Sentenza 20 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2019, n. 22010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22010 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FATTORUSO CIRO N. IL 25/04/1983 avverso l'ordinanza n. 608/2018 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 09/10/2018 sen .ta la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
l e/sentite le conclusioni del PG Dott. '.?,t,t,t,o,r(jatt-1/4,0 ckt k c2A t, did-ckeurr Aft..e " o ,a_tt o ,,L2 4ukg,y344....P CALAA.A. 1112.10-J -1,3i-4.à72- ti reQ._ Q_1/4)J A.; Uditi difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO CIRO FATTORUSO, in atti generalizzato, ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Salerno, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato l'ordinanza con la quale in data 4.9.2018 il GIP del Tribunale di Salerno ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 416 c.p. (capo 38), di usura (capo 45) ed estorsione aggravata (capo 46), e di cui agli artt. 74 (capo 57) e 73 (capi 60, 62, 64, 74), n. 309 del 1990, denunciando: I - violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., per mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni (che il Tribunale riferisce essere stati trasmessi soltanto nel corso dell'udienza camerale); II - insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 c.p., nonché carenza di motivazione in ordine alle proprie doglianze, espresse in una memoria;
nulla legittimerebbe l'assunto dell'esistenza dell'enucleato sodalizio, la sua eventuale finalizzazione alla commissione di plurime usure, la partecipazione ad esso dell'indagato, cui è contestata la commissione di un solo reato-fine; esisterebbero contraddizioni tra le dichiarazioni acquisite e valorizzate ed i dati risultanti dal c.d. libro mastro adoperato dal co- indagato DOMENICO CAPUTANO, in atti generalizzato;
III - carenza della necessaria gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 45 (usura) e 46 (estorsione); IV - carenza della necessaria gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 74 d. P. R. n. 309 del 1990; V - illegittimità dell'esclusione della "lieve entità" per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. cit. All'odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo è in parte privo della necessaria specificità, in parte manifestamente infondato.
1.1. Il ricorrente non documenta che gli atti dei quali lamenta la mancata, tempestiva trasmissione al Tribunale del riesame fossero stati effettivamente trasmessi al GIP unitamente alla richiesta di emissione della misura coercitiva de qua (come sarebbe stato estremamente I agevole fare richiamando l'eventuale affoliazione del relativo fascicolo); d'altro canto, avendo il .....".....) I Tribunale dato atto (f. 3 dell'ordinanza impugnata) della sopravvenuta produzione in udienza camerale, da parte del P.M., dei decreti autorizzativi de quibus, lo stesso ricorrente non ha chiarito adeguatamente il fondamento dell'eccepita violazione del diritto di difesa, non avendo in particolare neppure allegato di avere chiesto, senza ottenerla, la concessione di un termine per esaminare detti atti. In proposito, il Tribunale (f. 4 dell'ordinanza impugnata) ha affermato che <