Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 26/03/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
134/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nel giudizio iscritto al n. 80666 del registro di Segreteria, proposto da XX, nato a [...] (omissis) (C.F.
omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Giorgio TA (C.F. [...]),
e VA TA (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale TA, in Roma, viale Parioli n. 47;
contro MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro –
tempore rappresentato e difeso, per il tramite della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva dalla Dott.ssa Chiara MIGNEMI per delega del Direttore Generale Dott.ssa NE SO, elettivamente domiciliato in Roma – Viale dell’Esercito n. 186 nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA DELLE FINANZE, Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito solo “Comitato” o
“CVCS”), in persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla Dott.ssa Lucia Squicciarino, dirigente di 2° fascia del Ministero dell’economia e delle finanze e dalle Dott.sse Paola AR, MA AC e FE LL, funzionarie del Ministero dell’economia e delle finanze, tutte in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, giusta procura speciale in atti, del dott. Francesco Paolo Schiavo, Direttore Generale della In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre, 97, presso gli uffici della Direzione dei Servizi del Tesoro e
l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF:
80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale:
[...]), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura in atti, VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;
Esaminati tutti gli atti del processo.
Assenti le parti all’udienza pubblica del 24 marzo 2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente, insorge avverso la determinazione n. M_D GPREV REG2019 0056651, decreto n. 1351/N, posizione n.
691101/A del 13 maggio 2019 con la quale la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa ha ritenuto l’infermità «DISTURBO BIPOLARE TIPO I IN BUON COMPENSO FARMACOLOGICO sofferta dal Maresciallo Ordinario XX, nato il omissis a omissis (omissis) è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio», contestando altresì i connessi provvedimenti del Comitato di Verifica per le Cause di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (parere n. 371022019 avente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 posizione 1 numero 691101 A 5, reso nell’adunanza n. 1812 del 2 maggio 2019), con il quale la suddetta infermità è stata ritenuta «NON (…) DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO» e la determinazione con la quale l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha reso nota l’impossibilità di dar seguito alla richiesta del ricorrente tesa al riconoscimento della pensione privilegiata
(atto INPS.2300.02/08/2024.0294263 del 2 agosto 2024).
In particolare, l’odierno ricorrente ha rappresentato di essersi arruolato in data 6.11.2000 ivi acquisendo il grado di maresciallo ordinario all’Esercito Italiano esponendo nel dettaglio i numerosi servizi e missioni svolti (da ultimo presso il 17° Reggimento Artiglieria Controaerei Sforzesca di Sabaudia).
Ha dedotto, altresì, di essere successivamente transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 930 Dlgs.
66/2020, all’esito del giudizio diagnostico emesso dalla Commissione Medica Interforze con verbale BL/g.n j11500637 del 28.05.2015 con il quale veniva accertato “Disturbo bipolare tipo I in controllo farmacologico” con conseguente “permanente inidoneità al servizio militare incondizionato a decorrere dalla data del 28.05.2015”. Ha, come detto, illustrato nel dettaglio i servizi svolti ritenuti causalmente idonei all’insorgenza della riscontrata patologia atteso l’elevato stressa a cui veniva sottoposto, l’assenza dei controlli di routine tra una missione e l’altra (controllo specifico post deployment) e l’omesso svolgimento della c.d. “fase di amalgama” in ragione delle In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 pressanti esigenze di ripianamento della posizione (cfr. pag. 6 ricorso).
Il ricorrente ha quindi adito questo giudice al fine di sentire accertare e dichiarare, anche all’esito di Consulenza tecnica di ufficio, “illegittimi i provvedimenti odiernamente gravati, fondati su valutazioni tecniche errate da travisamento di fatto e della scienza medica della quale sono espressione e, conseguentemente, accertare, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, la sussistenza del nesso causale tra le patologie sofferte dal maresciallo ordinario dell’Esercito Italiano XX ed il servizio militare dal medesimo prestato, al fine della futura percezione della pensione privilegiata conseguentemente spettantegli.”
2. Con memoria del 28 gennaio 2026 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva atteso che, nel caso di specie il medesimo dicastero, attraverso il Comitato, partecipa al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la sola fase di accertamento del nesso causale con i fatti di servizio (si veda art.10-11 DPR 461/01), restando estraneo al provvedimento finale che è di esclusiva competenza dell’Amministrazione di appartenenza del ricorrente (in questo caso il Ministero della Difesa). Nel merto ha, in ogni caso concluso per il rigetto della domanda in quanto infondata.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 3. Con memoria del 26.02.2026 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva atteso l’avvenuto transito del ricorrente nei ruoli civili del Ministero con decorrente 28.05.2015 rimanendo, pertanto, di esclusiva competenza dell’Istituto previdenziale la liquidazione del trattamento previdenziale richiesto. Nel merito, ha in ogni caso contestato la fondatezza della domanda rivendicando la correttezza delle valutazioni offerte dal competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sulla scorta della natura degli incarichi da ritenersi non causalmente idonei all’insorgenza della patologia lamentata. Ha, quindi, concluso in via preliminare per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, in via principale per il rigetto della domanda.
4. Con memoria del 5.03.2026 si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva atteso che soggetto preposto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio nonché del riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio per il personale statale è il solo Comitato di verifica per le cause di servizio istituito ai sensi del DPR 461/2001. Nel merito ha, in ogni caso, contestato l’avversa domanda rilevando, altresì, come l’omessa impugnazione del verbale del Comitato davanti al competente Giudice Amministrativo abbia comportato acquiescenza alle relative statuizioni da parte In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dell’odierno ricorrente.
Ha, quindi, concluso in via principale per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato e, in via subordinata, per la declaratoria di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, invocando altresì l’applicazione del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. In via istruttoria ha nominato, per l’ipotesi di incarico peritale, i propri consulenti di parte.
5. Nel corso dell’udienza del 24 marzo 2026 nessuno è comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La mancata comparizione delle parti nel corso dell’udienza pubblica odierna determina l’estinzione immediata del processo.
I principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico, impongono, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo (art.
24 e 111 Cost.; art. 181 e 309 c.p.c.; art. 7, comma 2, c.g.c. cui deve essere data un’interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale).
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione del giudizio.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.
Il Giudice Cons. Pasquale Fava f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA ES VINICOLA CORTE DEI CONTI 26.03.2026 11:02:25 GMT+01:00 Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.
Il Giudice Unico Cons. Pasquale Fava f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente. In caso di diffusione, omettere
le e gli dati
identificativi ato,
dell'art.
c. 3 D.Lgs.
196/03