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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
AR RO VI, EL
FAGNONI MONICA, Giudice
in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5418/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249039879492000 INT.SOSPENSIONE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 464/2025 depositato il 10/02/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, la parte in epigrafe ha impugnato un'intimazione di pagamento emessa sulla base della cartella di pagamento n. 068 2022 00559209 29001 che era stata annullata con la sentenza n. 3708/2023 del 25.10.2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Milano, sostenendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate riscossione la quale ha precisato di avere provveduto ad annullare il carico iscritto a ruolo successivamente alla notifica dell'intimazione, e di avere notificato in data 22/01/2025 atto di recesso dall'intimazione impugnata.
Ha quindi concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere,
a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, prende atto dell'intervenuto annullamento del carico fiscale oggetto dell'atto impugnato e rileva la sopravenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del concreto svolgimento dei fatti di causa e della circostanza che l'annullamento è sopravvenuto solo in seguito alla presentazione del ricorso, ritiene di dovere porre a carico dell'Ufficio resistente le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, comprensive della fase cautelare oltre oneri ed esborsi.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna l'Agenzia della Riscossione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, comprensive della fase cautelare oltre oneri ed esborsi.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
AR RO VI, EL
FAGNONI MONICA, Giudice
in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5418/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249039879492000 INT.SOSPENSIONE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 464/2025 depositato il 10/02/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, la parte in epigrafe ha impugnato un'intimazione di pagamento emessa sulla base della cartella di pagamento n. 068 2022 00559209 29001 che era stata annullata con la sentenza n. 3708/2023 del 25.10.2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Milano, sostenendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate riscossione la quale ha precisato di avere provveduto ad annullare il carico iscritto a ruolo successivamente alla notifica dell'intimazione, e di avere notificato in data 22/01/2025 atto di recesso dall'intimazione impugnata.
Ha quindi concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere,
a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, prende atto dell'intervenuto annullamento del carico fiscale oggetto dell'atto impugnato e rileva la sopravenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del concreto svolgimento dei fatti di causa e della circostanza che l'annullamento è sopravvenuto solo in seguito alla presentazione del ricorso, ritiene di dovere porre a carico dell'Ufficio resistente le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, comprensive della fase cautelare oltre oneri ed esborsi.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna l'Agenzia della Riscossione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, comprensive della fase cautelare oltre oneri ed esborsi.