Sentenza 23 aprile 2012
Massime • 1
Nella valutazione delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, l'attualità dello stato di tossicodipendenza, con conseguente necessità di un idoneo programma di recupero, deve essere apprezzato anche in riferimento alla sola dipendenza psichica, non potendo essere sufficiente, per l'esclusione del requisito, il fatto che l'interessato non assuma più sostanze stupefacenti da un determinato periodo se permane l'esigenza di un mantenimento terapeutico e di un supporto psicologico.
Commentario • 1
- 1. L'affidamento in prova “terapeutico” per l'infrattore tossicodipendente o alcoldipendenteAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2025
L'esame dell'Art. 94 TU 309/90 L'”affidamento in prova in casi particolari”, detto anche “affidamento terapeutico”, è disciplinato dall'Art. 94 TU 309/90 e costituisce, come unanimemente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, una tipologia del tutto particolare di “affidamento in prova” del condannato. Con lungimiranza riduzionistica e nelle consapevolezza della natura criminogenetica della sola detenzione intramuraria, Cass., sez. pen. VI, 4 giugno 1998, n. 6522 ha osservato, con afferenza all'Art. 94 TU 309/90, che “si tratta di uno strumento normativo volto a perseguire la finalità di evitare che il soggetto bisognoso di cure e deciso ad iniziarle o a proseguirle sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2012, n. 20564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20564 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 23/04/2012
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 1181
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 3293/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GN AN N. IL 01/10/1977;
avverso l'ordinanza n. 3323/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 25/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25.11.2010, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava l'istanza formulata da GN LO, di affidamento in prova al servizio sociale, sostanzialmente in ragione del fatto che dagli atti acquisiti presso il SERT, il soggetto risultava in astensione dall'uso di stupefacente da due anni, con il che la richiesta di inserimento in un programma terapeutico appariva del tutto strumentale.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'istante, per dedurre manifesta illogicità della motivazione ed erronea interpretazione del concetto di tossicodipendenza: viene censurato il fatto che il Tribunale abbia avanzato sospetti sui motivi per cui, dopo un periodo trascorso in America il prevenuto sia rientrato in Italia a scontare la pena per saldare il debito con la giustizia;
viene poi opposto che l'attualità dello stato di tossicodipendenza e la necessità di idoneo programma di recupero, ai fini dell'ammissione alla misura alternativa richiesta, possono avere riguardo anche solo alla dipendenza psichica, non potendosi ritenere il soggetto guarito solo in base al fatto che non assume più stupefacente, con il che un programma mirato a rinforzare la motivazione all'astinenza, contrariamente a quanto opinato dal tribunale a quo, ha una sua funzione specifica.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Sebbene il tribunale abbia correttamente recepito il dato dell'intervenuta astinenza del soggetto all'uso di stupefacenti, non poteva essere trascurato, come fu, il rischio di ricaduta. È stato infatti affermato da questa Corte con continuità che ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi particolari già indicati nella L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 bis ed ora nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, l'attualità dello stato di tossicodipendenza e la necessità di un idoneo programma di recupero possono avere riguardo - qualora l'interessato abbia superato la fase della dipendenza fisica dallo stupefacente - anche alla sola dipendenza psichica. Ed invero il tossicodipendente non può ritenersi guarito in base alla mera constatazione della circostanza che non assume più droghe, avendo egli necessariamente bisogno di un ulteriore periodo di mantenimento terapeutico e di supporto psicologico (Sez. 1, 6.10.2004, n. 46228). Il provvedimento impugnato seppure abbia accennato al "rischio di ricaduta sempre in agguato", ha sottovalutato che il programma di affidamento terapeutico possa essere mirato a rafforzare la motivazione dell'astinenza e quindi non necessariamente deve essere inteso quale comoda via alternativa al carcere, una volta raggiunta la soglia dell' astinenza all'assunzione.
L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2012