Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2011, n. 24866
CASS
Sentenza 25 febbraio 2011

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Massime1

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, in sede di autocertificazione indirizzata al Consiglio superiore della magistratura e preordinata ad ottenere la nomina a vice procuratore onorario, dichiari falsamente di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa in materia, pur rivestendo la carica di consigliere comunale; né, in tal caso è applicabile l'art. 51 cod. pen., sub specie di diritto di dimettersi da consigliere comunale entro dieci giorni dalla nomina a vice procuratore onorario e prima di esercitarne le funzioni, in quanto sussiste l'obbligo di dichiarare il vero al momento della presentazione della domanda, al di là di qualsiasi facoltà di rimuovere, in caso di nomina, la ragione di incompatibilità nel termine previsto dalla legislazione speciale.

Commentario1

  • 1Falsità, atto pubblico, autocertificazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 luglio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2011, n. 24866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24866
Data del deposito : 25 febbraio 2011

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