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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, LA
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 972/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Assoservizi S.r.l. - 06833891002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220066755107 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220066755107 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220066755107 IMU 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220066755107 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220066755107 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220066755107 IMU 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220066755107 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Avellino ed all'Assoservizi S.r.l., quale concessionaria per l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificato il 28.5.25 per omesso versamento della TASI e dell'IMU per gli anni dal 2019 al
2024 per un importo complessivo di € 27.347,00.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità e/o nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) carenza di legittimazione attiva della società concessionaria, con conseguente inefficacia dell'atto impugnato;
-2) violazione dell'obbligo di motivazione, attesa l'omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'imposta e soprattutto delle sanzioni con violazione degli artt. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 42 DPR 600/1973.
La società resistente si costituiva in giudizio, rilevando, in via preliminare di aver ridotto, in autotutela,
l'importo della pretesa impositiva ad € 21.923,00, in considerazione dell'esclusione dell'importo relativo all'anno 2019.
Nella restante parte, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. In particolare, depositava copiosa documentazione relativa alla propria legittimazione ad agire quale concessionaria per l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali per il Comune di Avellino.
Il ricorrente chiedeva alla Corte la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 48 bis D.lgs. 546/1992, precisando, in udienza di voler effettuare un pagamento rateale, con un numero di rate, con cadenza trimestrale, maggiore di quello massimo consentito ad Assoservizi in forza del contratto stipulato con l'ente impositore,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
In via preliminare, va rilevato che la Corte, dopo aver sentito l'ampia discussione tra le parti ha ritenuto di non poter formulare alcuna proposta conciliativa ex art. 48 bis cit., attesa la genericità della richiesta di parte ricorrente circa le modalità di pagamento ed il vincolo gravante su Assoservizi in base al contratto stipulato con il Comune di Avellino circa il numero massimo di rate di un piano di pagamento rateale.
Passando, quindi, all'esame del merito del ricorso, va rilevato che non sussiste alcun difetto di legittimazione attiva in capo alla società resistente, quale concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi. Va rilevato che la resistente è iscritta al n. 107 della Sezione Ordinaria dell'Albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 de “i soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni”.
Poi, la resistente è stata aggiudicataria, con determina dirigenziale n. 1088/2021 (cfr. doc. all. n. 3 al fascicolo della resistente), di gara di appalto ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Avellino ed ha stipulato il contratto avente ad oggetto il servizio di accertamento e di riscossione (ordinaria e coattiva) dei tributi IMU
e TASI.
Nel contratto, rogato con atto rep. 5687 del 18/06/2021 (cfr. doc. all. n. 4 al fascicolo della resistente), il
Comune ha affidato alla resistente il “servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva dei tributi comunali, delle entrate extratributarie, gestione dei contratti e riscossione ordinaria fitti alloggi comunali, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico), il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati”. Con tale contratto, avente durata di sei anni, la resistente è stata confermata quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi, IMU e TASI: Infine, con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 02/12/2019
e n. 18 del 30/01/2020, il Comune di Avellino ha designato l' ing. Nominativo_1, legale rappresentante della resistente, quale funzionario responsabile dei detti tributi”. Dunque, la società resistente è “titolare” della pretesa impositiva in quanto ad essa sono stati trasferiti i poteri “accertativi” con conseguente legittimazione sostanziale e anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano le materie oggetto di concessione Invero la giurisprudenza di legittimità afferma come “in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, la legittimazione impositiva attiva deve intendersi trasferita dal Comune in capo al concessionario e, quindi, quest'ultimo è il soggetto tenuto all'emissione dell'avviso di accertamento e all'introito diretto del gettito tributario, essendo tali attività riconducibili al circuito di applicazione-gestione-riscossione del tributo (Cass., ord. n. 2841/2020; Cass., sent. nn. 17491/2017;
26401/2019; 7794/2019; 5767/2021).
Una volta riconosciuta la legittimazione attiva in capo alla resistente va detto che non è fondato il secondo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
Invero, dall'attenta lettura dell'atto impugnato emerge che lo stesso contiene in modo completo e dettagliato sia i presupposti giuridici, che quelli di fatto sui quali si fonda la pretesa impositiva.
Risultano indicate le ragioni dell'emissione dell'atto, le annualità oggetto di accertamento, le delibere ed i richiami normativi relativi alle imposte, le unità immobiliari oggetto di tassazione i criteri di determinazione dell'imposta (percentuale di possesso, caratteristiche dei beni, aliquote applicate) e delle sanzioni.
Del resto l'eccezione sollevata è generica, non avendo parte ricorrente indicato in modo specifico quali elementi gli avrebbero impedito di controllare il calcolo delle imposte e delle sanzioni.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso, per la parte in cui non è cessata la materia del contendere per effetto dell'annullamento in autotutela, va rigettato.
Sussistono gravi motivi, connessi alla complessità e novità delle questioni esaminate, per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricoso e compensa le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, LA
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 972/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Assoservizi S.r.l. - 06833891002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220066755107 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220066755107 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220066755107 IMU 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220066755107 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220066755107 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220066755107 IMU 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220066755107 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Avellino ed all'Assoservizi S.r.l., quale concessionaria per l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificato il 28.5.25 per omesso versamento della TASI e dell'IMU per gli anni dal 2019 al
2024 per un importo complessivo di € 27.347,00.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità e/o nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) carenza di legittimazione attiva della società concessionaria, con conseguente inefficacia dell'atto impugnato;
-2) violazione dell'obbligo di motivazione, attesa l'omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'imposta e soprattutto delle sanzioni con violazione degli artt. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 42 DPR 600/1973.
La società resistente si costituiva in giudizio, rilevando, in via preliminare di aver ridotto, in autotutela,
l'importo della pretesa impositiva ad € 21.923,00, in considerazione dell'esclusione dell'importo relativo all'anno 2019.
Nella restante parte, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. In particolare, depositava copiosa documentazione relativa alla propria legittimazione ad agire quale concessionaria per l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali per il Comune di Avellino.
Il ricorrente chiedeva alla Corte la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 48 bis D.lgs. 546/1992, precisando, in udienza di voler effettuare un pagamento rateale, con un numero di rate, con cadenza trimestrale, maggiore di quello massimo consentito ad Assoservizi in forza del contratto stipulato con l'ente impositore,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
In via preliminare, va rilevato che la Corte, dopo aver sentito l'ampia discussione tra le parti ha ritenuto di non poter formulare alcuna proposta conciliativa ex art. 48 bis cit., attesa la genericità della richiesta di parte ricorrente circa le modalità di pagamento ed il vincolo gravante su Assoservizi in base al contratto stipulato con il Comune di Avellino circa il numero massimo di rate di un piano di pagamento rateale.
Passando, quindi, all'esame del merito del ricorso, va rilevato che non sussiste alcun difetto di legittimazione attiva in capo alla società resistente, quale concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi. Va rilevato che la resistente è iscritta al n. 107 della Sezione Ordinaria dell'Albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 de “i soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni”.
Poi, la resistente è stata aggiudicataria, con determina dirigenziale n. 1088/2021 (cfr. doc. all. n. 3 al fascicolo della resistente), di gara di appalto ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Avellino ed ha stipulato il contratto avente ad oggetto il servizio di accertamento e di riscossione (ordinaria e coattiva) dei tributi IMU
e TASI.
Nel contratto, rogato con atto rep. 5687 del 18/06/2021 (cfr. doc. all. n. 4 al fascicolo della resistente), il
Comune ha affidato alla resistente il “servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva dei tributi comunali, delle entrate extratributarie, gestione dei contratti e riscossione ordinaria fitti alloggi comunali, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico), il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati”. Con tale contratto, avente durata di sei anni, la resistente è stata confermata quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi, IMU e TASI: Infine, con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 02/12/2019
e n. 18 del 30/01/2020, il Comune di Avellino ha designato l' ing. Nominativo_1, legale rappresentante della resistente, quale funzionario responsabile dei detti tributi”. Dunque, la società resistente è “titolare” della pretesa impositiva in quanto ad essa sono stati trasferiti i poteri “accertativi” con conseguente legittimazione sostanziale e anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano le materie oggetto di concessione Invero la giurisprudenza di legittimità afferma come “in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, la legittimazione impositiva attiva deve intendersi trasferita dal Comune in capo al concessionario e, quindi, quest'ultimo è il soggetto tenuto all'emissione dell'avviso di accertamento e all'introito diretto del gettito tributario, essendo tali attività riconducibili al circuito di applicazione-gestione-riscossione del tributo (Cass., ord. n. 2841/2020; Cass., sent. nn. 17491/2017;
26401/2019; 7794/2019; 5767/2021).
Una volta riconosciuta la legittimazione attiva in capo alla resistente va detto che non è fondato il secondo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
Invero, dall'attenta lettura dell'atto impugnato emerge che lo stesso contiene in modo completo e dettagliato sia i presupposti giuridici, che quelli di fatto sui quali si fonda la pretesa impositiva.
Risultano indicate le ragioni dell'emissione dell'atto, le annualità oggetto di accertamento, le delibere ed i richiami normativi relativi alle imposte, le unità immobiliari oggetto di tassazione i criteri di determinazione dell'imposta (percentuale di possesso, caratteristiche dei beni, aliquote applicate) e delle sanzioni.
Del resto l'eccezione sollevata è generica, non avendo parte ricorrente indicato in modo specifico quali elementi gli avrebbero impedito di controllare il calcolo delle imposte e delle sanzioni.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso, per la parte in cui non è cessata la materia del contendere per effetto dell'annullamento in autotutela, va rigettato.
Sussistono gravi motivi, connessi alla complessità e novità delle questioni esaminate, per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricoso e compensa le spese.