Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00632/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00605/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 605 DE 2022, proposto da
TU IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di MO DE GA, in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Asaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di BR, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- DEla ordinanza prot. 108/2022 DE 21/04/2022 avente ad oggetto il “Divieto di transito e fermata per gli autocarri su tutta l'area adibita a parcheggio adiacente la SPBS572 via Pergola a MO DE GA dal Km. 13+845 al Km.123+900”, a firma DE Comandante DE Corpo di Polizia Locale DEl'Unione Comuni DEla Valtenesi, pubblicata sull'albo pretorio dal 22/04/2022 al 7/05/2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio DE Comune di MO DE GA;
Visti tutti gli atti DEla causa;
Relatore nell'udienza pubblica DE giorno 6 maggio 2026 il dott. BE BI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Il provvedimento impugnato .
1.1. Con ordinanza n. 108/2022 DE 21 aprile 2022, il Comandante DEla Polizia locale DEl’Unione Comuni DEla Valtenesi ha istituito il divieto di transito e fermata per gli autocarri su tutta l’area adibita a parcheggio sita nel Comune di MO DE GA (via Pergola n. 19), adiacente la SPBS572, nel tratto compreso dal km 13+845 al km 13+900.
1.2. Il divieto è stato istituito al fine dichiarato di garantire una maggiore sicurezza di manovra per le autovetture e i motocicli, tutelare i pedoni che vi transitano e preservare il manto stradale; e ciò avendo riscontrato che l’area in questione (i) non è stata ancora destinata a parcheggio di veicoli, (ii) è utilizzata da un numero sempre maggiore di persone per lasciare il proprio veicolo per poi partire per una passeggiata panoramica sulla pista ciclopedonale che inizia sul lato opposto DEla carreggiata; (iii) presenta una pavimentazione gravemente danneggiata a causa DE transito e DEle manovre dei mezzi pesanti.
2. Il ricorso .
2.1. Con ricorso notificato il 27 giugno 2022 e ritualmente depositato, il sig. TU IC ha impugnato la predetta ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione incidentale.
2.2. A fondamento DEla propria legittimazione e DE proprio interesse a ricorrere, il ricorrente ha premesso di svolgere da circa un anno e mezzo la professione di autista alle dipendenze di un’azienda di autotrasporto e di risiedere a MO DE GA in un’abitazione posta a pochi metri di distanza dalla piazzola oggetto DE provvedimento impugnato; in quella piazzola, il ricorrente è stato solito parcheggiare l’autocarro di proprietà DEl’azienda tutte le notti, dal lunedì al giovedì, con il consenso DE datore di lavoro, in modo da poter raggiungere in pochi minuti la propria abitazione senza dover riportare il veicolo presso la sede aziendale di Sabbio Chiese, distante circa trenta muniti di auto dal Comune di MO DE GA; nei fine settimana e nelle festività, invece, il ricorrente si è sempre premurato di riportare il mezzo presso la sede aziendale; l’ordinanza impugnata lederebbe pertanto un interesse personale, diretto e concreto DE ricorrente, dal momento che in tutto il territorio di MO DE GA non vi sarebbero piazzole alternative idonee a parcheggiare il camion, sicchè il ricorrente sarebbe costretto a riportare il mezzo presso la sede aziendale prima di rincasare e, talvolta, persino a trascorrere la notte in cabina.
2.3. Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso:
1) con il primo, ha dedotto l’illegittimità DEl’atto impugnato per incompetenza, sul rilievo che l’atto impugnato avrebbe dovuto essere adottato dall’organo politico DEl’amministrazione (il sindaco o la giunta comunale), e non dal Comandante DEla Polizia locale, trattandosi di un atto di indirizzo, espressione di una scelta politica, in quanto in grado di arrecare un impatto sull’intera località locale e di determinare un effetto espulsivo a danno di un’intera categoria, quella dei guidatori di mezzi pesanti;
2) con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizi di eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di proporzionalità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, illogicità, disparità di trattamento e carenza di istruttoria.
3. Svolgimento DE processo .
3.1. Il Comune di MO DE GA si è costituito in giudizio depositando documenti e memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità DE ricorso per carenza di interesse, sul rilievo che il ricorrente non sarebbe titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, ma di un mero interesse di fatto, insufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse a ricorrere; in subordine, nel merito, contestando la fondatezza DE ricorso e chiedendone il rigetto con articolate deduzioni.
3.2. Con ordinanza n. 573 DE 29 luglio 2022, la Sezione ha respinto la domanda cautelare e compensato le spese DEla fase, con valutazioni limitate all’assenza di periculum in mora .
3.3. Nella fase di merito, sono stati disposti alcuni rinvii avendo le parti rappresentato la pendenza di concrete trattative che avrebbero potuto condurre ad una soluzione condivisa DEla controversia.
3.4. In effetti, nelle ultime produzioni difensive la difesa comunale ha evidenziato che, nelle more DE giudizio, l’amministrazione ha acquisito una nuova area, non distante da quella per cui è causa, dove ha intenzione di consentire la sosta e il parcheggio dei mezzi pesanti; ha allegato, al riguardo, la nota DE Responsabile DEl’Area Tecnica DE Comune di MO DE 13 aprile 2026, corredata da immagini fotografiche scattate da personale tecnico il 9 aprile 2026, nella quale si fa presente che “su via Pergola n. 65/Z (parcheggio BricoOK) sono stati effettivamente realizzati n. 3 stalli dedicati alla sosta di autoarticolati in sostituzione degli stalli originariamente esistenti destinati ad autoveicoli (ora collocati come da immagine n. 03). Gli stalli risultano conformi alle norme vigenti ed a quanto previsto dal Codice DEla Strada e sono muniti DEla necessaria segnaletica orizzontale ”. Alla luce di tali rilievi, la difesa DE Comune ha chiesto al Collegio di dichiarare la sopravvenuta cessazione DEla materia DE contendere.
3.5. All’udienza pubblica DE 6 maggio 2026, le parti ha dato atto concordemente DEla sopravvenuta cessazione DEla materia DE contendere e di aver raggiunto un accordo anche in ordine alla compensazione DEle spese di lite.
4. Decisione .
4.1. Alla luce di quanto dedotto e richiesto concordemente da entrambe le parti costituite, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione DEla materia DE contendere.
4.2. Le spese di lite possono essere compensate, in conformità all’accordo raggiunto in tal senso dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia DE contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio DE giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO DR, Presidente
BE BI EL, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| BE BI EL | RO DR |
IL SEGRETARIO