Art. 3.
All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.