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Sentenza 18 dicembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2023, n. 50277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50277 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 50277 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 06/12/2023 , RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza dell'Il gennaio 2023, confermava in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Udine che aveva condannato GI ON alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.189, commi 6 e 7, Codice della Strada, riformandola in ordine alla statuizioni civili, riducendo l'importo del risarcimento dei danni liquidati in favore della parte civile costituita dal euro duemila ad euro mille. All'imputato era stato contestato che, dopo aver causato un sinistro stradale, urtando con la propria autovettura Opel Astra la bicicletta condotta da TI TO, provocandone la caduta con conseguenti lesioni, non ottemperava all'obbligo di fermarsi e di farsi identificare e a quello di prestare assistenza. 2. Ricorre per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. 3. Con il primo motivo lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. I giudici di merito avevano fondato l'affermazione di responsabilità, e dunque della configurabilità del dolo, sulla circostanza che il ricorrente avesse rallentato la sua marcia e si fosse quasi fermato a breve distanza dall'urto, per poi ripartire. Secondo le sentenze di primo e secondo grado in ciò risiederebbe la prova che l'imputato avesse percepito l'impatto e l'incidente. Orbene, poiché il reato contestato è imputabile solo a titolo di dolo, l'elemento soggettivo, anche nella forma di dolo eventuale, deve escludersi qualora l'omissione di soccorso sia dovuta ad errore, ancorchè colposo, compiuto dall'agente sulla reale situazione percepita. Il mero fatto che il ricorrente avesse rallentato e si fosse voltato indietro non costituiscono elementi sufficienti, in difetto di accertamento circa la possibilità di avvistare il ciclista dalla posizione in cui si trovava il ON quando aveva rallentato. Peraltro, la Corte territoriale aveva sviluppato la motivazione sull'elemento soggettivo del reato, riconosciuto nella forma del dolo eventuale, con riferimento alla condotta causativa del sinistro, ma non alla percezione che vi potesse essere una persona bisognosa di assistenza. I giudici di merito, inoltre, non avevano considerato che l'imputato, rintracciato dai Carabinieri presso la propria abitazione un'ora e mezza dopo il fatto, avesse descritto in assoluta tranquillità il tragitto percorso, segno evidente che non aveva ritenuto di dover tacere nulla in quanto non si era accorto dell'urto. Con il secondo motivo, deduce vizio di violazione di legge in ordine al reato di omissione di soccorso. La Corte territoriale non aveva offerto alcuna motivazione sul raggiungimento della prova certa del fatto che il ON si fosse reso conto, anche sul piano del dubbio, della possibilità dell'esistenza di conseguenze lesive che esigessero soccorso. Con il terzo motivo, lamenta vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte d'appello aveva confermato la condanna sulla base di un compendio probatorio inesistente. Sul veicolo di proprietà del ON non erano state rilevate tracce di urto recenti;
dagli accertamenti della PG, a seguito della presa in visione del veicolo, era emerso che non vi erano segni di recenti di deterioramento della carrozzeria, e, per di più, non vi erano tracce di frenate sull'asfalto. Inoltre, la parte offesa non presentava alcuna lesione sull'asserito punto d'urto, ossia la parte sinistra del corpo. Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla statuizioni civili. La Corte territoriale, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno fisico, aveva ridotto l'importo liquidato dal primo giudice a titolo di danno morale, omettendo però di motivare in ordine alla ritenuta sussistenza di tale voce di danno. Inoltre, in conseguenza della disposta riduzione dell'importo, aveva compensato le spese del grado di appello, nulla argomentando però in ordine alla disposta conferma, in punto di spese liquidate in favore della parte civile, della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati. 2. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15/01/2008, Rv. 239038; Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016 , Rv. 266969). Si è inoltre costantemente affermato che l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente deve la rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 - dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del del 12/03/2013, Rv. 255429.). 3. Ciò posto, mentre nel reato di "fuga" previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone, per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, si richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito. Effettività che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario l'intervento dell'obbligato. Certamente, l'assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute "ex post" dall'investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento (Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999 - dep. 09/05/2000, Sitia e altri, Rv. 216465; Sez. 4, n. 4380 del 02/12/1994 - dep. 24/04/1995, Prestigiacomo, Rv. 201501). Più recentemente però, in conformità ad una interpretazione rispettosa della effettività di tutela degli interessi salvaguardati dalla norma, si è precisato che l'assistenza alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Ciò dunque comporta che chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell'assistenza, nell'ampio senso dianzi indicato (Sez. 4, Sentenza n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216-01). In ogni caso, in presenza di lesioni ( come nel caso in esame) deve essere ribadito che il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma settimo, cod. strada, è reato punibile a titolo di dolo, anche eventuale, nel cui oggetto deve rientrare dunque anche il bisogno di assistenza delle persone ferite (Sez. 4,n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216 - 01). 4. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi e non è incorsa in alcun vizio di motivazione. Quanto al reato di cui al comma 6 dell'art. 189 CdS, i giudici di merito hanno fatto puntuale riferimento alla circostanza accertata in giudizio secondo la deposizione di tre testimoni che avevano assistito ai fatti, i quali, confermando integralmente la deposizione della persona offesa, avevano riferito che l'Opel Astra condotta dal ON, imboccata la rotatoria, aveva urtato in fase di sorpasso il ciclista, provocandone la caduta per terra. Sottolineano i giudici di merito che tutti e tre i testimoni, che non avevano motivo alcuno di riferire fatti differenti da quelli personalmente constatati, avevano altresì concordemente dichiarato che, dopo 15 metri dall'impatto, il ON aveva rallentato fino a fermarsi per poi ripartire velocemente. Il teste Digani, che aveva rilevato la targa dell'auto investitrice, ha altresì riferito che il ON, dopo essersi fermato, si era voltato indietro prima di riprendere la marcia. Potendosi ritenere ormai incontrovertibile detto accertamento dei fatti, non si rinviene alcuna frattura logica nel ragionamento dei giudici di merito che ravvisano nella condotta tenuta dal ON dopo l'impatto la chiara dimostrazione della sicura percezione dell'urto verificatosi: l'imputato non avrebbe avuto ragione di fermarsi, voltarsi indietro e ripartire in velocità, se non quella di avere avvertito l'attrito con il mezzo colpito. E' dunque incensurabile la valutazione della sussistenza del conseguente obbligo, in capo all'imputato, di arrestare immediatamente la marcia e di indicare alle persone colpite le proprie generalità. 5. Relativamente poi, all'ipotesi di reato di cui al comma 7, la Corte territoriale ha adeguatamente valutato il compendio istruttorio alle luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati sicchè risulta del tutto immune dalle dedotte censure il ragionamento seguito dai giudici di merito, secondo cui l'urto con una bicicletta, percepito posto che l'imputato era stato anche visto voltarsi a distanza di 10/15 metri, avrebbe dovuto porre l'odierno ricorrente nella condizione di ben rappresentarsi la concreta idoneità dell'impatto a provocare lesioni al conducente del velocipede. 6. Va parimenti disattesa la doglianza con la quale il ricorrente denuncia vizio di motivazione circa la sussistenza del danno morale, che viene riconosciuto dalla Corte territoriale - come ammesso dallo stesso ricorrente - in considerazione della derivazione del danno da reato in una misura giudicata, con valutazione di merito che appare non illogica anche in rapporto all'entità stabilita, come congrua in relazione alle modalità del caso concreto. Quanto alla liquidazione delle spese, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 47061 del 10/06/2014, Bisconti, Rv. 261258 01; Sez. 5, n. 17416 del 13/03/2007, Fratantoni, Rv. 236638 - 01), secondo cui il parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato non comporta l'obbligo del giudice di modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali, potendo pur sempre riconfermare la ripartizione delle spese compiute dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza. Orbene, è indubbio che il giudice di primo grado ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile, e che comunque la pronuncia di accoglimento ha trovato conferma nel grado di appello, sicchè può dirsi rispettata la regola della soccombenza. 7. Si impone conclusivamente il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute dalla parte civile costituita nel presente grado di giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023 co Il Consigliere estensore Il P sidente,
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 50277 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 06/12/2023 , RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza dell'Il gennaio 2023, confermava in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Udine che aveva condannato GI ON alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.189, commi 6 e 7, Codice della Strada, riformandola in ordine alla statuizioni civili, riducendo l'importo del risarcimento dei danni liquidati in favore della parte civile costituita dal euro duemila ad euro mille. All'imputato era stato contestato che, dopo aver causato un sinistro stradale, urtando con la propria autovettura Opel Astra la bicicletta condotta da TI TO, provocandone la caduta con conseguenti lesioni, non ottemperava all'obbligo di fermarsi e di farsi identificare e a quello di prestare assistenza. 2. Ricorre per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. 3. Con il primo motivo lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. I giudici di merito avevano fondato l'affermazione di responsabilità, e dunque della configurabilità del dolo, sulla circostanza che il ricorrente avesse rallentato la sua marcia e si fosse quasi fermato a breve distanza dall'urto, per poi ripartire. Secondo le sentenze di primo e secondo grado in ciò risiederebbe la prova che l'imputato avesse percepito l'impatto e l'incidente. Orbene, poiché il reato contestato è imputabile solo a titolo di dolo, l'elemento soggettivo, anche nella forma di dolo eventuale, deve escludersi qualora l'omissione di soccorso sia dovuta ad errore, ancorchè colposo, compiuto dall'agente sulla reale situazione percepita. Il mero fatto che il ricorrente avesse rallentato e si fosse voltato indietro non costituiscono elementi sufficienti, in difetto di accertamento circa la possibilità di avvistare il ciclista dalla posizione in cui si trovava il ON quando aveva rallentato. Peraltro, la Corte territoriale aveva sviluppato la motivazione sull'elemento soggettivo del reato, riconosciuto nella forma del dolo eventuale, con riferimento alla condotta causativa del sinistro, ma non alla percezione che vi potesse essere una persona bisognosa di assistenza. I giudici di merito, inoltre, non avevano considerato che l'imputato, rintracciato dai Carabinieri presso la propria abitazione un'ora e mezza dopo il fatto, avesse descritto in assoluta tranquillità il tragitto percorso, segno evidente che non aveva ritenuto di dover tacere nulla in quanto non si era accorto dell'urto. Con il secondo motivo, deduce vizio di violazione di legge in ordine al reato di omissione di soccorso. La Corte territoriale non aveva offerto alcuna motivazione sul raggiungimento della prova certa del fatto che il ON si fosse reso conto, anche sul piano del dubbio, della possibilità dell'esistenza di conseguenze lesive che esigessero soccorso. Con il terzo motivo, lamenta vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte d'appello aveva confermato la condanna sulla base di un compendio probatorio inesistente. Sul veicolo di proprietà del ON non erano state rilevate tracce di urto recenti;
dagli accertamenti della PG, a seguito della presa in visione del veicolo, era emerso che non vi erano segni di recenti di deterioramento della carrozzeria, e, per di più, non vi erano tracce di frenate sull'asfalto. Inoltre, la parte offesa non presentava alcuna lesione sull'asserito punto d'urto, ossia la parte sinistra del corpo. Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla statuizioni civili. La Corte territoriale, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno fisico, aveva ridotto l'importo liquidato dal primo giudice a titolo di danno morale, omettendo però di motivare in ordine alla ritenuta sussistenza di tale voce di danno. Inoltre, in conseguenza della disposta riduzione dell'importo, aveva compensato le spese del grado di appello, nulla argomentando però in ordine alla disposta conferma, in punto di spese liquidate in favore della parte civile, della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati. 2. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15/01/2008, Rv. 239038; Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016 , Rv. 266969). Si è inoltre costantemente affermato che l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente deve la rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 - dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del del 12/03/2013, Rv. 255429.). 3. Ciò posto, mentre nel reato di "fuga" previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone, per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, si richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito. Effettività che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario l'intervento dell'obbligato. Certamente, l'assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute "ex post" dall'investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento (Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999 - dep. 09/05/2000, Sitia e altri, Rv. 216465; Sez. 4, n. 4380 del 02/12/1994 - dep. 24/04/1995, Prestigiacomo, Rv. 201501). Più recentemente però, in conformità ad una interpretazione rispettosa della effettività di tutela degli interessi salvaguardati dalla norma, si è precisato che l'assistenza alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Ciò dunque comporta che chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell'assistenza, nell'ampio senso dianzi indicato (Sez. 4, Sentenza n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216-01). In ogni caso, in presenza di lesioni ( come nel caso in esame) deve essere ribadito che il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma settimo, cod. strada, è reato punibile a titolo di dolo, anche eventuale, nel cui oggetto deve rientrare dunque anche il bisogno di assistenza delle persone ferite (Sez. 4,n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216 - 01). 4. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi e non è incorsa in alcun vizio di motivazione. Quanto al reato di cui al comma 6 dell'art. 189 CdS, i giudici di merito hanno fatto puntuale riferimento alla circostanza accertata in giudizio secondo la deposizione di tre testimoni che avevano assistito ai fatti, i quali, confermando integralmente la deposizione della persona offesa, avevano riferito che l'Opel Astra condotta dal ON, imboccata la rotatoria, aveva urtato in fase di sorpasso il ciclista, provocandone la caduta per terra. Sottolineano i giudici di merito che tutti e tre i testimoni, che non avevano motivo alcuno di riferire fatti differenti da quelli personalmente constatati, avevano altresì concordemente dichiarato che, dopo 15 metri dall'impatto, il ON aveva rallentato fino a fermarsi per poi ripartire velocemente. Il teste Digani, che aveva rilevato la targa dell'auto investitrice, ha altresì riferito che il ON, dopo essersi fermato, si era voltato indietro prima di riprendere la marcia. Potendosi ritenere ormai incontrovertibile detto accertamento dei fatti, non si rinviene alcuna frattura logica nel ragionamento dei giudici di merito che ravvisano nella condotta tenuta dal ON dopo l'impatto la chiara dimostrazione della sicura percezione dell'urto verificatosi: l'imputato non avrebbe avuto ragione di fermarsi, voltarsi indietro e ripartire in velocità, se non quella di avere avvertito l'attrito con il mezzo colpito. E' dunque incensurabile la valutazione della sussistenza del conseguente obbligo, in capo all'imputato, di arrestare immediatamente la marcia e di indicare alle persone colpite le proprie generalità. 5. Relativamente poi, all'ipotesi di reato di cui al comma 7, la Corte territoriale ha adeguatamente valutato il compendio istruttorio alle luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati sicchè risulta del tutto immune dalle dedotte censure il ragionamento seguito dai giudici di merito, secondo cui l'urto con una bicicletta, percepito posto che l'imputato era stato anche visto voltarsi a distanza di 10/15 metri, avrebbe dovuto porre l'odierno ricorrente nella condizione di ben rappresentarsi la concreta idoneità dell'impatto a provocare lesioni al conducente del velocipede. 6. Va parimenti disattesa la doglianza con la quale il ricorrente denuncia vizio di motivazione circa la sussistenza del danno morale, che viene riconosciuto dalla Corte territoriale - come ammesso dallo stesso ricorrente - in considerazione della derivazione del danno da reato in una misura giudicata, con valutazione di merito che appare non illogica anche in rapporto all'entità stabilita, come congrua in relazione alle modalità del caso concreto. Quanto alla liquidazione delle spese, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 47061 del 10/06/2014, Bisconti, Rv. 261258 01; Sez. 5, n. 17416 del 13/03/2007, Fratantoni, Rv. 236638 - 01), secondo cui il parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato non comporta l'obbligo del giudice di modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali, potendo pur sempre riconfermare la ripartizione delle spese compiute dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza. Orbene, è indubbio che il giudice di primo grado ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile, e che comunque la pronuncia di accoglimento ha trovato conferma nel grado di appello, sicchè può dirsi rispettata la regola della soccombenza. 7. Si impone conclusivamente il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute dalla parte civile costituita nel presente grado di giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023 co Il Consigliere estensore Il P sidente,