Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 20074
CASS
Sentenza 29 maggio 2025

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Commentario1

  • 1La tempestività dell'impugnazione si valuta con la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, non con il solo invio (Cass. pen. n. 20074/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 giugno 2025

    Premessa La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza che aveva respinto, per tardività, una richiesta di riesame reale. Il ricorrente lamentava che l'atto fosse stato inviato via PEC entro i termini, ma la Corte ha chiarito che, ai fini della tempestività, non rileva la data di invio, bensì quella di effettiva ricezione, che deve essere provata dalla “ricevuta di avvenuta consegna” generata dal sistema. In mancanza di tale documento, la richiesta è legittimamente ritenuta tardiva. 1. Il fatto Il Tribunale di Milano aveva rigettato l'istanza di riesame del sequestro preventivo di 4.500 euro disposta a carico di Ca.Da. per ipotesi di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 20074
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20074
Data del deposito : 29 maggio 2025

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