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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
CRISTIANI GIUSEPPE, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 784/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B032002020/2024 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ ome in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. T8B032002020/2024 notificato in data 11 aprile 2025 per i seguenti motivi, salvo altri, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 D. Lgs. n. 546/1992., relativo al recupero a tassazione di perdite pregresse utilizzate in compensazione nell'anno di imposta
2020, con rideterminazione dell'imponibile IRES, irrogazione di sanzioni amministrative e accessori di legge.
In dettaglio, l'Ufficio contestava l'indebito utilizzo di perdite pregresse per euro 31.874,00, corrispondenti alla differenza tra le perdite dichiarate e quelle effettivamente riportabili, rideterminando la maggiore imposta IRES dovuta in euro 7.650,00. Veniva altresì irrogata sanzione amministrativa in misura minima pari a euro 6.885,00, riducibile a euro 2.295,00 in caso di definizione agevolata, nonché richiesti accessori (spese di notifica: euro 8,75; interessi: euro 925,02 in ipotesi di definizione agevolata, euro
1.057,17 in caso di pagamento integrale, euro 352,39 in caso di riscossione provvisoria per un terzo).
La difesa della società ha dedotto, in via principale, la decadenza dal potere di accertamento in relazione all'anno di formazione della perdita (2012) e, in via subordinata, la nullità dell'atto per difetto assoluto o insufficienza motivazionale, sostenendo che il recupero a tassazione avverrebbe senza specifica contestazione sull'anno di formazione della perdita, ma solo sul suo utilizzo in un esercizio successivo.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito, eccependo la validità dell'atto e la tempestività dell'azione, illustrando dettagliatamente il percorso ricostruttivo delle perdite e la motivazione dell'accertamento, allegando nota spese per euro 3.040,60 secondo i parametri forensi applicabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Accertamento dei fatti e dati numerici
Dall'esame degli atti e delle dichiarazioni emerge che:
- Perdite pregresse effettivamente riportabili al 2020: euro 113.921,00.
- Perdite pregresse utilizzate in dichiarazione per il 2020: euro 145.795,00.
- Indebito utilizzo contestato dall'Ufficio: euro 31.874,00.
- Maggiore IRES accertata per il 2020: euro 7.650,00.
- Sanzione amministrativa irrogata (minimo edittale): euro 6.885,00. - Sanzione ridotta a 1/3 in caso di definizione agevolata: euro 2.295,00.
- Spese di notifica: euro 8,75.
- Interessi maturati fino al 12/12/2024: euro 925,02 (definizione agevolata), euro 1.057,17
(pagamento integrale), euro 352,39 (riscossione provvisoria per 1/3).
Il valore della lite, ai fini della liquidazione delle spese, è pari a euro 14.535,00.
2. Censure sulla motivazione dell'atto di recupero
La società ricorrente ha dedotto, tra le altre, la nullità dell'atto impugnato per difetto assoluto o insufficienza motivazionale, sostenendo che l'Ufficio si sarebbe limitato a contestare l'utilizzo della perdita senza aver accertato la legittimità della stessa nell'anno di formazione (2012), limitandosi ad un mero riporto del dato dichiarativo.
Dagli atti e dal corpo dell'avviso di accertamento emerge che la motivazione dell'atto è stata resa per relationem, con rinvio agli atti istruttori, alle comunicazioni preventive e ai dati dichiarativi già in possesso del contribuente, specificando la corrispondenza tra le risultanze del controllo e i dati dichiarati. Tale motivazione, pur non essendo autonoma e dettagliata sulla specifica contestazione dell'anno di formazione della perdita, risulta comunque integrata dalla documentazione richiamata e dagli atti pregressi, secondo l'indirizzo consolidato di legittimità e la giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 21765/2021 e Cass. n. 34440/2023 sulla distinzione tra accertamento del credito d'imposta e controllo del credito in sede di rimborso.
Non sussiste quindi un difetto assoluto di motivazione ex art. 42 dPR 600/1973, bensì una motivazione per relationem, integrata dagli atti richiamati. La censura di nullità per difetto motivazionale non può essere accolta, risultando l'atto impugnato sufficientemente motivato sia in fatto che in diritto.
3. Decadenza dal potere di accertamento
La doglianza principale della ricorrente attiene alla pretesa decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento in relazione all'anno di formazione della perdita (2012). Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, il controllo del credito da riporto di perdite in sede di utilizzo può avvenire anche oltre i termini ordinari per l'accertamento della dichiarazione originaria, essendo distinto dall'accertamento della maggiore imposta dovuta per l'anno di formazione della perdita. Il potere di controllo e contestazione da parte dell'Ufficio in occasione dell'utilizzo delle perdite pregresse è, pertanto, legittimamente esercitato nell'anno in cui il credito è utilizzato, secondo i principi delle Sezioni Unite della Cassazione n.
21765/2021 e Cass. n. 34440/2023.
4. Liquidazione delle spese
La nota spese prodotta dall'Agenzia delle Entrate quantifica il valore della lite in euro 14.535,00, con compensi che ridotti del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992, possono essere quantificati in euro 2.000,00 con condanna della parte soccombente al pagamento dell'importo suddetto oltre accessori di legge (IVA e CPA se dovute).
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. T8B032002020/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze relativo all'utilizzo di perdite pregresse nell'anno d'imposta 2020.
- Dichiara la legittimità dell'atto impugnato sia sotto il profilo motivazionale che della tempestività dell'azione accertativa. - Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate, che liquida in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
CRISTIANI GIUSEPPE, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 784/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B032002020/2024 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ ome in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. T8B032002020/2024 notificato in data 11 aprile 2025 per i seguenti motivi, salvo altri, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 D. Lgs. n. 546/1992., relativo al recupero a tassazione di perdite pregresse utilizzate in compensazione nell'anno di imposta
2020, con rideterminazione dell'imponibile IRES, irrogazione di sanzioni amministrative e accessori di legge.
In dettaglio, l'Ufficio contestava l'indebito utilizzo di perdite pregresse per euro 31.874,00, corrispondenti alla differenza tra le perdite dichiarate e quelle effettivamente riportabili, rideterminando la maggiore imposta IRES dovuta in euro 7.650,00. Veniva altresì irrogata sanzione amministrativa in misura minima pari a euro 6.885,00, riducibile a euro 2.295,00 in caso di definizione agevolata, nonché richiesti accessori (spese di notifica: euro 8,75; interessi: euro 925,02 in ipotesi di definizione agevolata, euro
1.057,17 in caso di pagamento integrale, euro 352,39 in caso di riscossione provvisoria per un terzo).
La difesa della società ha dedotto, in via principale, la decadenza dal potere di accertamento in relazione all'anno di formazione della perdita (2012) e, in via subordinata, la nullità dell'atto per difetto assoluto o insufficienza motivazionale, sostenendo che il recupero a tassazione avverrebbe senza specifica contestazione sull'anno di formazione della perdita, ma solo sul suo utilizzo in un esercizio successivo.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito, eccependo la validità dell'atto e la tempestività dell'azione, illustrando dettagliatamente il percorso ricostruttivo delle perdite e la motivazione dell'accertamento, allegando nota spese per euro 3.040,60 secondo i parametri forensi applicabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Accertamento dei fatti e dati numerici
Dall'esame degli atti e delle dichiarazioni emerge che:
- Perdite pregresse effettivamente riportabili al 2020: euro 113.921,00.
- Perdite pregresse utilizzate in dichiarazione per il 2020: euro 145.795,00.
- Indebito utilizzo contestato dall'Ufficio: euro 31.874,00.
- Maggiore IRES accertata per il 2020: euro 7.650,00.
- Sanzione amministrativa irrogata (minimo edittale): euro 6.885,00. - Sanzione ridotta a 1/3 in caso di definizione agevolata: euro 2.295,00.
- Spese di notifica: euro 8,75.
- Interessi maturati fino al 12/12/2024: euro 925,02 (definizione agevolata), euro 1.057,17
(pagamento integrale), euro 352,39 (riscossione provvisoria per 1/3).
Il valore della lite, ai fini della liquidazione delle spese, è pari a euro 14.535,00.
2. Censure sulla motivazione dell'atto di recupero
La società ricorrente ha dedotto, tra le altre, la nullità dell'atto impugnato per difetto assoluto o insufficienza motivazionale, sostenendo che l'Ufficio si sarebbe limitato a contestare l'utilizzo della perdita senza aver accertato la legittimità della stessa nell'anno di formazione (2012), limitandosi ad un mero riporto del dato dichiarativo.
Dagli atti e dal corpo dell'avviso di accertamento emerge che la motivazione dell'atto è stata resa per relationem, con rinvio agli atti istruttori, alle comunicazioni preventive e ai dati dichiarativi già in possesso del contribuente, specificando la corrispondenza tra le risultanze del controllo e i dati dichiarati. Tale motivazione, pur non essendo autonoma e dettagliata sulla specifica contestazione dell'anno di formazione della perdita, risulta comunque integrata dalla documentazione richiamata e dagli atti pregressi, secondo l'indirizzo consolidato di legittimità e la giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 21765/2021 e Cass. n. 34440/2023 sulla distinzione tra accertamento del credito d'imposta e controllo del credito in sede di rimborso.
Non sussiste quindi un difetto assoluto di motivazione ex art. 42 dPR 600/1973, bensì una motivazione per relationem, integrata dagli atti richiamati. La censura di nullità per difetto motivazionale non può essere accolta, risultando l'atto impugnato sufficientemente motivato sia in fatto che in diritto.
3. Decadenza dal potere di accertamento
La doglianza principale della ricorrente attiene alla pretesa decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento in relazione all'anno di formazione della perdita (2012). Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, il controllo del credito da riporto di perdite in sede di utilizzo può avvenire anche oltre i termini ordinari per l'accertamento della dichiarazione originaria, essendo distinto dall'accertamento della maggiore imposta dovuta per l'anno di formazione della perdita. Il potere di controllo e contestazione da parte dell'Ufficio in occasione dell'utilizzo delle perdite pregresse è, pertanto, legittimamente esercitato nell'anno in cui il credito è utilizzato, secondo i principi delle Sezioni Unite della Cassazione n.
21765/2021 e Cass. n. 34440/2023.
4. Liquidazione delle spese
La nota spese prodotta dall'Agenzia delle Entrate quantifica il valore della lite in euro 14.535,00, con compensi che ridotti del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992, possono essere quantificati in euro 2.000,00 con condanna della parte soccombente al pagamento dell'importo suddetto oltre accessori di legge (IVA e CPA se dovute).
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. T8B032002020/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze relativo all'utilizzo di perdite pregresse nell'anno d'imposta 2020.
- Dichiara la legittimità dell'atto impugnato sia sotto il profilo motivazionale che della tempestività dell'azione accertativa. - Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate, che liquida in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge.