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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte Guamo 55012 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220250000365676000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220250000365676000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220250000365676000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220250000365676000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220250000365676000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220250000365676000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 369/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1, in qualità di curatore dell'eredità giacente del defunto Nominativo_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 06220250000365676000 per complessivi € 2.018,56, relativa ad imposte ipotecarie, catastali e di bollo, nonché spese di giudizio.
_ Il ricorrente ha dedotto che la cartella è stata erroneamente intestata a suo nome personale, anziché alla procedura di eredità giacente, e che comunque il patrimonio ereditario era stato integralmente esaurito con il pagamento effettuato in data 04/03/2025 a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per complessivi
€ 19.380,35, come da progetto di ripartizione finale approvato dal Giudice della procedura.
Ha quindi chiesto, in via principale, lo sgravio della cartella, e in via subordinata l'autorizzazione all'emissione di nuova cartella intestata all'eredità giacente.
Con memoria illustrativa depositata il ricorrente ha ulteriormente ribadito che (a) il curatore dell'eredità giacente non è contribuente, bensì ausiliario del giudice, con funzioni limitate all'amministrazione dei beni per conto di eventuali eredi, creditori o dello Stato;
(b) che la stessa Corte di Giustizia Tributaria di Lucca, con sentenza n. 355/2017, aveva già riconosciuto la correttezza del suo operato in analoga vicenda;
(c) che nessun danno è stato arrecato all'Erario, poiché l'intero importo destinato ai creditori è stato versato all'Agenzia delle Entrate Riscossione;
(d) che le istruzioni ministeriali per la dichiarazione di successione
(fascicolo n. 1, pag. 9) non annoverano il curatore dell'eredità giacente tra i soggetti obbligati al pagamento delle imposte.
_ Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lucca, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la cartella impugnata costituisce legittima esecuzione delle ordinanze della Corte di Cassazione (nn. 28869/2024 e 27801/2024), che hanno riformato le pronunce di merito favorevoli al contribuente e sancito la responsabilità del curatore dell'eredità giacente per i tributi dovuti, nei limiti del patrimonio ereditario.
L'Ufficio ha altresì evidenziato che il pagamento allegato dal ricorrente non corrisponde integralmente alle risultanze contabili, risultando riscosso solo l'importo di € 12.065,05, con residuo debito di € 8.271,75. Ha inoltre sottolineato che la cartella impugnata riguarda anche il recupero delle spese di lite indebitamente corrisposte al contribuente in esito a giudizi di merito poi annullati dalla Suprema Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene il ricorso fondato per le seguenti motivazioni:
_(i) La controversia attiene alla legittimità della cartella di pagamento notificata al curatore dell'eredità giacente, con riguardo a tributi ipocatastali e spese di lite.
Già questa Corte (ex Commissione) si è pronunciata in senso favorevole in precedenti ricorsi riguardanti lo stesso curatore, con la sentenza n. 59/2016 e successiva sentenza nr. 355/2017 e non essendo emersi elementi tali da poter ribaltare dette decisione, ritiene di confermarle sul condivisibile concetto che il curatore ha presentato, dunque doverosamente e correttamente, la dichiarazione di successione nell'interesse di coloro cui spetta l'eredità e in mancanza nell'interesse dello Stato. In sede di liquidazione dei beni ereditari i creditori si insinueranno per le somme spettanti. In quella sede si colloca anche la domanda per la pretesa e liquidata imposta di cui ai ricorsi, l'imposta non contestata in sé, non può però gravare, come preteso dall'ufficio, sul curatore dell'eredità giacente come obbligazione propria. Una tale interpretazione dissuaderebbe qualsiasi curatore dall'accettare incarichi per tale ufficio. Il curatore è soggetto obbligato dunque al pagamento del tributo ma solo e nei limiti dei beni liquidati e all'interno della specifica fase liquidativa.
_(ii) Sulle spese di lite – vista la particolarità della materia trattata, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 201/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte Guamo 55012 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220250000365676000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220250000365676000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220250000365676000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220250000365676000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220250000365676000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06220250000365676000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 369/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1, in qualità di curatore dell'eredità giacente del defunto Nominativo_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 06220250000365676000 per complessivi € 2.018,56, relativa ad imposte ipotecarie, catastali e di bollo, nonché spese di giudizio.
_ Il ricorrente ha dedotto che la cartella è stata erroneamente intestata a suo nome personale, anziché alla procedura di eredità giacente, e che comunque il patrimonio ereditario era stato integralmente esaurito con il pagamento effettuato in data 04/03/2025 a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per complessivi
€ 19.380,35, come da progetto di ripartizione finale approvato dal Giudice della procedura.
Ha quindi chiesto, in via principale, lo sgravio della cartella, e in via subordinata l'autorizzazione all'emissione di nuova cartella intestata all'eredità giacente.
Con memoria illustrativa depositata il ricorrente ha ulteriormente ribadito che (a) il curatore dell'eredità giacente non è contribuente, bensì ausiliario del giudice, con funzioni limitate all'amministrazione dei beni per conto di eventuali eredi, creditori o dello Stato;
(b) che la stessa Corte di Giustizia Tributaria di Lucca, con sentenza n. 355/2017, aveva già riconosciuto la correttezza del suo operato in analoga vicenda;
(c) che nessun danno è stato arrecato all'Erario, poiché l'intero importo destinato ai creditori è stato versato all'Agenzia delle Entrate Riscossione;
(d) che le istruzioni ministeriali per la dichiarazione di successione
(fascicolo n. 1, pag. 9) non annoverano il curatore dell'eredità giacente tra i soggetti obbligati al pagamento delle imposte.
_ Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lucca, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la cartella impugnata costituisce legittima esecuzione delle ordinanze della Corte di Cassazione (nn. 28869/2024 e 27801/2024), che hanno riformato le pronunce di merito favorevoli al contribuente e sancito la responsabilità del curatore dell'eredità giacente per i tributi dovuti, nei limiti del patrimonio ereditario.
L'Ufficio ha altresì evidenziato che il pagamento allegato dal ricorrente non corrisponde integralmente alle risultanze contabili, risultando riscosso solo l'importo di € 12.065,05, con residuo debito di € 8.271,75. Ha inoltre sottolineato che la cartella impugnata riguarda anche il recupero delle spese di lite indebitamente corrisposte al contribuente in esito a giudizi di merito poi annullati dalla Suprema Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene il ricorso fondato per le seguenti motivazioni:
_(i) La controversia attiene alla legittimità della cartella di pagamento notificata al curatore dell'eredità giacente, con riguardo a tributi ipocatastali e spese di lite.
Già questa Corte (ex Commissione) si è pronunciata in senso favorevole in precedenti ricorsi riguardanti lo stesso curatore, con la sentenza n. 59/2016 e successiva sentenza nr. 355/2017 e non essendo emersi elementi tali da poter ribaltare dette decisione, ritiene di confermarle sul condivisibile concetto che il curatore ha presentato, dunque doverosamente e correttamente, la dichiarazione di successione nell'interesse di coloro cui spetta l'eredità e in mancanza nell'interesse dello Stato. In sede di liquidazione dei beni ereditari i creditori si insinueranno per le somme spettanti. In quella sede si colloca anche la domanda per la pretesa e liquidata imposta di cui ai ricorsi, l'imposta non contestata in sé, non può però gravare, come preteso dall'ufficio, sul curatore dell'eredità giacente come obbligazione propria. Una tale interpretazione dissuaderebbe qualsiasi curatore dall'accettare incarichi per tale ufficio. Il curatore è soggetto obbligato dunque al pagamento del tributo ma solo e nei limiti dei beni liquidati e all'interno della specifica fase liquidativa.
_(ii) Sulle spese di lite – vista la particolarità della materia trattata, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese