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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 28/01/2026, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1367/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
LIGUORI LAURA, Relatore
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19999/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259032475980000 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.11.2025 , Ricorrente_1 cognome proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90324759 80/000, notificata in data 29/08/2025, con cui si ingiungeva alla ricorrente il pagamento della somma di € 7.964,85. In particolare, l'odierna impugnazione concerne la partita di ruolo relativa all'Avviso di Accertamento n. 16/162010971 per IMU 2016, emesso dal Comune di Pomigliano
d'Arco, per un importo di € 5.886,53.
A sostegno della proposta opposizione deduceva che l'originario avviso di accertamento, che pretendeva l'intero debito IMU dalla ricorrente (erede solo per la quota di 1/3), era stato oggetto di un procedimento di mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992; che in data 22/03/2022, le parti avevano sottoscritto un Atto di
Mediazione che rideterminava in via definitiva il debito della ricorrente nella minor somma di € 5.742,00; che ella aveva provveduto al pagamento di n. 10 rate, per un totale di € 4.788,00, residuando un debito di soli
€ 954,00.; che ciononostante, il Comune di Pomigliano d'Arco aveva iscritto a ruolo "un importo esorbitante, del tutto avulso dalla realtà giuridica definita con la mediazione, dando causa all'emissione dell'illegittima intimazione di pagamento e all'attivazione di procedure di recupero coattivo sullo stipendio della ricorrente".
Tanto dedotto ha concluso chiedendo alla Corte adita di "- Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'intimazione di pagamento n. 071 2025 90324759 80/000, limitatamente alla partita di ruolo relativa all'Avviso di Accertamento n. 16/162010971, per violazione dell'accordo di mediazione ex art. 17-bis D.Lgs.
546/1992 e per infondatezza della pretesa creditoria per la parte eccedente l'importo di € 954,00; per l'effetto, annullare il suddetto atto e disporre lo sgravio del ruolo;
- Accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Pomigliano d'Arco per i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla ricorrente a causa dell'illegittima iscrizione a ruolo e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di detti danni, da liquidarsi in corso di causa e/
o in via equitativa. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che all'uopo si dichiara antistatario.”
Si è costituita ADER eccependo la completa estraneità e carenza di legittimazione passiva in ordine alla doglianze afferenti alla fase anteriore alla trasmissione del ruolo;
ha sostenuto in ogni caso la legittimità dell'atto opposto ed ha chiesto la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Il Comune di Pomigliano d'Arco si è costituito in giudizio eccependo che L'importo di € 5.895,05 indicato nell'intimazione di pagamento non rappresenta, come erroneamente prospettato in ricorso, una duplicazione della pretesa nei confronti della sola ricorrente, bensì il residuo complessivo del debito IMU 2016 riferibile all'originario soggetto passivo (de cuius), imputabile pro quota ai coeredi, ai sensi della normativa civilistica e tributaria vigente;
che in data 14.09.2025 la ricorrente aveva presentato istanza di autotutela;
successivamente, con comunicazioni PEC del 23.09.2025 e del 27.10.2025, l'Ente aveva puntualmente chiarito che la posizione della dott.ssa de' Santi risultava limitata al residuo di propria competenza e che, in caso di regolarizzazione delle rate residue, l'Ufficio avrebbe provveduto allo sgancio della relativa anagrafica dal carico complessivo, con conseguente annullamento della posizione a suo carico ma la ricorrente aveva invece adito la Corte impugnando l'atto.Ha concluso quindi chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Con Ordinanza n. 7939/2025, depositata il 15/12/2025 è stata accolta l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. All'udienza del 21.1.2026, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non può invero essere condivisa la prospettazione proposta dal Comune di Pomigliano d'Arco che , non contestando la circostanza dell'avvenuta mediazione per la pretesa azionata relativa ad IMU 2016 ed all'avvenuto pagamento da parte della ricorrente della quasi totalità delle rate a lei spettanti in qualità di erede, ha dedotto che” l'importo di € 5.895,05 indicato nell'intimazione di pagamento non rappresenta, come erroneamente prospettato in ricorso, una duplicazione della pretesa nei confronti della sola ricorrente, bensì il residuo complessivo del debito IMU 2016 riferibile all'originario soggetto passivo (de cuius), imputabile pro quota ai coeredi”.
Nell'intimazione di pagamento -indirizzata peraltro alla sola ricorrente- non vi è in alcun punto dell'atto tale indicazione. Peraltro la prospettazione è incongrua anche in relazioen a quanto poi sostenuto dal Comune nelle comunicazioni PEC depositate laddove si chiede alla ricorrente - di cui si conferma la posizione limitata al residuo di propria competenza- di regolarizzare le rate residue per potere all'esito procedere all' “sgancio della relativa anagrafica dal carico complessivo, con conseguente annullamento della posizione a suo carico”.
L'atto impugnato è pertanto del tutto inconferente rispetto alla pretesa per come sostituita dall'accordo di mediazione intervenuto tra le parti ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 che aveva rideterminato l'originaria pretesa tributaria in ragione del 1/3 quale quota di spettanza della ricorrente nella misura di 5742,00 e confermato dall'avvenuto pagamento quasi integrale delle rate dovute dalla ricorrente, circostanza questa nemmeno contestata dal Comune resistente.
Il ricorso deve essere quindi accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di lite possono essere compensate nei confronti di ADER, di cui deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio;
mentre seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Pomigliano d'Arco che deve essere condannato al pagamento delle stesse nella misura di cui in dispositivo con attribuzione .
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
compensa le spese di lite nei confronti di ADR;
condanna il Comune di Pomigliano d'Arco al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in €1200,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
LIGUORI LAURA, Relatore
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19999/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259032475980000 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.11.2025 , Ricorrente_1 cognome proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90324759 80/000, notificata in data 29/08/2025, con cui si ingiungeva alla ricorrente il pagamento della somma di € 7.964,85. In particolare, l'odierna impugnazione concerne la partita di ruolo relativa all'Avviso di Accertamento n. 16/162010971 per IMU 2016, emesso dal Comune di Pomigliano
d'Arco, per un importo di € 5.886,53.
A sostegno della proposta opposizione deduceva che l'originario avviso di accertamento, che pretendeva l'intero debito IMU dalla ricorrente (erede solo per la quota di 1/3), era stato oggetto di un procedimento di mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992; che in data 22/03/2022, le parti avevano sottoscritto un Atto di
Mediazione che rideterminava in via definitiva il debito della ricorrente nella minor somma di € 5.742,00; che ella aveva provveduto al pagamento di n. 10 rate, per un totale di € 4.788,00, residuando un debito di soli
€ 954,00.; che ciononostante, il Comune di Pomigliano d'Arco aveva iscritto a ruolo "un importo esorbitante, del tutto avulso dalla realtà giuridica definita con la mediazione, dando causa all'emissione dell'illegittima intimazione di pagamento e all'attivazione di procedure di recupero coattivo sullo stipendio della ricorrente".
Tanto dedotto ha concluso chiedendo alla Corte adita di "- Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'intimazione di pagamento n. 071 2025 90324759 80/000, limitatamente alla partita di ruolo relativa all'Avviso di Accertamento n. 16/162010971, per violazione dell'accordo di mediazione ex art. 17-bis D.Lgs.
546/1992 e per infondatezza della pretesa creditoria per la parte eccedente l'importo di € 954,00; per l'effetto, annullare il suddetto atto e disporre lo sgravio del ruolo;
- Accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Pomigliano d'Arco per i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla ricorrente a causa dell'illegittima iscrizione a ruolo e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di detti danni, da liquidarsi in corso di causa e/
o in via equitativa. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che all'uopo si dichiara antistatario.”
Si è costituita ADER eccependo la completa estraneità e carenza di legittimazione passiva in ordine alla doglianze afferenti alla fase anteriore alla trasmissione del ruolo;
ha sostenuto in ogni caso la legittimità dell'atto opposto ed ha chiesto la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Il Comune di Pomigliano d'Arco si è costituito in giudizio eccependo che L'importo di € 5.895,05 indicato nell'intimazione di pagamento non rappresenta, come erroneamente prospettato in ricorso, una duplicazione della pretesa nei confronti della sola ricorrente, bensì il residuo complessivo del debito IMU 2016 riferibile all'originario soggetto passivo (de cuius), imputabile pro quota ai coeredi, ai sensi della normativa civilistica e tributaria vigente;
che in data 14.09.2025 la ricorrente aveva presentato istanza di autotutela;
successivamente, con comunicazioni PEC del 23.09.2025 e del 27.10.2025, l'Ente aveva puntualmente chiarito che la posizione della dott.ssa de' Santi risultava limitata al residuo di propria competenza e che, in caso di regolarizzazione delle rate residue, l'Ufficio avrebbe provveduto allo sgancio della relativa anagrafica dal carico complessivo, con conseguente annullamento della posizione a suo carico ma la ricorrente aveva invece adito la Corte impugnando l'atto.Ha concluso quindi chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Con Ordinanza n. 7939/2025, depositata il 15/12/2025 è stata accolta l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. All'udienza del 21.1.2026, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non può invero essere condivisa la prospettazione proposta dal Comune di Pomigliano d'Arco che , non contestando la circostanza dell'avvenuta mediazione per la pretesa azionata relativa ad IMU 2016 ed all'avvenuto pagamento da parte della ricorrente della quasi totalità delle rate a lei spettanti in qualità di erede, ha dedotto che” l'importo di € 5.895,05 indicato nell'intimazione di pagamento non rappresenta, come erroneamente prospettato in ricorso, una duplicazione della pretesa nei confronti della sola ricorrente, bensì il residuo complessivo del debito IMU 2016 riferibile all'originario soggetto passivo (de cuius), imputabile pro quota ai coeredi”.
Nell'intimazione di pagamento -indirizzata peraltro alla sola ricorrente- non vi è in alcun punto dell'atto tale indicazione. Peraltro la prospettazione è incongrua anche in relazioen a quanto poi sostenuto dal Comune nelle comunicazioni PEC depositate laddove si chiede alla ricorrente - di cui si conferma la posizione limitata al residuo di propria competenza- di regolarizzare le rate residue per potere all'esito procedere all' “sgancio della relativa anagrafica dal carico complessivo, con conseguente annullamento della posizione a suo carico”.
L'atto impugnato è pertanto del tutto inconferente rispetto alla pretesa per come sostituita dall'accordo di mediazione intervenuto tra le parti ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 che aveva rideterminato l'originaria pretesa tributaria in ragione del 1/3 quale quota di spettanza della ricorrente nella misura di 5742,00 e confermato dall'avvenuto pagamento quasi integrale delle rate dovute dalla ricorrente, circostanza questa nemmeno contestata dal Comune resistente.
Il ricorso deve essere quindi accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di lite possono essere compensate nei confronti di ADER, di cui deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio;
mentre seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Pomigliano d'Arco che deve essere condannato al pagamento delle stesse nella misura di cui in dispositivo con attribuzione .
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
compensa le spese di lite nei confronti di ADR;
condanna il Comune di Pomigliano d'Arco al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in €1200,00 oltre iva cpa e spese generali con attribuzione al procuratore antistatario.