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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1221/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Presidente e Relatore
CASTORINA IA MARIA, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7441/2023 depositato il 09/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070059144937000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070059144937000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170013380966000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190019055952000 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n° 293 2022 90162893 43/000 notificata il 27.07.2023, nella parte in cui si chiede il pagamento delle cartelle appresso indicate:
1. cartella n° 29320070059144937000 notificata il 17.09.2007 per IRAP addizionale IRPEF interessi e sanzioni del 2003 per un totale complessivo inclusi diritti di notifica di euro 6.455,15;
2. cartella n° 29320170013380966000 notificata il 18.04.2017 per sanzione IVA e interessi anno 2013 per un totale inclusi diritti di notifica di euro 241,31;
3. cartella n° 29320190019055952000 notificata il 29.01.2020 per IVA, sanzioni e interessi per l'anno 2016 per un totale inclusi diritti di notifica di euro 1.436,17.
Eccepisce l'intervenuta prescrizione.
Conclude chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato.
Non si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in considerazione della normativa Covid 19 che ne ha sospeso i termini.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 28.4.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 26.1.2026 il ricorso è stato assunto in decisione, essendo maturo per la definizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva quanto segue. Coglie nel segno l'eccezione di prescrizione relativa alla pretesa di cui alla cartella n.
29320070059144937000 notificata il 17.09.2007 per IRAP addizionale IRPEF interessi e sanzioni del 2003.
Invero, risulta consumato il termine di prescrizione tra la notifica dell'atto e la notifica dell'intimazione impugnata, in assenza di atti interruttivi.
Infondata, invece, l'eccezione di prescrizione rispetto alle due ulteriori cartelle indicate in ricorso. Invero, va richiamato il disposto degli artt. 68 d.l. 18/2020 e 12 del D.Lgs. n. 159/2015 (sospensione dei termini di prescrizione a seguito dell'emergenza Covid); quest'ultima norma dispone, al co.2, che i termini che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati (...) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Va considerato, infatti, che per effetto dell'art. 68 co.1 d.l. 18/2020 i termini per i versamenti sono stati sospesi fino al 31 agosto
2021, e che, ai sensi dell'art.12 co.2 d.lgs. 159/2015, alla sospensione dei termini per i versamenti ha fatto seguito una proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31/12/2023; la notifica dell'intimazione impugnata, in relazione alle cartelle notificate in data 18.04.2017 e 29.01.2020, è quindi tempestiva essendo avvenuta prima della predetta data.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla cartella n. 29320070059144937000. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Catania il 26.01.2026.
Il Presidente estensore
SA La SA
(firma digitale)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROSA ALESSANDRO COSIMO MA, Presidente e Relatore
CASTORINA IA MARIA, Giudice
URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7441/2023 depositato il 09/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070059144937000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070059144937000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170013380966000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190019055952000 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n° 293 2022 90162893 43/000 notificata il 27.07.2023, nella parte in cui si chiede il pagamento delle cartelle appresso indicate:
1. cartella n° 29320070059144937000 notificata il 17.09.2007 per IRAP addizionale IRPEF interessi e sanzioni del 2003 per un totale complessivo inclusi diritti di notifica di euro 6.455,15;
2. cartella n° 29320170013380966000 notificata il 18.04.2017 per sanzione IVA e interessi anno 2013 per un totale inclusi diritti di notifica di euro 241,31;
3. cartella n° 29320190019055952000 notificata il 29.01.2020 per IVA, sanzioni e interessi per l'anno 2016 per un totale inclusi diritti di notifica di euro 1.436,17.
Eccepisce l'intervenuta prescrizione.
Conclude chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato.
Non si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in considerazione della normativa Covid 19 che ne ha sospeso i termini.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 28.4.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 26.1.2026 il ricorso è stato assunto in decisione, essendo maturo per la definizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva quanto segue. Coglie nel segno l'eccezione di prescrizione relativa alla pretesa di cui alla cartella n.
29320070059144937000 notificata il 17.09.2007 per IRAP addizionale IRPEF interessi e sanzioni del 2003.
Invero, risulta consumato il termine di prescrizione tra la notifica dell'atto e la notifica dell'intimazione impugnata, in assenza di atti interruttivi.
Infondata, invece, l'eccezione di prescrizione rispetto alle due ulteriori cartelle indicate in ricorso. Invero, va richiamato il disposto degli artt. 68 d.l. 18/2020 e 12 del D.Lgs. n. 159/2015 (sospensione dei termini di prescrizione a seguito dell'emergenza Covid); quest'ultima norma dispone, al co.2, che i termini che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati (...) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Va considerato, infatti, che per effetto dell'art. 68 co.1 d.l. 18/2020 i termini per i versamenti sono stati sospesi fino al 31 agosto
2021, e che, ai sensi dell'art.12 co.2 d.lgs. 159/2015, alla sospensione dei termini per i versamenti ha fatto seguito una proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31/12/2023; la notifica dell'intimazione impugnata, in relazione alle cartelle notificate in data 18.04.2017 e 29.01.2020, è quindi tempestiva essendo avvenuta prima della predetta data.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla cartella n. 29320070059144937000. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Catania il 26.01.2026.
Il Presidente estensore
SA La SA
(firma digitale)