CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30612 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) EL IO nato in [...] il :28/02/1978 2) GI RE nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AO NO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente IO EL, Avv. Alberto DA e RA ES, che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente AN GI, Avv. Alberto DA e RA ES, che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. IO EL e AN GI propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 luglio 2022 con la quale la Corte di appello di Torino, ha confermato le condanne inflitte nei confronti dei ricorrenti dal Giudice 1 ((R Penale Sent. Sez. 2 Num. 30612 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 30/05/2023 dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti con sentenza emessa in data 01 marzo 2022. 2. IO EL, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso la sentenza con la quale è stato condannato alla pena di anni 4, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di violenza privata, lesioni personali e rapina aggravata. 3. Il ricorrente EL, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 530 cod. proc. pen. e 610 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di violenza privata. La Corte territoriale avrebbe omesso la valutazione di una prova decisiva e, in particolare, avrebbe omesso di valutare le condizioni dell'autovettura in uso al ricorrente al momento del sequestro del 28 febbraio 2021. L'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza privata sarebbe dimostrata dal fatto che entrambe le fiancate e la parte anteriore e posteriore della vettura dell'EL sarebbero state danneggiate dalle condotte di guida dello SCAGLIONE, quest'ultimo infatti avrebbe agito al solo fine di interrompere tali condotte. 4. Il ricorrente EL, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 530 cod. proc. pen., 43 e 628 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di rapina. La motivazione della Corte territoriale sarebbe contrastante con quanto affermato dal primo giudice nella parte in cui i giudici di appello ritengono che il ricorrente avrebbe sottratto le chiavi ed il telefono dello SCAGLIONE per impedirgli di chiamare le forze dell'ordine e di allontanarsi dal luogo dei fatti. Il primo giudice, al contrario, avrebbe affermato che l'EL avrebbe posto in essere tali condotte perché spinto dalla rabbia conseguente ai danni subiti alla sua vettura. 5. Il ricorrente EL, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva. La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto i giudici di appello avrebbero escluso la recidiva contestata al GI in considerazione della risalenza dei precedenti ed al contempo ritenuto la recidiva contestata 2 all'EL nonostante i precedenti a carico di ‘quest'ultimo risalgano a venti anni prima dei fatti oggetto di giudizio. 6. AN GI, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso la sentenza di condanna con la quale è stato condannato alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati di lesioni personali e rapina aggravata. 7. Il ricorrente GI, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 110, 582, 585 cod. pen. e 530 cod. proc. pen., travisamento del fatto nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale del GI in relazione al reato di lesioni. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la mancanza di un motivo di appello relativo al reato di lesioni senza tenere conto di quanto espressamente indicato a pagina 2 dell'atto di appello. I giudici di appello non avrebbero valutato e confutato la versione dei fatti prospettata dagli imputati (il GI si sarebbe limitato ad assistere all'aggressione posta in essere DAEL, tentando invano di interrompere l'azione del coimputato), limitandosi ad affermare, in modo apodittico, che il GI non avrebbe fatto nulla per far desistere l'EL con conseguente travisamento per omissione della prova dichiarativa. 8. Il ricorrente GI, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 110, 116, 628 cod. pen. e 530 cod. proc. pen., travisamento del fatto nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di concorso anomalo nel reato di rapina. Secondo la difesa, la condotta di illecito impossessamento dei beni dello SCAGLIONE non sarebbe prevedibile conseguenza del reato di lesioni in considerazione del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta e della estemporaneità della sottrazione posta in essere dal coimputato;
i giudici di appello non avrebbero spiegato i motivi in base ai quali desumere che l'azione predatoria possa ritenersi conseguenza prevedibile dell'azione aggressiva dell'Aiello. 9. I difensori dei ricorrenti, in data 23 maggio 2023, hanno depositato conclusioni scritte con le quali hanno insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono. 3 2. Tutti i motivi di ricorso sono meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con gli atti di appello. 2.1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto di ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 2.2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto i relativi motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Deve essere, in proposito, richiamato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità dei motivi di ricorso è ravvisabile in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio 1:1 aspecificità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Risulta, infatti, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento 4 impugnato, lungi DAessere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Il primo motivo del ricorso proposto DAEL, oltre ad essere aspecifico, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. La Corte di merito ha sottolineato la illogicità della versione difensiva, affermando, con motivazione priva di illogicità manifeste e coerente con le risultanze istruttorie, che, anche a voler dare credito alle tardive dichiarazioni del ricorrente, la volontà di venire a conoscenza dei dati identificativi della vettura coinvolta nel sinistro stradale non escluderebbe la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 610 cod. peri, in considerazione delle modalità violente delle condotte poste in essere DAEL (inseguimento ed arresto coatto della vettura condotta dalla persona offesa). I giudici di appello hanno correttamente dato seguito a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento del dolo del reato di violenza privata (vedi fra le altre Sez. 5, n. 2220 del 24/10/2022, Codoro, Rv. 284115-01: «Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare, che costituisce l'antecedente psichico della condotta, cioè il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale»). 4. Il secondo motivo del ricorso proposto DAEL è aspecifico. 4.1. Il ricorso, a fronte della logica e coerente ricostruzione logico-fattuale e della valutazione delle prove adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da 5 ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno affermato che la condotta violenta con cui l'EL si è impossessato del telefono e delle chiavi della persona offesa era finalizzata al conseguimento di un indebito vantaggio costituito DAimpedire alla persona offesa di allontanarsi ovvero di invocare l'intervento delle forze dell'ordine (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). 4.2. La motivazione ha, inoltre, correttamente richiamato l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ingiusto profitto del reato di rapina può consistere anche in un vantaggio di natura non strettamente materiale e, quindi, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui (vedi Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104 - 01; da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 11268 del 13/12/2022, Cavazza, non massimata). Alla luce di questo principio risulta corretta la valutazione dei giudici di merito sulla integrazione del reato di rapina: con l'innpossessamento del telefono e delle chiavi della vettura il ricorrente ha perseguito una rilevante utilità, consistita nell'impedire alla persona offesa di chiamare le forze dell'ordine e di allontanarsi dai luoghi. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto e di diritto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 5. Il terzo motivo del ricorso proposto DAEL è aspecilco. La mancata esclusione della contestata recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere DAimputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione dei reati rubricati è dimostrazione ulteriore, sottolineando che la vicenda in esame dimostra come il temperamento violento dell'EL, manifestatosi fin dalla giovane età, non si è sopito con il passare degli anni (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. 6 La replica contenuta nel ricorso si limita a lamentare la c:ontraddittorietà tra quanto affermato dai giudici di appello e quanto deliberato dal primo giudice in ordine alla posizione del coimputato. Tale doglianza è infondata stante la diversità delle singole posizioni processuali e la conseguente ininfluenza della diversa valutazione dei precedenti penali dei due imputati da parte dei giudici di merito. La Corte di merito ha, pertanto, fatto corretto uso del principio dell'autonomia dei rapporti processuali in virtù del quale gli elementi utilizzabili per la decisione devono essere valutati in modo distinto in relazione a ciascuna delle posizioni processuali. 6. Il primo motivo del ricorso proposto dal GI è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente confutato la doglianza con la quale la difesa aveva evidenziato che il ricorrente si sarebbe limitato ad assistere alle condotte poste in essere DAEL. La Corte di merito, con percorso argomentativo privo di illogicità e coerente con le risultanze probatorie, ha ritenuto che il GI ha fornito un significativo apporto concorsuale alle commissione dei reati di rapina e lesioni;
in particolare il ricorrente - posizionandosi in modo da impedire una possibile fuga della vittima- ha rafforzato il proposito aggressivo dell'EL «per effetto della rassicurazione derivante proprio dalla costrizione della parte civile all'interno dell'abitacolo» (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha, quindi, correttamente applic:ato il consolidato principio di diritto secondo cui la presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti delittuosi si risolve in una forma di cooperazione delittuosa allorquando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01; Sez. 5, n. 16280 del 24/03/2023, Comito, non massimata). 7. Il secondo motivo del ricorso proposto dal GI non è consentito, in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello. Deve esser ribadito, in proposito, che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti DAimpugnazione In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dettole, non massimata). Rv. 163151; 7 8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 maggio 2023 Il Co e estensore -----
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AO NO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente IO EL, Avv. Alberto DA e RA ES, che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente AN GI, Avv. Alberto DA e RA ES, che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. IO EL e AN GI propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 luglio 2022 con la quale la Corte di appello di Torino, ha confermato le condanne inflitte nei confronti dei ricorrenti dal Giudice 1 ((R Penale Sent. Sez. 2 Num. 30612 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 30/05/2023 dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti con sentenza emessa in data 01 marzo 2022. 2. IO EL, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso la sentenza con la quale è stato condannato alla pena di anni 4, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di violenza privata, lesioni personali e rapina aggravata. 3. Il ricorrente EL, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 530 cod. proc. pen. e 610 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di violenza privata. La Corte territoriale avrebbe omesso la valutazione di una prova decisiva e, in particolare, avrebbe omesso di valutare le condizioni dell'autovettura in uso al ricorrente al momento del sequestro del 28 febbraio 2021. L'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza privata sarebbe dimostrata dal fatto che entrambe le fiancate e la parte anteriore e posteriore della vettura dell'EL sarebbero state danneggiate dalle condotte di guida dello SCAGLIONE, quest'ultimo infatti avrebbe agito al solo fine di interrompere tali condotte. 4. Il ricorrente EL, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 530 cod. proc. pen., 43 e 628 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di rapina. La motivazione della Corte territoriale sarebbe contrastante con quanto affermato dal primo giudice nella parte in cui i giudici di appello ritengono che il ricorrente avrebbe sottratto le chiavi ed il telefono dello SCAGLIONE per impedirgli di chiamare le forze dell'ordine e di allontanarsi dal luogo dei fatti. Il primo giudice, al contrario, avrebbe affermato che l'EL avrebbe posto in essere tali condotte perché spinto dalla rabbia conseguente ai danni subiti alla sua vettura. 5. Il ricorrente EL, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva. La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto i giudici di appello avrebbero escluso la recidiva contestata al GI in considerazione della risalenza dei precedenti ed al contempo ritenuto la recidiva contestata 2 all'EL nonostante i precedenti a carico di ‘quest'ultimo risalgano a venti anni prima dei fatti oggetto di giudizio. 6. AN GI, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso la sentenza di condanna con la quale è stato condannato alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati di lesioni personali e rapina aggravata. 7. Il ricorrente GI, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 110, 582, 585 cod. pen. e 530 cod. proc. pen., travisamento del fatto nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale del GI in relazione al reato di lesioni. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la mancanza di un motivo di appello relativo al reato di lesioni senza tenere conto di quanto espressamente indicato a pagina 2 dell'atto di appello. I giudici di appello non avrebbero valutato e confutato la versione dei fatti prospettata dagli imputati (il GI si sarebbe limitato ad assistere all'aggressione posta in essere DAEL, tentando invano di interrompere l'azione del coimputato), limitandosi ad affermare, in modo apodittico, che il GI non avrebbe fatto nulla per far desistere l'EL con conseguente travisamento per omissione della prova dichiarativa. 8. Il ricorrente GI, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 110, 116, 628 cod. pen. e 530 cod. proc. pen., travisamento del fatto nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di concorso anomalo nel reato di rapina. Secondo la difesa, la condotta di illecito impossessamento dei beni dello SCAGLIONE non sarebbe prevedibile conseguenza del reato di lesioni in considerazione del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta e della estemporaneità della sottrazione posta in essere dal coimputato;
i giudici di appello non avrebbero spiegato i motivi in base ai quali desumere che l'azione predatoria possa ritenersi conseguenza prevedibile dell'azione aggressiva dell'Aiello. 9. I difensori dei ricorrenti, in data 23 maggio 2023, hanno depositato conclusioni scritte con le quali hanno insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono. 3 2. Tutti i motivi di ricorso sono meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con gli atti di appello. 2.1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto di ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 2.2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto i relativi motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Deve essere, in proposito, richiamato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità dei motivi di ricorso è ravvisabile in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio 1:1 aspecificità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Risulta, infatti, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento 4 impugnato, lungi DAessere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Il primo motivo del ricorso proposto DAEL, oltre ad essere aspecifico, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. La Corte di merito ha sottolineato la illogicità della versione difensiva, affermando, con motivazione priva di illogicità manifeste e coerente con le risultanze istruttorie, che, anche a voler dare credito alle tardive dichiarazioni del ricorrente, la volontà di venire a conoscenza dei dati identificativi della vettura coinvolta nel sinistro stradale non escluderebbe la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 610 cod. peri, in considerazione delle modalità violente delle condotte poste in essere DAEL (inseguimento ed arresto coatto della vettura condotta dalla persona offesa). I giudici di appello hanno correttamente dato seguito a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento del dolo del reato di violenza privata (vedi fra le altre Sez. 5, n. 2220 del 24/10/2022, Codoro, Rv. 284115-01: «Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare, che costituisce l'antecedente psichico della condotta, cioè il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale»). 4. Il secondo motivo del ricorso proposto DAEL è aspecifico. 4.1. Il ricorso, a fronte della logica e coerente ricostruzione logico-fattuale e della valutazione delle prove adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da 5 ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno affermato che la condotta violenta con cui l'EL si è impossessato del telefono e delle chiavi della persona offesa era finalizzata al conseguimento di un indebito vantaggio costituito DAimpedire alla persona offesa di allontanarsi ovvero di invocare l'intervento delle forze dell'ordine (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). 4.2. La motivazione ha, inoltre, correttamente richiamato l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ingiusto profitto del reato di rapina può consistere anche in un vantaggio di natura non strettamente materiale e, quindi, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui (vedi Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104 - 01; da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 11268 del 13/12/2022, Cavazza, non massimata). Alla luce di questo principio risulta corretta la valutazione dei giudici di merito sulla integrazione del reato di rapina: con l'innpossessamento del telefono e delle chiavi della vettura il ricorrente ha perseguito una rilevante utilità, consistita nell'impedire alla persona offesa di chiamare le forze dell'ordine e di allontanarsi dai luoghi. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto e di diritto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 5. Il terzo motivo del ricorso proposto DAEL è aspecilco. La mancata esclusione della contestata recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere DAimputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione dei reati rubricati è dimostrazione ulteriore, sottolineando che la vicenda in esame dimostra come il temperamento violento dell'EL, manifestatosi fin dalla giovane età, non si è sopito con il passare degli anni (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. 6 La replica contenuta nel ricorso si limita a lamentare la c:ontraddittorietà tra quanto affermato dai giudici di appello e quanto deliberato dal primo giudice in ordine alla posizione del coimputato. Tale doglianza è infondata stante la diversità delle singole posizioni processuali e la conseguente ininfluenza della diversa valutazione dei precedenti penali dei due imputati da parte dei giudici di merito. La Corte di merito ha, pertanto, fatto corretto uso del principio dell'autonomia dei rapporti processuali in virtù del quale gli elementi utilizzabili per la decisione devono essere valutati in modo distinto in relazione a ciascuna delle posizioni processuali. 6. Il primo motivo del ricorso proposto dal GI è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente confutato la doglianza con la quale la difesa aveva evidenziato che il ricorrente si sarebbe limitato ad assistere alle condotte poste in essere DAEL. La Corte di merito, con percorso argomentativo privo di illogicità e coerente con le risultanze probatorie, ha ritenuto che il GI ha fornito un significativo apporto concorsuale alle commissione dei reati di rapina e lesioni;
in particolare il ricorrente - posizionandosi in modo da impedire una possibile fuga della vittima- ha rafforzato il proposito aggressivo dell'EL «per effetto della rassicurazione derivante proprio dalla costrizione della parte civile all'interno dell'abitacolo» (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha, quindi, correttamente applic:ato il consolidato principio di diritto secondo cui la presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti delittuosi si risolve in una forma di cooperazione delittuosa allorquando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01; Sez. 5, n. 16280 del 24/03/2023, Comito, non massimata). 7. Il secondo motivo del ricorso proposto dal GI non è consentito, in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello. Deve esser ribadito, in proposito, che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti DAimpugnazione In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, Guner Cuma, Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dettole, non massimata). Rv. 163151; 7 8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 maggio 2023 Il Co e estensore -----