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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 17/02/2026, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2705/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10991/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250054903041000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2918/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente e Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10.6.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa con riferimento all'avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2019 per il veicolo tg. Targa_1
Il ricorrente eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
In data 24.6.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate CO chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passivo o comunque il rigetto del ricorso.
Nessuno si costituiva per la Regione Campania.
All'odierna udienza la Corte, letti il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della discussione, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo il ricorrente asserisce di non avere mai ricevuto gli atti presupposti tra cui gli avvisi di accertamento indicati negli atti da ultimo impugnato.
A fronte dell'indicata eccezione gli enti impositori, sebbene intimati, non si sono costituiti o comunque non hanno fornito le attestazioni relative alle relate di notifica degli atti presupposti per come richiamati negli atti impugnati (ovvero avvisi di accertamento).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso de quo deve essere accolto con annullamento dell'atto impugnato.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
2. In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti (lo stesso ricorrente non ha dedotto alcunché in merito all'intervenuto pagamento del tributo) e della motivazione del provvedimento adottato, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10991/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250054903041000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2918/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente e Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10.6.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa con riferimento all'avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2019 per il veicolo tg. Targa_1
Il ricorrente eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
In data 24.6.2025 si costituiva Agenzia delle Entrate CO chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passivo o comunque il rigetto del ricorso.
Nessuno si costituiva per la Regione Campania.
All'odierna udienza la Corte, letti il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della discussione, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo il ricorrente asserisce di non avere mai ricevuto gli atti presupposti tra cui gli avvisi di accertamento indicati negli atti da ultimo impugnato.
A fronte dell'indicata eccezione gli enti impositori, sebbene intimati, non si sono costituiti o comunque non hanno fornito le attestazioni relative alle relate di notifica degli atti presupposti per come richiamati negli atti impugnati (ovvero avvisi di accertamento).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso de quo deve essere accolto con annullamento dell'atto impugnato.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
2. In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti (lo stesso ricorrente non ha dedotto alcunché in merito all'intervenuto pagamento del tributo) e della motivazione del provvedimento adottato, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.