Art. 9.
I commissari liquidatori degli enti, casse e servizi soppressi ai sensi dell' art. 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , quale convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , fino all'attuazione del disposto di cui all' art. 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980, provvedono all'amministrazione, con apposita contabilita' separata, dei fondi integrativi di previdenza di cui all' art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ((nonche' dei fondi integrativi di previdenza delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 15 febbraio 1960, n. 6 e successive modificazioni,)) assicurando la continuita' delle prestazioni agli aventi diritto secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, nonche' il pagamento delle indennita' di fine rapporto e dell'indennita' integrativa speciale.
Entro la data del 31 dicembre 1980 l'Istituto nazionale della previdenza sociale con deliberazione del proprio consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, stabilira' i criteri e le modalita' per dare completa attuazione al disposto dell' art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , al fine di assicurare la corresponsione dei trattamenti di cui al primo comma del presente articolo, spettanti agli aventi diritto.
I commissari liquidatori degli enti, casse e servizi soppressi ai sensi dell' art. 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , quale convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , fino all'attuazione del disposto di cui all' art. 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980, provvedono all'amministrazione, con apposita contabilita' separata, dei fondi integrativi di previdenza di cui all' art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ((nonche' dei fondi integrativi di previdenza delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 15 febbraio 1960, n. 6 e successive modificazioni,)) assicurando la continuita' delle prestazioni agli aventi diritto secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, nonche' il pagamento delle indennita' di fine rapporto e dell'indennita' integrativa speciale.
Entro la data del 31 dicembre 1980 l'Istituto nazionale della previdenza sociale con deliberazione del proprio consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, stabilira' i criteri e le modalita' per dare completa attuazione al disposto dell' art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , al fine di assicurare la corresponsione dei trattamenti di cui al primo comma del presente articolo, spettanti agli aventi diritto.