Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1221
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione della pretesa fiscale

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, dato il tempo trascorso tra la notifica della cartella (2007) e quella dell'intimazione di pagamento (2023), in assenza di atti interruttivi.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa fiscale

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, richiamando la sospensione dei termini di prescrizione a causa dell'emergenza Covid-19 (art. 68 d.l. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015). La proroga dei termini fino al 31/12/2023 ha reso tempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta prima di tale data.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1221
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1221
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo