologico.

Commentario1

  • 1L'affidamento in prova “terapeutico” per l'infrattore tossicodipendente o alcoldipendente
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2025

    L'esame dell'Art. 94 TU 309/90 L'”affidamento in prova in casi particolari”, detto anche “affidamento terapeutico”, è disciplinato dall'Art. 94 TU 309/90 e costituisce, come unanimemente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, una tipologia del tutto particolare di “affidamento in prova” del condannato. Con lungimiranza riduzionistica e nelle consapevolezza della natura criminogenetica della sola detenzione intramuraria, Cass., sez. pen. VI, 4 giugno 1998, n. 6522 ha osservato, con afferenza all'Art. 94 TU 309/90, che “si tratta di uno strumento normativo volto a perseguire la finalità di evitare che il soggetto bisognoso di cure e deciso ad iniziarle o a proseguirle sia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2012, n. 20564
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20564
Data del deposito : 23 aprile 2012

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