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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente e Relatore
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
STEFANINI NICOLA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 684/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Taranto - Piazza Municipio 1 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01980202500003753000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01980202500003753000 IMU 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
FATTO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre contro una comunicazione preventiva di fermo amministrativo emessa dall'ADER di Bergamo su un motociclo per un importo complessivo di euro 8.216,88.
In via del tutto preliminare questa Corte rileva che già in fase di costituzione in giudizio l'ADER chiede pregiudizialmente la cessata materia del contendere in quanto, come già comunicato al ricorrente, ha provveduto alla chiusura della misura cautelativa avviata con l'atto avversato.
DECISIONI
Rilevato che la chiusura definitiva del fermo amministrativo comunicata dall'ADER elimina qualsiasi possibile nocumento al ricorrente, ritenuto che l'ADER è stata tempestiva nel comunicare tale decisione non appena è venuta a conoscenza di quanto necessario per assumere la propria posizione, questa
Corte ritiene che il giudizio vada estinto per cessata materia del contendere e con compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendrere. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente e Relatore
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
STEFANINI NICOLA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 684/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Taranto - Piazza Municipio 1 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01980202500003753000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01980202500003753000 IMU 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
FATTO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre contro una comunicazione preventiva di fermo amministrativo emessa dall'ADER di Bergamo su un motociclo per un importo complessivo di euro 8.216,88.
In via del tutto preliminare questa Corte rileva che già in fase di costituzione in giudizio l'ADER chiede pregiudizialmente la cessata materia del contendere in quanto, come già comunicato al ricorrente, ha provveduto alla chiusura della misura cautelativa avviata con l'atto avversato.
DECISIONI
Rilevato che la chiusura definitiva del fermo amministrativo comunicata dall'ADER elimina qualsiasi possibile nocumento al ricorrente, ritenuto che l'ADER è stata tempestiva nel comunicare tale decisione non appena è venuta a conoscenza di quanto necessario per assumere la propria posizione, questa
Corte ritiene che il giudizio vada estinto per cessata materia del contendere e con compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendrere. Spese compensate.