CASS
Sentenza 13 dicembre 2023
Sentenza 13 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/12/2023, n. 34840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34840 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12560/2018 R.G. proposto da: US VA, elettivamente domiciliato in Roma, al viale P. Orlando, n. 25 presso lo studio dell’avv. Calogero Infuso, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro MEDIAZIONI RESIDENZIALI E PER L’IMPRESA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Paolo Emilio, n. 28 presso lo studio dell’avv. Renzo Bernardini, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1737/2017, pubblicata il 15 marzo 2017; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 ottobre 2023 dal Consigliere NI IE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, il quale ha concluso per la Civile Sent. Sez. 2 Num. 34840 Anno 2023 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: CHIECA DANILO Data pubblicazione: 13/12/2023 2 di 7 declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Uditi l’avv. Calogero Infuso, per il ricorrente, e l’avv. Renzo Bernardini, per la controricorrente. FATTI DI CAUSA In data 11 febbraio 2006 TO RG conferiva alla Mediazioni Residenziali e per l’Impresa s.r.l. l’incarico di vendere il locale di sua proprietà sito in Roma al viale P. Orlando n. 23. Il contratto stipulato inter partes poneva a carico del preponente, in caso di suo rifiuto di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni da lui stesso stabilite, l’obbligo di corrispondere al mediatore una penale in misura pari al 4,5% del prezzo pattuito per la vendita dell’immobile. Sull’assunto che si fosse verificata la situazione prevista dalla suddetta clausola contrattuale, avendo il preponente rifiutato, senza idonea giustificazione, la proposta irrevocabile di acquisto formulata il 10 marzo 2006 da tale AR ET, la Mediazioni Residenziali e per l’Impresa s.r.l. chiedeva e otteneva dal Tribunale di Roma l’emissione nei confronti del RG di un decreto ingiuntivo di pagamento della somma di 14.175,00 euro, maggiorata degli interessi legali e delle spese della procedura monitoria, a titolo di penale. L’ingiunto proponeva opposizione dinanzi allo stesso Tribunale. Il susseguente giudizio veniva definito con sentenza n. 9677/2008 del 9 maggio 2008, con la quale il giudice capitolino accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto. La decisione era impugnata dalla Mediazioni Residenziali e per l’Impresa s.r.l. dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale, con sentenza n. 1737/2017 del 15 marzo 2017, in totale riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dal RG, condannandolo alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. 3 di 7 A sostegno dell’adottata decisione la Corte laziale rilevava la fondatezza della pretesa vantata dalla società mediatrice per essersi venuti a configurare i presupposti per l’operatività della clausola penale, contrattualmente prevista tra le parti, nell’eventualità del rifiuto ingiustificato, ad opera del RG, di una proposta di acquisto corrispondente alle condizioni stabilite nell’incarico conferito. Contro la sentenza di appello lo stesso RG ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito con controricorso dalla Mediazioni Residenziali e per l’Impresa s.r.l. Con ordinanza interlocutoria n. 17210/2019 del 26 giugno 2019, non ravvisando i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) c.p.c., la Sesta Sezione Civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza di questa Sezione semplice, giusta il disposto dell’art. 380-bis, ultimo comma, del medesimo codice. Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità dell’impugnata sentenza per difetto del requisito essenziale della motivazione in relazione al disposto dell’art. 132, comma 1° (recte: 2°), n. 4), c.p.c., ovvero per motivazione apparente, illogica e contraddittoria. Con esso si censura la sentenza di appello per aver la Corte territoriale ritenuto sussistenti i presupposti per l’operatività della clausola penale inserita nel contratto di mediazione stipulato inter partes, in base all’apodittico assunto che il RG si sarebbe ingiustificatamente rifiutato di accettare una proposta di acquisto conforme alle condizioni da lui stesso stabilite. In particolare, si contesta alla Corte di appello di aver omesso di indicare gli elementi probatori posti a base del convincimento 4 di 7 espresso e di aver distorto il senso delle dichiarazioni rese dallo stesso RG con il telegramma inviato all’agenzia immobiliare il 24 marzo 2006, che in realtà integravano una chiara manifestazione del suo perdurante interesse alla conclusione dell’affare. L’unico motivo di ricorso è fondato. Giova rammentare che, a sèguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, è venuto meno il controllo di legittimità sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma è rimasto quello sull’esistenza e sulla coerenza della stessa, sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza, dell’irriducibile contraddittorietà o della manifesta illogicità manifesta, trattandosi di parametri che determinano la conversione dell’anomalia motivazionale in vizio di violazione di legge, sempre che esso emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014; conformi, ex ceteris, Cass. n. 27107/2023, Cass. n. 26743/2023, Cass. n. 24616/2023, Cass. n. 23501/2023). Tanto premesso, ritiene il Collegio che la motivazione posta a fondamento della decisione assunta dalla Corte d’Appello di Roma sia solo apparente e, in parte, affetta da manifesta illogicità. Invero, dopo aver posto in evidenza che, a termini di contratto, il RG avrebbe dovuto corrispondere all’agenzia di mediazione la pattuita penale nel solo caso in cui si fosse rifiutato di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni da lui stesso stabilite con l’incarico di vendita, il giudice di secondo grado ha affermato essersi concretamente realizzata l’anzidetta ipotesi nella fattispecie in esame, senza che le argomentazioni esibite a sostegno del decisum rendano possibile alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Dalla ricostruzione fattuale della vicenda operata dalla Corte laziale 5 di 7 si apprende che, con telegramma spedito il 24 marzo 2006, il RG aveva chiesto alla Mediazioni Residenziali e per l’Impresa s.r.l. «notizie in merito alla persona e alla professione del proponente» AR ET, nel contempo «comunicando la propria indisponibilità ad accettare la clausola di riserva di nomina del contraente», di cui questi aveva preteso l’inserimento, e invitando l’agenzia di mediazione «ad organizzare un incontro con il proponente» medesimo, al fine di «negoziare le condizioni di pagamento e i tempi del rogito». Ora, proprio la circostanza che l’odierno ricorrente avesse manifestato la volontà di incontrare il ET per «negoziare le condizioni di pagamento e i tempi del rogito» dimostra chiaramente come la sua intenzione non fosse affatto quella di rifiutare la proposta d’acquisto proveniente da quest’ultimo. D’altro canto, pur avendo sottolineato che tale proposta era stata espressamente «dichiarata irrevocabile per quindici giorni, fino al 25/3/2006», la Corte territoriale non ha affatto chiarito se, una volta decorso il termine fissato, il proponente si fosse immediatamente avvalso della riacquistata facoltà di revoca della proposta, così da far venire meno la possibilità di addivenire alla conclusione del contratto di compravendita a sèguito di un’eventuale accettazione da parte dell’oblato e da rendere, a quel punto, inutile l’espletamento da parte dell’intermediario delle attività sollecitate con il citato telegramma. Nel descritto contesto, risulta, pertanto, apodittico l’assunto della Corte di appello secondo cui, a sèguito della richiesta avanzata dal RG il 24 marzo 2006, la Mediazioni Residenziali e per l’Impresa s.r.l. si sarebbe trovata «nella condizione di non poter svolgere alcuna indagine né di poter organizzare un incontro tra le parti, data la scadenza del termine ad horas». Al riguardo, occorre tener presente che il termine di irrevocabilità della proposta, ex art. 1329 c.c., consiste nella determinazione del 6 di 7 tempo fino alla consumazione del quale il proponente si impegna a mantenere ferma la propria dichiarazione negoziale. Esso differisce dal termine di efficacia della proposta, disciplinato dall’art. 1326, comma 2, c.c., avente la funzione di stabilire il lasso di tempo entro il quale deve pervenire al proponente la relativa accettazione. Il giudice d’appello ha, inoltre, apoditticamente definito «pretestuosa» la manifestata indisponibilità del RG ad accettare la clausola di riserva di nomina del contraente apposta dal ET, senza minimamente verificare se una simile clausola risultasse conforme alle condizioni stabilite dal preponente con l’incarico di vendita, soltanto in tal caso - come precisato dal medesimo giudice - potendo riconoscersi il diritto del mediatore alla penale contrattualmente prevista. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi sussistente la denunciata anomalia motivazionale e il ricorso deve, quindi, essere accolto. Va, pertanto, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della causa. Alla stessa Corte di rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 ottobre 2023. 7 di 7 Il Consigliere estensore Il Presidente NI IE DO AT
- ricorrente -
contro MEDIAZIONI RESIDENZIALI E PER L’IMPRESA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Paolo Emilio, n. 28 presso lo studio dell’avv. Renzo Bernardini, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1737/2017, pubblicata il 15 marzo 2017; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 ottobre 2023 dal Consigliere NI IE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, il quale ha concluso per la Civile Sent. Sez. 2 Num. 34840 Anno 2023 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: CHIECA DANILO Data pubblicazione: 13/12/2023 2 di 7 declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Uditi l’avv. Calogero Infuso, per il ricorrente, e l’avv. Renzo Bernardini, per la controricorrente. FATTI DI CAUSA In data 11 febbraio 2006 TO RG conferiva alla Mediazioni Residenziali e per l’Impresa s.r.l. l’incarico di vendere il locale di sua proprietà sito in Roma al viale P. Orlando n. 23. Il contratto stipulato inter partes poneva a carico del preponente, in caso di suo rifiuto di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni da lui stesso stabilite, l’obbligo di corrispondere al mediatore una penale in misura pari al 4,5% del prezzo pattuito per la vendita dell’immobile. Sull’assunto che si fosse verificata la situazione prevista dalla suddetta clausola contrattuale, avendo il preponente rifiutato, senza idonea giustificazione, la proposta irrevocabile di acquisto formulata il 10 marzo 2006 da tale AR ET, la Mediazioni Residenziali e per l’Impresa s.r.l. chiedeva e otteneva dal Tribunale di Roma l’emissione nei confronti del RG di un decreto ingiuntivo di pagamento della somma di 14.175,00 euro, maggiorata degli interessi legali e delle spese della procedura monitoria, a titolo di penale. L’ingiunto proponeva opposizione dinanzi allo stesso Tribunale. Il susseguente giudizio veniva definito con sentenza n. 9677/2008 del 9 maggio 2008, con la quale il giudice capitolino accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto. La decisione era impugnata dalla Mediazioni Residenziali e per l’Impresa s.r.l. dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale, con sentenza n. 1737/2017 del 15 marzo 2017, in totale riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dal RG, condannandolo alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. 3 di 7 A sostegno dell’adottata decisione la Corte laziale rilevava la fondatezza della pretesa vantata dalla società mediatrice per essersi venuti a configurare i presupposti per l’operatività della clausola penale, contrattualmente prevista tra le parti, nell’eventualità del rifiuto ingiustificato, ad opera del RG, di una proposta di acquisto corrispondente alle condizioni stabilite nell’incarico conferito. Contro la sentenza di appello lo stesso RG ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito con controricorso dalla Mediazioni Residenziali e per l’Impresa s.r.l. Con ordinanza interlocutoria n. 17210/2019 del 26 giugno 2019, non ravvisando i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) c.p.c., la Sesta Sezione Civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza di questa Sezione semplice, giusta il disposto dell’art. 380-bis, ultimo comma, del medesimo codice. Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità dell’impugnata sentenza per difetto del requisito essenziale della motivazione in relazione al disposto dell’art. 132, comma 1° (recte: 2°), n. 4), c.p.c., ovvero per motivazione apparente, illogica e contraddittoria. Con esso si censura la sentenza di appello per aver la Corte territoriale ritenuto sussistenti i presupposti per l’operatività della clausola penale inserita nel contratto di mediazione stipulato inter partes, in base all’apodittico assunto che il RG si sarebbe ingiustificatamente rifiutato di accettare una proposta di acquisto conforme alle condizioni da lui stesso stabilite. In particolare, si contesta alla Corte di appello di aver omesso di indicare gli elementi probatori posti a base del convincimento 4 di 7 espresso e di aver distorto il senso delle dichiarazioni rese dallo stesso RG con il telegramma inviato all’agenzia immobiliare il 24 marzo 2006, che in realtà integravano una chiara manifestazione del suo perdurante interesse alla conclusione dell’affare. L’unico motivo di ricorso è fondato. Giova rammentare che, a sèguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, è venuto meno il controllo di legittimità sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma è rimasto quello sull’esistenza e sulla coerenza della stessa, sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza, dell’irriducibile contraddittorietà o della manifesta illogicità manifesta, trattandosi di parametri che determinano la conversione dell’anomalia motivazionale in vizio di violazione di legge, sempre che esso emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014; conformi, ex ceteris, Cass. n. 27107/2023, Cass. n. 26743/2023, Cass. n. 24616/2023, Cass. n. 23501/2023). Tanto premesso, ritiene il Collegio che la motivazione posta a fondamento della decisione assunta dalla Corte d’Appello di Roma sia solo apparente e, in parte, affetta da manifesta illogicità. Invero, dopo aver posto in evidenza che, a termini di contratto, il RG avrebbe dovuto corrispondere all’agenzia di mediazione la pattuita penale nel solo caso in cui si fosse rifiutato di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni da lui stesso stabilite con l’incarico di vendita, il giudice di secondo grado ha affermato essersi concretamente realizzata l’anzidetta ipotesi nella fattispecie in esame, senza che le argomentazioni esibite a sostegno del decisum rendano possibile alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Dalla ricostruzione fattuale della vicenda operata dalla Corte laziale 5 di 7 si apprende che, con telegramma spedito il 24 marzo 2006, il RG aveva chiesto alla Mediazioni Residenziali e per l’Impresa s.r.l. «notizie in merito alla persona e alla professione del proponente» AR ET, nel contempo «comunicando la propria indisponibilità ad accettare la clausola di riserva di nomina del contraente», di cui questi aveva preteso l’inserimento, e invitando l’agenzia di mediazione «ad organizzare un incontro con il proponente» medesimo, al fine di «negoziare le condizioni di pagamento e i tempi del rogito». Ora, proprio la circostanza che l’odierno ricorrente avesse manifestato la volontà di incontrare il ET per «negoziare le condizioni di pagamento e i tempi del rogito» dimostra chiaramente come la sua intenzione non fosse affatto quella di rifiutare la proposta d’acquisto proveniente da quest’ultimo. D’altro canto, pur avendo sottolineato che tale proposta era stata espressamente «dichiarata irrevocabile per quindici giorni, fino al 25/3/2006», la Corte territoriale non ha affatto chiarito se, una volta decorso il termine fissato, il proponente si fosse immediatamente avvalso della riacquistata facoltà di revoca della proposta, così da far venire meno la possibilità di addivenire alla conclusione del contratto di compravendita a sèguito di un’eventuale accettazione da parte dell’oblato e da rendere, a quel punto, inutile l’espletamento da parte dell’intermediario delle attività sollecitate con il citato telegramma. Nel descritto contesto, risulta, pertanto, apodittico l’assunto della Corte di appello secondo cui, a sèguito della richiesta avanzata dal RG il 24 marzo 2006, la Mediazioni Residenziali e per l’Impresa s.r.l. si sarebbe trovata «nella condizione di non poter svolgere alcuna indagine né di poter organizzare un incontro tra le parti, data la scadenza del termine ad horas». Al riguardo, occorre tener presente che il termine di irrevocabilità della proposta, ex art. 1329 c.c., consiste nella determinazione del 6 di 7 tempo fino alla consumazione del quale il proponente si impegna a mantenere ferma la propria dichiarazione negoziale. Esso differisce dal termine di efficacia della proposta, disciplinato dall’art. 1326, comma 2, c.c., avente la funzione di stabilire il lasso di tempo entro il quale deve pervenire al proponente la relativa accettazione. Il giudice d’appello ha, inoltre, apoditticamente definito «pretestuosa» la manifestata indisponibilità del RG ad accettare la clausola di riserva di nomina del contraente apposta dal ET, senza minimamente verificare se una simile clausola risultasse conforme alle condizioni stabilite dal preponente con l’incarico di vendita, soltanto in tal caso - come precisato dal medesimo giudice - potendo riconoscersi il diritto del mediatore alla penale contrattualmente prevista. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi sussistente la denunciata anomalia motivazionale e il ricorso deve, quindi, essere accolto. Va, pertanto, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della causa. Alla stessa Corte di rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 ottobre 2023. 7 di 7 Il Consigliere estensore Il Presidente NI IE DO AT