TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 200
TAR
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea attribuzione punteggio premiale per calibratori e controlli pronto all'uso, pre-barcodati

    Il Tribunale accoglie parzialmente il motivo, ritenendo che la Commissione non avrebbe dovuto attribuire i 3 punti premiali all'offerta dell'aggiudicataria poiché parte dei prodotti offerti erano in forma liofilizzata e richiedevano ricostituzione, non essendo quindi 'pronti all'uso' come richiesto dal criterio premiale. La formulazione della lex specialis è univoca e non ammette interpretazioni estensive. La ricorrente non può lamentare la mancata attribuzione del punteggio poiché ha offerto un numero maggiore di prodotti in forma liofilizzata. La censura relativa alla dichiarazione non veritiera dell'aggiudicataria è rigettata poiché la Commissione ha potuto formare il proprio giudizio sulla documentazione fornita.

  • Altro
    Mancato riconoscimento punteggio premiale per uso di antisieri policlonali per dosaggio catene pesanti/leggere

    Il Tribunale ritiene il motivo fondato nei limiti di quanto segue. La Commissione non ha riconosciuto il punteggio premiale alla ricorrente, ma non ha fornito motivazione sulle ragioni del rigetto del principio di equivalenza invocato. L'equivalenza funzionale e clinica è presupposto per l'applicazione del principio di equivalenza, che mira a evitare restrizioni irragionevoli alla concorrenza. La valutazione di equivalenza, sebbene possa essere implicita, richiede una motivazione esplicita quando la Commissione non condivide le argomentazioni di parte. Il Tribunale rimette la valutazione alla Commissione, che dovrà considerare anche le risultanze della verificazione disposta.

  • Rigettato
    Erronea attribuzione punteggio per tempi di manutenzione strumentale

    Il Tribunale rigetta il motivo. La Commissione ha correttamente preso in considerazione gli unici dati comparabili tra le offerte, ovvero i tempi di manutenzione settimanale dichiarati da entrambe le concorrenti (quindici minuti), attribuendo ad entrambe il punteggio massimo. La ricorrente non ha fornito dati omogenei per il calcolo complessivo e le sue argomentazioni non sono persuasive.

  • Rigettato
    Erronea attribuzione punteggio per tempi di manutenzione strumentale

    Il Tribunale rigetta il motivo. La Commissione ha correttamente preso in considerazione gli unici dati comparabili tra le offerte, ovvero i tempi di manutenzione settimanale dichiarati da entrambe le concorrenti (quindici minuti), attribuendo ad entrambe il punteggio massimo. Le argomentazioni della ricorrente incidentale sulla non comparabilità dei dati forniti da EM RE non sono persuasive.

  • Rigettato
    Erronea attribuzione punteggio per monitoraggio continuo del processo analitico

    Il Tribunale rigetta il motivo. La Commissione ha attribuito il punteggio pieno a EM RE basandosi sulla dichiarazione di disponibilità del controllo per tutti e quattordici gli analiti previsti in gara. La documentazione prodotta da TH ND IT s.r.l. indica solo 4 analiti, e tale valore è stato considerato dalla Commissione per attribuire un punteggio parziale. Non emerge dagli atti una chiara affermazione che il controllo sia disponibile per tutti gli analiti obbligatori nell'offerta di TH ND IT s.r.l.

  • Accolto
    Erronea attribuzione punteggio per caricamento campioni e reagenti in continuo

    Il Tribunale accoglie il motivo. Le difese di EM RE sono smentite dalla documentazione, in particolare dal manuale operativo dello strumento Atellica Neph 630. L'apertura dei coperchi per il caricamento di campioni e reagenti, anche se richiesta via software, provoca l'interruzione della seduta analitica in corso. Pertanto, l'attribuzione dei quattro punti premiali a EM RE è errata.

  • Rigettato
    Erronea attribuzione punteggio per sensore di livello e rilevazione coaguli

    Il Tribunale rigetta il motivo. La censura si basa su una errata lettura della lex specialis, che richiede un 'sensore di livello' e non specifica la necessità di un sensore fisico dedicato per la 'rilevazione coaguli'. La funzione di rilevazione coaguli può essere assicurata anche diversamente, come nel caso dello strumento offerto da EM RE.

  • Rigettato
    Erronea attribuzione punteggio per riconoscimento valore di riferimento linee guida IMWG

    Il Tribunale rigetta il motivo. La relazione di verificazione ha chiarito che, sebbene i valori numerici dei test siano metodo-dipendenti e non direttamente intercambiabili, il significato biologico/clinico dei test alternativi validati è equivalente o comparabile. L'interpretazione dei risultati deve basarsi su studi di validazione specifici per il metodo e soglie test-specifiche. L'FDA ha confermato la concordanza clinica e l'equivalenza sostanziale del test offerto da EM RE. Una interpretazione che ammettesse solo il test EE sarebbe illegittima per restrizione della concorrenza.

  • Altro
    Ripetizione delle censure già dedotte con il ricorso principale

    I motivi aggiunti sono integralmente ripetitivi delle censure già introdotte con il ricorso principale, cui si farà riferimento nel prosieguo della trattazione.

  • Altro
    Ripetizione delle censure già dedotte con il primo ricorso incidentale

    I motivi aggiunti sono integralmente ripetitivi delle censure già introdotte con il ricorso principale, cui si farà riferimento nel prosieguo della trattazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 200
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 200
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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