Sentenza 21 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2003, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
E N O I Z се 66215 A R T · 008.09 /0 3 S I 4 G / E 6 R 2 N . A - E R T . F D B . U . D B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E L I L. T L L R A A N I T E S ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R E i Oggetto E . A T N Tributi IRPEF A SEZIONE TRIBUTARIA M lavoro autonomo indagini bancarie Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16747/99 Dott. Ugo Presidente RIGGIO 19517/99 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Cron.Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere 1711 Rep.Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 24/10/02Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente Sef 2 SENTENZA ++25 sul ricorso proposto da: IE TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 118, presso 10 studio dell'avvocato MICHELE GENTILONI SILVERJ, che lo difende, giusta procura Notaio ANTONINO PANETTA repertorio n. 30.178 del 15 GIUGNO 1999; ricorrente .
contro
N MINISTERO FINANZE;
- intimato °e sul 2° ricorso n 19517/99 proposto da: 2002 MINISTERO FINANZE UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE 3863 DI SANREMO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
contronicorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
IE TO;
- intimato avverso la sentenza n. 195/98 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 22/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato SERGIO CAIANIELLO (con delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per principale;
accoglimento del rigetto del ricorso ricorso incidentale.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il dr. ES TO, medico dentista, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sen- tenza specificata in epigrafe. Il Ministero resiste con controricorso e spiega a sua volta ricorso incidenta- 2 le.. 1.2. In fatto, il ES ha impugnato l'avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi del 1988, ec- cependo la erronea applicazione delle disposizioni in materia di accertamenti bancari e la infondatezza del recupero nel merito. La Commissione Tributaria adita in primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, rite- nendo che un versamento di lire 15 milioni non derivas- se dalla attività professionale del ES, ma da una donazione fattagli dalla sorella. La Commissione Regio- nale ha confermato la prima decisione, respingendo l'appello principale del contribuente e quello inciden- tale dell'Ufficio. Entrambe le parti hanno proposto ri- corso dinanzi a questa Corte.
1.3. Con il ricorso principale, il contribuente prospetta le seguenti censure: a) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 32, comma 1, nn. 1 e 7, DPR 600/1973, in quanto 1'Ufficio avrebbe utilizzato acriticamente i dati ac- quisiti in banca, ritenendo, in via presuntiva, che i versamenti sul conto corrente fossero compensi profes- sionali, senza avere alcun riscontro in tal senso;
b) omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di merito non hanno ritenuto sufficienti le 3 prove offerte a sostegno della tesi che anche gli altri movimenti finanziari riscontrati sul conto di pertinen- za del contribuente erano estranei alla sua attività professionale. Il Ministero, a sua volta, eccepisce l'omessa pro- nuncia e/o omessa motivazione sul punto, della decisio- ne di primo grado, relativo al parziale annullamento del recupero.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Preliminarmente, i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335, c.p.c.
2.2. Nel merito, il ricorso principale appare fon- dato per quanto di ragione.
2.3. In particolare, non è fondata la censura se- condo la quale il giudice "a quo” si è “accontentato” delle mere rilevazioni bancarie, senza ulteriori ri- scontri, tanto più che l'avviso di rettifica in conte- stazione non è stato preceduto da un contraddittorio precontenzioso, ai sensi dell'art. 32 comma 1, n. 2, DPR 600/1973. La tesi del contribuente è che l'Ufficio poteva procedere alla rettifica, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973, sulla base "dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32". In tal caso, però, gli elementi acquisi- 4 ti dovrebbero avere carattere di gravità, precisione e concordanza, per assumere valenza di prova. La tesi prospettata dal contribuente confonde due distinte fattispecie disciplinate dall'art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1972. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede, tra l'altro, che l'Ufficio possa pro- cedere alla rettifica a) sulla scorta "dei dati е delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32"; ovvero, b) "anche sulla base di presunzioni sempli- ci, purché queste siano gravi precise e concordanti". La necessità dei riscontri riguarda l'ipotesi in cui la rettifica avvenga sulla base di semplici presun- zioni, e non anche quando avvenga sulla base di "dati" e "notizie” certi raccolti dall'ufficio con le garanzie procedurali previste dall'art. 32 DPR 600/1973. Infat- ti, quando i dati e gli elementi acquisiti siano, come nella specie, quelli risultanti da conti correnti ban- cari, la disciplina della loro utilizzazione fiscale è specificamente prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973: "I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche", sic et simpliciter. A meno che "il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddi- 5 to soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine". Quindi, il legislatore ha previsto una presunzione legale relativa, in forza della quale i da- ti e gli elementi risultanti dai conti bancari possono essere posti a base delle rettifiche, senza la necessi- tà di ulteriori riscontri, nell'ambito di un paradigma probatorio autonomo e distinto rispetto a quello gene- ricamente previsto per la valutazione delle presunzioni semplici (hominis).
2.4. Appare, invece, fondata la censura con la qua- le il contribuente eccepisce la contraddittorietà e ca- renza della motivazione nella parte in cui i giudici di appello affermano che, a fronte dei dati e delle noti- zie raccolti presso l'istituto di credito, "il contri- buente non ha contrapposto alcun elemento idoneo di di- versa valutazione circa l'estraneità all'attività pro- fessionale delle somme transitate sul C/C oggetto di indagine anche per operazioni di investimento e disin- vestimento presso terzi", pur riconoscendo che ha pre- sentato una "dichiarazione Fideuram". I giudici di ap- pello assumono di non poter tenere conto della documen- tazione in quanto tardiva e non determinante. Non spie- gano, però, perché sarebbe tardiva e perché non sarebbe "tale da inficiare la decisione di 1 grado". Si tratta di due affermazioni apodittiche che devono essere moti- 6 vate. Le altre considerazioni, "aggiunte", non chiari- scono il pensiero del giudice di appello. Quello che sembra certo, salvo verifica dinanzi ai giudici di me- rito sulla base di tutte le risultanze processuali, che una parte del recupero è basata su uno o più versa- menti che però deriverebbero da disinvestimenti finan- ziari e, quindi, non da compensi professionali. Quindi, sembrerebbe superata la presunzione di cui all'art. 32, il condizionale ècomma 1, n.2, DPR 600/1972. Ma, d'obbligo perché non è chiaro se l'incongruenza della motivazione è dovuta alla incompleta descrizione e va- lutazione delle risultanze processuali o а vere e pro- prie carenze probatorie. Per cui, occorre cassare, sot- impugnata e rinviare ilto tale profilo, la sentenza giudizio al giudice del merito.
2.5. Anche la censura prospettata con il ricorso incidentale appare fondata. Infatti, l'Ufficio ha con- testato, con appello incidentale, la legittimità dell'annullamento del recupero della somma che il Pu- gliese assume di avere ricevuto in dono dalla sorella e il giudice di appello non ha speso nemmeno una parola sul punto, limitandosi a respingere 1'impugnazione dell'ufficio nella parte dispositiva della sentenza. Conseguentemente, anche in relazione al ricorso inci- dentale del Ministero la sentenza impugnata deve essere 7 cassata con rinvio al giudice del merito che dovrà mo- tivatamente pronunciarsi anche sull'appello proposto dall'ufficio.
2.6. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale. Accoglie il ricorso in- cidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tribu- taria Regionale della Liguria. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente ИдоThe g g (dr. Ugo Riggio) (dr. Antonio Merone) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 2.1 GEN. 2003 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B- N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 8