Sentenza breve 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 11/05/2026, n. 8628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8628 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08628/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01434/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Cancelliere, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo del Parmigianino 4;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in persona del Ministro Pro Tempore in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio
serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Consolato Generale d'Italia a Il Cairo, in relazione all'istanza di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato presentata da -OMISSIS-, a seguito del nulla osta al lavoro Prot. N° P-PR/L/Q/2023/103303.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. DA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- parte ricorrente ha agito ex art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato;
- costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha dedotto la mancata trasmissione del nulla osta da parte dell’amministrazione degli interni;
Considerato che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento;
Ritenuto che:
- nel caso di specie non possa più dubitarsi della sussistenza dei summenzionati presupposti, in quanto: (i) il ricorrente ha chiesto la fissazione di un appuntamento presso la Sede diplomatica per la formalizzazione della domanda di visto già nel aprile 2025, avendo ottenuto il presupposto nulla osta in data 8 novembre 2024; (ii) il tempo trascorso dall’introduzione del d.l. 145/2024 consente di affermare che la sospensione ivi prevista non possa ulteriormente protrarsi, ma debba essere risolta dall’amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione da parte della Sede diplomatica, entro un termine ragionevole;
- il ricorso debba pertanto essere accolto, con conseguente condanna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata d’Italia di Islamabad a procedere alla convocazione della parte ricorrente nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
Ritenuto, quanto all’istanza di gratuito patrocinio, che non ne sussistono i presupposti di ammissibilità ai sensi dell’art. 119 T.U.Sp.Giust. in quanto al momento del sorgere del rapporto il ricorrente non si trovava sul territorio nazionale, considerato altresì che il procedimento di rilascio del visto d’ingresso è anteriore ed autonomo a quello di richiesta del permesso di soggiorno.
Quanto alle spese di lite, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione, tenuto conto dell’enorme numero di richieste di visto di ingresso nel territorio dello Stato che notoriamente grava sulla Sede diplomatica, della sopravvenienza normativa e della complessità dell’iter prescritto dalla legge per la conclusione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Respinge l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco LL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
DA CA, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| DA CA | Francesco LL |
IL SEGRETARIO