CASS
Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
Massime • 1
In tema di estorsione, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento "dialettico" rispetto alle ingiuste richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione con la quale si era escluso che la riduzione, da parte della vittima, della somma da consegnare nell'immediato all'estorsore, che ne pretendeva una d'importo più elevato, facesse venir meno la particolare e qualificata portata intimidatoria della richiesta estorsiva e, quindi, la sussistenza dell'aggravante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2023, n. 6683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6683 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni degli avv. Ugo VETERE e SE BRUNO, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 8 settembre 2021 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con la quale il primo giudice - per quanto qui rileva - aveva condannato SE SE alla pena di sette anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa per il reato di estorsione pluriaggravata in concorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6683 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 12/01/2023 Secondo la tesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato era stato organizzatore e mandante di una grave azione intimidatoria, eseguita materialmente da due complici, ad esito della quale aveva ottenuto la consegna di 1.500 euro da una ditta appaltatrice di lavori in corso nel Comune di Santa Domenica Talo. 2. Ha proposto ricorso SE SE, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di tre motivi. 2.1. Violazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. Dalla stessa imputazione non era chiaro se l'imputato fosse stato concorrente morale o materiale nella vicenda estorsiva, consumata in un luogo ove la presenza di SE è rimasta indimostrata nella sentenza impugnata, carente anche nel passaggio logico relativo al mandato asseritamente conferito ai due esecutori materiali Pasquale ES e ZO LF. La Corte di appello non ha correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova indiziaria, ritenendo dimostrato un incontro fra il ricorrente e ES che invece non risulta dal filmato cui si fa riferimento nella sentenza. Non vi è neppure la prova di contatti fra i due in quello stesso giorno. La sentenza ha poi valorizzato in senso accusatorio una conversazione intercettata all'interno della cella ove erano detenuti i due esecutori materiali, nella quale si citava più volte il nome "SE". Tuttavia, sentito ex art. 210 cod. proc. pen. in altro procedimento connesso, LF ha dichiarato che il riferimento era da intendere al proprio avvocato SE Pizzimenti e non già a SE SE. 2.2. Violazione della legge penale e mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso (non contestata in fatto con riferimento al capo d'imputazione di cui si tratta) e al diniego delle attenuanti generiche. La minaccia rivolta da ES e LF, che non evocarono alcuna cosca, non fu di tipo mafioso;
dalla motivazione non si comprende in cosa si estrinsecò il metodo mafioso, da escludere anche perché la presunta trattativa fu condotta dalla persona che consegnò la somma di 1.500 euro in luogo di quella di 5.000 euro originariamente richiesta. I giudici di merito non hanno riconosciuto le attenuanti generiche in assenza di motivazione, considerato anche che l'unico precedente penale dell'imputato è molto risalente nel tempo. 2 2.3. Violazione di legge nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata riduzione di un terzo della pena, conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato respinta dal giudice dell'udienza preliminare. Detta richiesta era stata subordinata alla trascrizione con perizia della suddetta conversazione ambientale, poi ammessa in dibattimento dal Tribunale di Paola. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 159, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e comunque manifestamente infondati. 2. Il Tribunale di Paola, con ampia motivazione, sintetizzata nella sentenza impugnata (pagg.
5-18 quanto all'imputazione di cui si tratta), aveva già esaminato tutte le eccezioni difensive poi riproposte nell'atto di appello e nuovamente disattese dalla Corte territoriale con puntuali e specifiche argomentazioni, con le quali il ricorrente si è confrontato solo apparentemente, riproponendo nella sostanza le medesime deduzioni, come se a ognuna di esse non vi fosse stata risposta da parte del giudice di secondo grado. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di 3 aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco;
Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, 3allow, Rv. 275841; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373). Anche di recente (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), questa Corte ha ribadito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. 3. In punto di responsabilità, premesso che le censure proposte con gli atti d'impugnazione non hanno riguardato la ricostruzione della vicenda estorsiva bensì solo il profilo della responsabilità concorsuale di SE SE, la Corte di appello ha ribadito che il ruolo svolto da quest'ultimo era ben descritto già nel capo d'imputazione, quale "mandante, promotore, direttore e coordinatore delle azioni", essendosi così evocato un concorso sia morale sia materiale che ha trovato riscontro in quanto accertato ad esito dell'istruzione dibattimentale: "mentre il ES e il LF hanno materialmente posto in essere la condotta di minaccia e di richiesta di denaro, il SE è risultato essere colui che ha diretto e coordinato i due esecutori, con una condotta pienamente inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo della disposizione patrimoniale della vittima" (pag. 29). A questa conclusione la Corte territoriale è pervenuta, aderendo anche alle ampie argomentazioni del primo giudice, facendo corretta applicazione del principio, affermato già in una risalente pronunzia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678), secondo il quale la valutazione della prova indiziaria si svolge in due fasi, consistenti, la prima, nell'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa e, la seconda, nell'esame globale di quegli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di alcuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, tale da consentire comunque l'attribuzione del fatto illecito all'autore al di là di ogni ragionevole dubbio. La sentenza impugnata indica plurime circostanze di fatto (pag. 30), accertate senza alcun dubbio, univocamente e concordemente indicative del coinvolgimento nella richiesta estorsiva del ricorrente, sopraggiunto nei pressi 4 del bar all'interno del quale, il 26 settembre 2018, si svolse l'incontro fra la persona offesa Giovanni SI, accompagnato dal carabiniere Francesca Burbo, presentata come la moglie, e gli esecutori materiali ZO LF e Pasquale ES, il primo fuggito all'arrivo degli altri carabinieri, il secondo arrestato in flagranza di reato insieme a SE, essendo stato trovato in possesso della somma consegnatagli da SI, il quale riferì di avere interloquito soprattutto con ES, come poi rilevato anche dalla polizia giudiziaria. E' del tutto irrilevante, dunque, che il colloquio fra SI e ES non sarebbe visibile nelle videoriprese delle telecamere, circostanza peraltro riferita in modo assertivo dalla difesa. La predisposizione di un servizio di osservazione in occasione della "consegna controllata del denaro" ha consentito di monitorare ogni movimento di SE e i suoi contatti con ES, comprovati anche dalle risultanze dei tabulati telefonici. Peraltro, anche la prova dichiarativa costituita dalla precisa e coerente deposizione di SI, ha confermato che ES accettò la minor somma di 1.500 euro, rispetto a quella inizialmente pretesa, proprio dopo avere interpellato SE. I giudici di merito hanno altresì ricordato che LF, dopo essere fuggito, mandò un messaggio al ricorrente chiedendogli se i carabinieri lo stessero cercando. Quale "ulteriore elemento", a conferma della tesi accusatoria, la sentenza ha richiamato la conversazione intercettata nella cella nella quale erano rinchiusi ES e LF, nella quale il primo fece un chiaro riferimento al fatto che, in occasione dell'incontro con SI nel bar, egli ricevette una telefonata da "SE", comprovata dalle risultanze dei tabulati, poiché SE utilizzava il telefono della sorella di ES. La sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, ha indicato plurimi elementi (pag. 31) idonei a smentire quanto affermato da ES, sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., secondo il quale il "SE" evocato nella prima parte del colloquio con LF era l'avvocato SE Pizzinnenti e non SE SE: anche sul punto il ricorrente ha obliterato le argomentazioni della Corte di appello, peraltro del tutto logiche e incensurabili. 4. Neppure il secondo motivo di ricorso ha alcun fondamento. 4.1. La circostanza aggravante del metodo mafioso è stata contestata nel capo d'imputazione anche in fatto, se si ha riguardo alle modalità della condotta ivi descritte e soprattutto alle frasi proferite dai correi di SE prima al capo squadra del cantiere e al direttore dei lavori e poi direttamente a SI, con una 5 evocazione «effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune» (così Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027), in ragione anche dei precedenti danneggiamenti a un mezzo della ditta appaltatrice e della richiesta di una somma di denaro per la protezione, con "un canovaccio ricorrente nei comportamenti degli ambienti mafiosi del territorio calabresi". Va ribadito che detta aggravante è configurabile quando si ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e a esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini;
Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065); essa può sussistere anche in assenza di una compagine MA, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente MA (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Ferrise, Rv. 258103). La Corte di appello ha correttamente escluso che la riduzione della somma che SI disse di poter consegnare immediatamente, rispetto a quella pretesa, non nella sua disponibilità, facesse venir meno la particolare e qualificata portata intimidatoria delle richieste estorsive e, quindi, la sussistenza dell'aggravante, pure compatibile con un atteggiamento dialettico della vittima a fronte delle ingiuste richieste (in proposito cfr. Sez. 1, n. 14951 del 06/03/2009, Izzo, Rv. 243731 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 25592 del 22/04/2022, Gencarelli, non mass.). La sentenza impugnata ha poi ricordato che la circostanza aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva, considerato che si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione (v. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, non mass. sul punto); pertanto essa si estende a tutti i concorrenti nel reato, a prescindere dagli autori degli atti intimidatori e delle frasi minacciose. 4.2 In ordine al diniego delle attenuanti generiche, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione non è assente, avendo la Corte di appello 6 condiviso la valutazione del Tribunale in ordine alla mancanza di elementi favorevoli per riconoscere dette attenuanti. La decisione dei giudici di merito è incensurabile anche sotto questo profilo, in quanto il diniego di dette circostanze può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato, peraltro non sussistente nel caso di SE SE (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Neppure in ricorso, peraltro, viene indicato un solo elemento favorevole all'imputato che i giudici di merito avrebbero trascurato di considerare, tale non potendo essere, ovviamente, l'assenza di qualsiasi ruolo svolto nella vicenda da SE, deduzione che ne avrebbe comportato l'assoluzione e che - come si è visto - è priva di pregio. 5. E' manifestamente infondata, infine, l'ultima doglianza, inerente alla mancata riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen., conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato (alla trascrizione della conversazione ambientale nella cella di ES e LF), secondo la difesa respinta illegittimamente dal giudice dell'udienza preliminare prima e dal Tribunale poi, in limine litis. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, secondo una valutazione ex ante, di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (cfr., ad es., Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Ziu Mitrush, Rv. 276311; Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Bembi, Rv. 268327; Sez. 6, n. 48642 del 11/07/2014, De Angelis, Rv. 261245). La Corte di appello ha evidenziato che detta conversazione è stata utilizzata quale elemento di contorno in un solido quadro probatorio, non essendosi rivelata necessaria la trascrizione neppure ex post. Va anche aggiunto che, in tema di intercettazioni, la prova è costituita dal supporto digitale (che ha sostituito la bobina o cassetta), non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia (cfr., ad es., Sez. 3, n. 7 2507 del 28/10/2021, dep. 2022, Schiariti, Rv. 282696; Sez. 5, n. 12737 del 17/02/2020, Cotugno, Rv. 278863; Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Chan, Rv. 277139; Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259675). 6. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni degli avv. Ugo VETERE e SE BRUNO, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 8 settembre 2021 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con la quale il primo giudice - per quanto qui rileva - aveva condannato SE SE alla pena di sette anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa per il reato di estorsione pluriaggravata in concorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6683 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 12/01/2023 Secondo la tesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato era stato organizzatore e mandante di una grave azione intimidatoria, eseguita materialmente da due complici, ad esito della quale aveva ottenuto la consegna di 1.500 euro da una ditta appaltatrice di lavori in corso nel Comune di Santa Domenica Talo. 2. Ha proposto ricorso SE SE, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di tre motivi. 2.1. Violazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. Dalla stessa imputazione non era chiaro se l'imputato fosse stato concorrente morale o materiale nella vicenda estorsiva, consumata in un luogo ove la presenza di SE è rimasta indimostrata nella sentenza impugnata, carente anche nel passaggio logico relativo al mandato asseritamente conferito ai due esecutori materiali Pasquale ES e ZO LF. La Corte di appello non ha correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova indiziaria, ritenendo dimostrato un incontro fra il ricorrente e ES che invece non risulta dal filmato cui si fa riferimento nella sentenza. Non vi è neppure la prova di contatti fra i due in quello stesso giorno. La sentenza ha poi valorizzato in senso accusatorio una conversazione intercettata all'interno della cella ove erano detenuti i due esecutori materiali, nella quale si citava più volte il nome "SE". Tuttavia, sentito ex art. 210 cod. proc. pen. in altro procedimento connesso, LF ha dichiarato che il riferimento era da intendere al proprio avvocato SE Pizzimenti e non già a SE SE. 2.2. Violazione della legge penale e mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso (non contestata in fatto con riferimento al capo d'imputazione di cui si tratta) e al diniego delle attenuanti generiche. La minaccia rivolta da ES e LF, che non evocarono alcuna cosca, non fu di tipo mafioso;
dalla motivazione non si comprende in cosa si estrinsecò il metodo mafioso, da escludere anche perché la presunta trattativa fu condotta dalla persona che consegnò la somma di 1.500 euro in luogo di quella di 5.000 euro originariamente richiesta. I giudici di merito non hanno riconosciuto le attenuanti generiche in assenza di motivazione, considerato anche che l'unico precedente penale dell'imputato è molto risalente nel tempo. 2 2.3. Violazione di legge nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata riduzione di un terzo della pena, conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato respinta dal giudice dell'udienza preliminare. Detta richiesta era stata subordinata alla trascrizione con perizia della suddetta conversazione ambientale, poi ammessa in dibattimento dal Tribunale di Paola. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 159, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e comunque manifestamente infondati. 2. Il Tribunale di Paola, con ampia motivazione, sintetizzata nella sentenza impugnata (pagg.
5-18 quanto all'imputazione di cui si tratta), aveva già esaminato tutte le eccezioni difensive poi riproposte nell'atto di appello e nuovamente disattese dalla Corte territoriale con puntuali e specifiche argomentazioni, con le quali il ricorrente si è confrontato solo apparentemente, riproponendo nella sostanza le medesime deduzioni, come se a ognuna di esse non vi fosse stata risposta da parte del giudice di secondo grado. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di 3 aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco;
Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, 3allow, Rv. 275841; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373). Anche di recente (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), questa Corte ha ribadito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. 3. In punto di responsabilità, premesso che le censure proposte con gli atti d'impugnazione non hanno riguardato la ricostruzione della vicenda estorsiva bensì solo il profilo della responsabilità concorsuale di SE SE, la Corte di appello ha ribadito che il ruolo svolto da quest'ultimo era ben descritto già nel capo d'imputazione, quale "mandante, promotore, direttore e coordinatore delle azioni", essendosi così evocato un concorso sia morale sia materiale che ha trovato riscontro in quanto accertato ad esito dell'istruzione dibattimentale: "mentre il ES e il LF hanno materialmente posto in essere la condotta di minaccia e di richiesta di denaro, il SE è risultato essere colui che ha diretto e coordinato i due esecutori, con una condotta pienamente inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo della disposizione patrimoniale della vittima" (pag. 29). A questa conclusione la Corte territoriale è pervenuta, aderendo anche alle ampie argomentazioni del primo giudice, facendo corretta applicazione del principio, affermato già in una risalente pronunzia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678), secondo il quale la valutazione della prova indiziaria si svolge in due fasi, consistenti, la prima, nell'esame dei singoli elementi indiziari per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa e, la seconda, nell'esame globale di quegli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguità di alcuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, tale da consentire comunque l'attribuzione del fatto illecito all'autore al di là di ogni ragionevole dubbio. La sentenza impugnata indica plurime circostanze di fatto (pag. 30), accertate senza alcun dubbio, univocamente e concordemente indicative del coinvolgimento nella richiesta estorsiva del ricorrente, sopraggiunto nei pressi 4 del bar all'interno del quale, il 26 settembre 2018, si svolse l'incontro fra la persona offesa Giovanni SI, accompagnato dal carabiniere Francesca Burbo, presentata come la moglie, e gli esecutori materiali ZO LF e Pasquale ES, il primo fuggito all'arrivo degli altri carabinieri, il secondo arrestato in flagranza di reato insieme a SE, essendo stato trovato in possesso della somma consegnatagli da SI, il quale riferì di avere interloquito soprattutto con ES, come poi rilevato anche dalla polizia giudiziaria. E' del tutto irrilevante, dunque, che il colloquio fra SI e ES non sarebbe visibile nelle videoriprese delle telecamere, circostanza peraltro riferita in modo assertivo dalla difesa. La predisposizione di un servizio di osservazione in occasione della "consegna controllata del denaro" ha consentito di monitorare ogni movimento di SE e i suoi contatti con ES, comprovati anche dalle risultanze dei tabulati telefonici. Peraltro, anche la prova dichiarativa costituita dalla precisa e coerente deposizione di SI, ha confermato che ES accettò la minor somma di 1.500 euro, rispetto a quella inizialmente pretesa, proprio dopo avere interpellato SE. I giudici di merito hanno altresì ricordato che LF, dopo essere fuggito, mandò un messaggio al ricorrente chiedendogli se i carabinieri lo stessero cercando. Quale "ulteriore elemento", a conferma della tesi accusatoria, la sentenza ha richiamato la conversazione intercettata nella cella nella quale erano rinchiusi ES e LF, nella quale il primo fece un chiaro riferimento al fatto che, in occasione dell'incontro con SI nel bar, egli ricevette una telefonata da "SE", comprovata dalle risultanze dei tabulati, poiché SE utilizzava il telefono della sorella di ES. La sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, ha indicato plurimi elementi (pag. 31) idonei a smentire quanto affermato da ES, sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., secondo il quale il "SE" evocato nella prima parte del colloquio con LF era l'avvocato SE Pizzinnenti e non SE SE: anche sul punto il ricorrente ha obliterato le argomentazioni della Corte di appello, peraltro del tutto logiche e incensurabili. 4. Neppure il secondo motivo di ricorso ha alcun fondamento. 4.1. La circostanza aggravante del metodo mafioso è stata contestata nel capo d'imputazione anche in fatto, se si ha riguardo alle modalità della condotta ivi descritte e soprattutto alle frasi proferite dai correi di SE prima al capo squadra del cantiere e al direttore dei lavori e poi direttamente a SI, con una 5 evocazione «effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune» (così Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027), in ragione anche dei precedenti danneggiamenti a un mezzo della ditta appaltatrice e della richiesta di una somma di denaro per la protezione, con "un canovaccio ricorrente nei comportamenti degli ambienti mafiosi del territorio calabresi". Va ribadito che detta aggravante è configurabile quando si ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e a esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini;
Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065); essa può sussistere anche in assenza di una compagine MA, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente MA (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Ferrise, Rv. 258103). La Corte di appello ha correttamente escluso che la riduzione della somma che SI disse di poter consegnare immediatamente, rispetto a quella pretesa, non nella sua disponibilità, facesse venir meno la particolare e qualificata portata intimidatoria delle richieste estorsive e, quindi, la sussistenza dell'aggravante, pure compatibile con un atteggiamento dialettico della vittima a fronte delle ingiuste richieste (in proposito cfr. Sez. 1, n. 14951 del 06/03/2009, Izzo, Rv. 243731 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 25592 del 22/04/2022, Gencarelli, non mass.). La sentenza impugnata ha poi ricordato che la circostanza aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva, considerato che si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione (v. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, non mass. sul punto); pertanto essa si estende a tutti i concorrenti nel reato, a prescindere dagli autori degli atti intimidatori e delle frasi minacciose. 4.2 In ordine al diniego delle attenuanti generiche, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione non è assente, avendo la Corte di appello 6 condiviso la valutazione del Tribunale in ordine alla mancanza di elementi favorevoli per riconoscere dette attenuanti. La decisione dei giudici di merito è incensurabile anche sotto questo profilo, in quanto il diniego di dette circostanze può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato, peraltro non sussistente nel caso di SE SE (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Neppure in ricorso, peraltro, viene indicato un solo elemento favorevole all'imputato che i giudici di merito avrebbero trascurato di considerare, tale non potendo essere, ovviamente, l'assenza di qualsiasi ruolo svolto nella vicenda da SE, deduzione che ne avrebbe comportato l'assoluzione e che - come si è visto - è priva di pregio. 5. E' manifestamente infondata, infine, l'ultima doglianza, inerente alla mancata riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen., conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato (alla trascrizione della conversazione ambientale nella cella di ES e LF), secondo la difesa respinta illegittimamente dal giudice dell'udienza preliminare prima e dal Tribunale poi, in limine litis. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, secondo una valutazione ex ante, di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (cfr., ad es., Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Ziu Mitrush, Rv. 276311; Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Bembi, Rv. 268327; Sez. 6, n. 48642 del 11/07/2014, De Angelis, Rv. 261245). La Corte di appello ha evidenziato che detta conversazione è stata utilizzata quale elemento di contorno in un solido quadro probatorio, non essendosi rivelata necessaria la trascrizione neppure ex post. Va anche aggiunto che, in tema di intercettazioni, la prova è costituita dal supporto digitale (che ha sostituito la bobina o cassetta), non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia (cfr., ad es., Sez. 3, n. 7 2507 del 28/10/2021, dep. 2022, Schiariti, Rv. 282696; Sez. 5, n. 12737 del 17/02/2020, Cotugno, Rv. 278863; Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Chan, Rv. 277139; Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259675). 6. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023.