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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 3892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3892 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al r.g. 15390/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Picconi Maria Grazia e Berrera Fulvio Parte_1
APPELLANTE
Contro
e , rappresentati e difesi Controparte_1 CP_1 dall'Avv. Cuda Rocco
APPELLATI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 27.03.2025 e, pertanto:
-Parte appellante ha precisato le conclusioni come da atto di appello;
-Le parti appellate hanno precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di citazione in appello il Dr. Ing. ha convenuto, innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale, in proprio e quale legale rappresentante dell' CP_1 [...]
, al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nel merito: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione o deduzione, riformare la sentenza n. 220/2024 pubblicata in data 15/07/2024 dal Giudice di Pace di Imola nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Florio, per i motivi esposti in narrativa;
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecuzione/esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.220/2024 emessa dal Giudice di Pace di Imola, Giudice Dott.ssa Maria Florio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 390/2023, pubblicata in data 15.07.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, condannare il sig. in proprio e quale legale rappresentante dell' CP_1 Controparte_3
al pagamento della somma di euro 2.600,00 come da incarico professionale e
[...] non saldato per intero, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, comunque entro i limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, oltre interessi legali sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
rigettare la domanda riconvenzionale di parte convenuta, in quanto infondata, in fatto ed in diritto e non provata”.
2. In particolare, parte appellante lamenta l'infondatezza della sentenza n. 220/2024, di cui chiede l'integrale riforma, pubblicata in data 15.07.2024 dal Giudice di Pace di Imola, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Florio, relativamente alla causa di primo grado iscritta al n.r.g. 390/2023, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dall'Ing. nei confronti di Pt_1
e in proprio. Controparte_1 CP_1 In tale sentenza il Giudice di Pace accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto, dichiarando, per l'effetto, la risoluzione del contratto d'opera per inadempimento e condannando l'odierno appellante alla restituzione, a favore del convenuto, della somma di € 400,00 percepita a titolo di acconto, oltre interessi legali e spese del giudizio, spese generale, I.v.a. e C.P.A. Più specificamente, parte appellante rappresenta che nel giudizio di primo grado conveniva gli odierni appellati al fine di ottenere il pagamento della consulenza tecnica svolta in loro favore. In particolare, l'Ing. su richiesta del Sig. in proprio e quale legale Parte_1 CP_1 rappresentante dell' di , eseguiva una Controparte_3 CP_1 consulenza tecnica cinematica per un sinistro stradale che aveva visto coinvolto una cliente di tale Agenzia. Tra le parti dell'odierno giudizio intercorreva, a tal fine, un accordo che prevedeva il versamento di un acconto di €400,00 e un saldo a perizia conclusa di € 2.600,00, per un importo totale di € 3.000,00. In data 4.11.2024, parte appellante consegnava al Sig. due copie cartacee della consulenza CP_1 tecnica richiesta, ricevendo l'acconto pattuito. Tuttavia, l'odierno appellato, nonostante i vari solleciti dell'Ing. rifiutava di corrispondere la somma di € 2.600,00 a titolo di saldo, Pt_1 adducendo la non corretta redazione della perizia, nonché la presenza di errori nella descrizione della dinamica del sinistro. Per tale motivo, l'appellante intimava formalmente il pagamento del saldo all'odierno appellato, con esito, tuttavia, negativo, coì come negativamente si concludeva il tentativo di mediazione esperito.
pagina 2 di 8 A ciò seguiva l'apertura del procedimento n.r.g. 4746/2022 innanzi, inizialmente, al Giudice di Pace di Bologna, poi, riassunto, in seguito ad accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte convenuta innanzi al Giudice di Pace di Imola e conclusosi CP_1 con la sentenza di cui, nell'odierno giudizio, l'Ing. chiede la totale riforma. Pt_1 In particolare, parte appellante richiede la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado, poiché manifestatamente infondata, ritenendo che il proprio operato, contrariamente a quanto sostenuto, era allineato con l'attività richiesta e svolto secondo le regole dell'arte, e, pertanto, meritevole di essere legittimamente retribuito e che l'esecuzione della sentenza rischia di comportare un grave ed irreparabile pregiudizio per la parte stessa.
3. Si è costituito in qualità di titolare della , rassegnando le CP_1 Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nonché previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge e previa declaratoria di inammissibilità della produzione del documento 4 contenuto nel fascicolo di parte appellante, per i fatti dedotti in narrativa: - In via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dall'ing. e confermare integralmente la sentenza impugnata n. Pt_1 220/2024 del Giudice di Pace di Imola (RG 390/2023) con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge del presente procedimento di appello”.
4. Sentito a chiarimenti il CTU incaricato in primo grado, inutilmente tentata la conciliazione della lite, all'udienza del 18.11.2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 quinquies c.2 c.p.c., il Giudice, chiusa la discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 quinquies c.2 c.p.c..
5. La domanda di parte appellante è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
6. L'Ing. chiede l'integrale riforma della sentenza n. 220/2024 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Imola, ritenendo che le risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado non siano idonee a portare all'accoglimento dell'eccezione di inadempimento domandata dal convenuto, odierno appellato, in quanto infondata e priva di buona fede. In particolare, l'appellante sostiene che il convincimento del Giudice di primo grado, il quale ha rigettato la sua domanda e accolto, invece, la domanda riconvenzionale del Sig. CP_1 dichiarando conseguentemente la risoluzione del contratto d'opera per inadempimento e condannando l'attore alla restituzione della somma già percepita a titolo di acconto, si sia fondato sull'elaborato peritale del CTU incaricato, Ing. a sua volta viziato da una serie Per_1 di errori di battitura ed errori sostanziali che hanno inficiato le conclusioni a cui perviene l'impugnata sentenza. Inoltre, l'Ing. sostiene che nessun inadempimento può essergli contestato dal momento Pt_1 che parte appellata non ha dato prova di aver subito alcun danno derivante da dolo o colpa grave del professionista, sottolineando come, a tal proposito, il professionista risponde per negligenza, imprudenza e colpa e il cliente che intenda agire nei suoi confronti ha l'onere di provare il danno subito, la colpa del prestatore d'opera intellettuale e il nesso di causalità tra colpa e danno. Nel caso di specie, infatti, la doglianza dell'appellato, secondo parte appellante, deriverebbe esclusivamente dall'esito sfavorevole della perizia svolta e non da una negligenza a lui imputabile nello svolgimento dell'attività richiesta, svolta, invece, secondo le regole dell'arte.
7. Tuttavia, lo scrivente ritiene che quanto affermato dall'appellato non sia condivisibile.
8. In primo luogo, si evidenzia che la prestazione richiesta all'odierno appellato si configura come prestazione d'opera intellettuale, attività caratterizzata dall'importanza assunta dalla cultura e dall'intelligenza del soggetto che la svolge ed eseguita nel rispetto della piena autonomia, con ampi poteri discrezionali affidati al professionista stesso.
pagina 3 di 8 Più specificamente, sono prestazioni d'opera intellettuali quelle “che richiedono lo svolgimento di attività professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse” (Consiglio di Stato, Sentenza n. 4502 del 21/05/2024). Tale prestazione rientra nella categoria delle obbligazioni di mezzi, nell'ambito delle quali il professionista non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo, con la conseguenza che per proporre eventuale azione di responsabilità, il creditore deve dimostrare che l'attività non è stata svolta con la diligenza necessaria a tutelare in modo adeguato il cliente. L'inadempimento del professionista non può, quindi, derivare dal mancato raggiungimento del risultato posto come obiettivo dal cliente, ma deve considerare la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e della diligenza prevista dall'art. 1176, comma 2 c.c. che considera la natura dell'attività esercitata e si riferisce dunque alla diligenza media che il professionista medio deve avere nello svolgimento di un incarico. Una limitazione della responsabilità del professionista è prevista dall'art. 2236 c.c., in base al quale, laddove il professionista sia chiamato a risolvere problemi tecnici di particolare difficoltà, questo risponde solo in caso di dolo o di colpa grave. Al riguardo, la Corte di Cassazione afferma, infatti, che: “Il prestatore di opera intellettuale è responsabile del proprio inadempimento per imperizia, negligenza o imprudenza valutate in base alla prudenza, perizia e diligenza del professionista medio, ma quando la prestazione ha ad oggetto la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, risponde solamente in caso di dolo o colpa grave. Tale circostanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice «sulla base di risultanze istruttorie ritualmente acquisite, non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto»” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 13874, 6 luglio 2020). Nell'eventualità in cui si verifichi un inadempimento da parte del prestatore, al committente è, altresì, riconosciuta la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, prevista ai sensi dell'art. 1453 c.c. o in alternativa, addivenire al non pagamento del compenso concordato (art. 1460 del Codice civile).
9. Secondo la giurisprudenza, infatti, “Il committente di una prestazione di opera intellettuale rivelatosi inadeguata non ha diritto a pretendere l'eliminazione delle difformità e dei vizi, ma neppure è tenuto ad accettarla, ove l'altra parte si offra di apporvi modifiche o vi dia senz'altro corso di sua iniziativa, sicché legittimamente il committente può avvalersi dell'eccezione di inadempimento e, pertanto, rifiutarsi di versare il corrispettivo pattuito” (Cass. Civ., sentenza n. 2724/2002).
10. Nel caso di specie l'inadeguatezza e l'inutilizzabilità per erroneità della perizia redatta dall'appellato e che costituisce inadempimento dell'incarico trova conferma nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado, ove, espletata la consulenza tecnica volta ad accertare le contestazioni mosse dal convenuto sull'elaborato dell'Ing. nella perizia Parte_1 depositata dal CTU incaricato dal Giudice si legge che: “La perizia tecnica redatta dall'Ing. presenta frequenti ed evidenti refusi ed errori di battitura, segno di una non attenta Pt_1 fase di revisione post redazione, ma questo è, tutto sommato, un aspetto secondario. Quello che è significativo sono i molteplici (ed alcuni importanti) errori tecnici che rendono sostanzialmente inutilizzabile la perizia, in questo stato di fatto, per gli scopi del Sig. e CP_1 della sua cliente. Una simile perizia sarebbe dannosa per la committenza. Per questo motivo ritengo che non sia dovuto alcun compenso per la perizia consegnata al Sig. . CP_1
pagina 4 di 8 11. Parte appellata, segnatamente, evidenzia come <<…l'elaborato peritale redatto dall'appellante, oltre a numerosi refusi ed errori di ortografia evincibili dalla semplice lettura, presentava dati e valutazioni che non corrispondevano alla reale dinamica del sinistro oggetto di studio, più segnatamente: - a pag. 15 nella didascalia sotto la foto 1, l'ing. riportava “posizione Pt_1 finale assunta dalla Honda. Parte ant. rivolta”: oltre ad essere una frase tronca, l'automobile ritratta nella fotografia è la Opel RS condotta dalla signora e non la Honda;
Persona_2
- a pag. 20 nella didascalia sotto la foto 11, l'ing. riporta “…compressione della Pt_1 traversa anteriore superiore del vano motore, abrasioni ed ammaccature della fiancata sinistra con tracce di terra del longherone superiore sinistro del vano motore. Rottura parabrezza anteriore…”: in realtà la compressione ha interessato la parte superiore anteriore destra dell'auto; - a pag. 35 l'ing. riporta “…le direzioni di marcia dei veicoli sono: a) Pt_1 l'HONDA- veicolo A “viaggia da Imola verso Sasso Morelli, percorrendo la via Correcchio/via della Pace…”: in realtà si tratta non già di via della Pace ma di via della Pera;
- a pag. 38 l'ing. riporta “…nel frattempo che la Opel si era ribaltata e fermata in posizione Pt_1 cappottata trasversalmente alla corsia di marcia arriva la e la urta nella parte anteriore Pt_2 destra (compressione della traversa superiore del vano motore) con la parte anteriore sinistra della ”: in realtà la collide con la parte anteriore destra;
- a pag. 39 l'ing. Pt_3 Pt_2 Pt_1 riporta “…a seguito della prima collisione la Honda per effetto dell'impulso ricevuto subisce una rotazione in senso orario mentre l'AL RO anch'essa subisce una rotazione in senso orario…”: in realtà l'Honda subisce una rotazione in senso antiorario mentre l'AL RO esce dall'urto senza compiere rotazioni;
- a pag. 40 l'ing. riporta “…questa seconda Pt_1 collisione avviene tra la parte spigolare destra dell'Honda, veicolo B…”: in realtà il veicolo B è l'Opel; - a pag. 41 l'ing. riporta “… a seguito della seconda collisione l'AL RO Pt_1 IT per effetto dell'impulso ricevuto subisce una rotazione in senso orario mentre la Opel RS subisce anch'essa una rotazione in senso orario…”: in realtà l'AL RO IT esce dall'urto senza rotazioni;
- alle pagg. 42/43 l'ing. riporta “…improvvisamente la Opel Pt_1 RS, eventualmente per una avaria perde il controllo e si ribalta ruotando intorno all'asse longitudinale e si è cappottata, adagiandosi sul tetto sulla propria corsia di marcia di traverso con la parte anteriore rivolta verso la banchina…”: in realtà la Opel RS si trova in stato di quiescenza con la parte anteriore rivolta verso il centro strada;
- a pag. 43 l'ing. Pt_1 riporta “…le tracce impresse sull'asfalto nella corsia di pertinenza della Honda – punto 16 – incisione provocata dalle lamiere deformate a seguito dell'urto dalla Honda la quale è posta a circa 50 cm dalla linea di mezzeria della carreggiata…”: in realtà la linea gialla della fermata dell'autobus dista circa 20 cm dalla parte interna della linea di separazione delle corsie. Il punto 16 della planimetria redatta dalla Polizia Municipale di Imola è indicato al margine della linea gialla e, pertanto, non può distare 50 cm. Invero la prima traccia di escavazione provocata dal cerchio della ruota anteriore sinistra dell'Honda è compresa tra 20/25 cm dalla linea bianca.…>> (enfasi dell'estensore).
pagina 5 di 8 12. Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, lo scrivente ritiene che la consulenza tecnica d'ufficio espletata innanzi al Giudice di Pace di Imola sia ragionevole e ben motivata e che gli errori contestati dall'appellante, corrispondenti alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice in primo grado, siano stati motivatamente smentiti, in risposta del CTU alle osservazioni del consulente tecnico di parte, nella perizia depositata in quella sede. In particolare, nel cap.5 della CTU (pagg.12 ss.) si legge <espongo ora una sintetica valutazione delle osservazioni del c.t.p. di parte attrice allegate a parte. l'ing. pag. 2 scrive: per_3
“Alle operazioni peritali del 25 luglio 2023 svolte sul luogo del sinistro alle ore 10.30, erano presenti oltre al sottoscritto, il CTU ing. ed il ricorrente ing. nessuno Per_1 Parte_1 era presente per la . Il CTU ing. giunto sul luogo del sinistro Controparte_1 Per_1 nell'ora stabilita, immediatamente si mette alla ricerca di qualche traccia sull'asfalto e ne ha rintracciata una, che egli associa alla traccia n° 16 indicata nello schizzo planimetrico dei Verbalizzanti – di IMOLA. Il CTU è incorso in un grave errore di metodo da lui Persona_4 eseguito, infatti, ci chiediamo come abbia stabilito che le tracce, che egli indica a pagina 5 della sua bozza appartengono al sinistro in causa?” Non sono incorso in alcun errore, anzi. Innanzitutto, come stabilito nell'udienza del 28 giugno scorso, l'inizio delle operazioni peritali era stato fissato per le ore 10.00 e a quell'ora io ero presente sul luogo del sinistro. Non essendoci nessun altro ho iniziato il rilievo, prendendo come spunto la planimetria della Polizia Locale in atti e riportata in Allegato 5.2. Quando alle 10.30 sono arrivati l'ing. Per_3
e l'ing. Durante io avevo già individuato i due capisaldi A e B dai quali poi avevo ricavato il punto di origine O. Segnalo che dalla lettura del rapporto di incidente stradale, dall'esame delle foto scattate dalla Polizia Locale e da quanto rilevato in situ, per allineare i dati planimetrici e fotografici verosimilmente gli Agenti della PL hanno invertito le distanze del punto di origine O dai capisaldi A e B e quindi il punto di origine O risulta arretrato verso Sasso Morelli di oltre 4 metri. Di conseguenza, tutte le triangolazioni delle autorità risultano arretrate verso Sasso Morelli e risultano allineate e conformi con quanto desumibile dall'analisi della documentazione fotografica, nonché con entrambi gli schizzi planimetrici stilati dagli Agenti verbalizzanti. La prova di quanto sopra affermato è visibile nella Foto n. 21 scattata dalla PL. Il Veicolo B AL RO IT nel suo punto di stasi post urti è posizionato vicino al delineatore con catadiottro laterale… Una volta individuato il punto di origine O, sfruttando le coordinate in atti X = 27,20 m e Y = 2,35 m, ho individuato univocamente la traccia n. 16 (che nella planimetria della PL ha descrizione: incisione profonda, inizio traccia scarr. A) con le incisioni che ho nominato con α, β, e γ e l'inizio traccia di scarrocciamento del Veicolo A. Quindi io non ho commesso alcun errore. Pertanto respingo l'osservazione dell'ing.
. Viene da pensare che l'ing. abbia commesso un altro grave errore: Per_5 Pt_1 innanzitutto il caposaldo A (vedere Allegato 5.2) è l'estremo di un cancello mentre il caposaldo B non è l'estremo di un cancello ma il vertice di un muretto;
poi pare non si sia accorto che le distanze rispetto ai capisaldi sono invertite e quindi viene da domandarsi: cosa ha rilevato l'ing. come traccia n. 16? Se ha agito come sopra descritto non ha rilevato la traccia Pt_1
n. 16 corretta poiché, come detto, il punto di origine O risulta arretrato verso Sasso Morelli di oltre 4 metri. A pag. 6 e 7 delle proprie Osservazioni, l'ing. ribadisce che, dopo l'urto Per_3 con il Veicolo C (AL RO IT), il Veicolo A (Honda Jazz) ruota in senso orario. Anche in tal caso respingo l'osservazione per i motivi di seguito illustrati. Innanzitutto l'ing. fa Per_3 riferimento all'azione di “impulso” mentre nel caso in questione si tratta di azione di "ostacolo" da cui nasce il fulcro sul quale si innescano le rotazioni per cui esse sono sicuramente in senso antiorario. L'urto fra i due Veicoli A e C è detto “frontale disassato eccentrico a sinistra” Comunque, per vedere casi reali di urto frontale disassato eccentrico a sinistra, basta prendere visione dei due filmati agli indirizzi: https://www.youtube.com/watch?v=PYH25g4GJPA e pagina 6 di 8 https://www.youtube.com/watch?v=gqNmT_665ro&t=16s In tali filmati di crash test si può vedere che in realtà il verso di rotazione post urto è antiorario… Quindi respingo fermamente anche l'affermazione dell'ing. a pag. 7: “Pertanto la conclusione che dobbiamo trarre Per_3 è che il CTU NON HA nessuna competenza sulla dinamica degli urti”. Ho giustamente espresso quello che accade in realtà in tale tipologia di urto. A pag. 9 l'ing. scrive: “Il Per_3 CTU scrive che l'AL RO ha invaso per 22-25 cm la corsia dell'Honda (ammesso che sia corretto), l'ing. scrive che l'AL RO ha invaso corsia per circa 50 cm: dunque, il Pt_1 CTU deve spiegare – quale è la differenza sostanziale tra le due conclusioni? La risposta è: NESSUNA…” Evidentemente l'ing. non ha compreso quanto da me scritto Per_3 relativamente al cosiddetto “errore relativo”. Innanzitutto ribadisco che: a) come risulta dalle misurazioni effettuate durante le operazioni peritali, l'AL RO IT ha invaso la corsia opposta al quella del proprio senso di marcia di, al massimo, 25 cm e non certo di 50 cm. b) l'errore relativo commesso dall'ing. nella rilevazione è pari a: ((50- 25)/25)*100 = Pt_1 100 %, troppo elevato. In una perizia tecnica un errore di misura del 100% è sicuramente inaccettabile (ad esempio un chirurgo, in un'operazione, non può sbagliare un'incisione del 100% senza provocare gravissimi danni alla persona che sta operando), quindi non è vero che non ci sia nessuna differenza sostanziale. Un simile errore inficia pesantemente la bontà e l'affidabilità dell'intero elaborato peritale dell'ing. .Chiamato a chiarimenti, Parte_1 all'udienza del 25.9.25, il CTU ha risposto ai quesiti posti dal Giudice come segue: <<1) Come ha calcolato il punto 0 (?). L'ingegnere risponde che in loco ha effettuato direttamente le misurazioni partendo dai capisaldi indicati nel rapporto della PL (punti A e B, ovverosia B= vertice di un muretto e B estremo di un cancello). Il punto 0 inizialmente individuato dal CTU coincideva con quello individuato dai verbalizzanti, però si è accorto, andando alla ricerca in loco, fisicamente, del punto 16 in base alle distanze dal punto 0 come sopra individuato e come segnato dai verbalizzanti in planimetria, non si sarebbe giunti al punto 16 reale (come da foto allegate alla relazione della PL), ma si sarebbe giunti ad un punto diverso. (anche quello indicato come punto 16 in planimetria si discosta un pò da quello indicato come punto 16 nelle fotografie allegate alla relazione dei verbalizzanti e che l'ing. aveva indicato, spostato Pt_1 più verso Imola e più interno alla corsia del veicolo A e non coincidente neppure con quello indicato in planimetria dai verbalizzanti forse a causa di acritica considerazioni del punto 0 come indicato in planimetria)>>. A tali chiarimenti l'ing. ha replicato che <<…il Pt_1 metodo corretto sarebbe di partire dal punto 16 fisicamente presente (punto dove c'erano le incisioni sull'asfalto e contesta che al momento dei fatti vi fossero i punti alfa, beta e gamma rilevati in perizia CTU e non dai verbalizzanti e anche in ogni caso sostiene che al momento delle operazioni peritali tali segni non fossero stati rilevati nel contraddittorio delle operazioni peritali in quanto le fotografie che li rappresentano a pag.5 CTU sono state scattate dal CTU senza evidenziarle in contraddittorio. Trattasi inoltre di foto ingrandita, dell'immagine reale). Inoltre in perizia d'ufficio non vi è una planimetria dei rilievi come effettuati e descritti dal CTU>>. L'ing. ha, quindi, controreplicato Per_1
è partito dal punto 0 de verbalizzanti. L'ing. replica che quanto descritto Pt_1 Pt_1 sopra era il metodo corretto, e che lui lo ha applicato dopo essersi accorto che il punto 0 era indicato con misure sbagliate dai verbalizzanti e allora non esistendo il punto 0 in natura e dovendo essere individuato è partito dal punto 16 reale delle incisioni in loco. L'ing. Per_1 replica che il quesito non richiedeva redazione planimetria. In ogni caso ha riportato una planimetria a pag. 9 della CTU. Il CTU replica che non fece partecipare alle misurazioni la parte odierna appellante perché priva dii pettorine e quindi per l'incolumità di quest'ultima. L'ing. specifica di avere partecipato comunque alle operazioni fotografando quello Pt_1 che …stava effettuando il CTU ed osservava quello che il CTU effettuava. L'ing. Tes_1
che in ctp l'ing. ha espresso la propria metodologia partendo dal punto 0>>.
[...] Pt_1
pagina 7 di 8 Il perito d'ufficio ha, quindi risposto al seguente chiarimento: <2) Perché ritiene che la rotazione del veicolo A sia antioraria e non oraria?>> in questi termini della CTU, il punto di impatto diventa in scontri simili punto di rotazione, documentabile con video di crash test (v. ADAC, o IIHS) con conseguente rotazione antioraria coincidente con le tracce rinvenibili dal punto 16 per il veicolo A e interrotta rotazione a seguito di impatto del veicolo C con il veicolo B già cappottato). Al contrario secondo l'ing. Durante la rotazione sarebbe avvenuta in senso orario, come da tracce dal punto 16, a seguito dell'azione di
“impulso” derivante dall'impatto. Le tracce di incisione rilevate in planimetria provano che la rotazione è avvenuta in senso orario essendo la vettura A andata verso destra. Si riporta alle proprie difese>>.
13. Le spiegazioni rese dal CTU risultano ben argomentate ed esaustive ed il contraddittorio pienamente rispettato. L'inadempimento risulta provato visti i sopra menzionati indici di negligenza redazionale, ma soprattutto tecnica e considerato che la divergenza di oltre il 100% nella stima dell'entità dell'invasione della carreggiata opposta da parte della cliente, conducente del veicolo C, ovverosia circa solo di una misura pari a 20 cm (come calcolato dal CTU) e non di 50 (come calcolato dall'odierno appellante), risulta dato non indifferente non solo a livello metodologico astratto (seppur relativo), ma anche ai fini della valutazione di eventuale concorso di colpa, in relazione al dovere delle vetture di percorrere le carreggiate tenendosi sulla destra.
14. Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene che non sussistano i presupposti per accogliere la domanda di parte appellante e, pertanto l'appello è infondato e deve essere rigettato e, per l'effetto, la Sentenza del Giudice di Pace di Imola, n. 220/2024 deve essere in toto confermata;
15. Visto il tecnicismo e l'elevato grado di discrezionalità tecnica sotteso all'oggetto del presente giudizio e il comportamento processuale di parte appellante, nel presente grado, volto ad assecondare il tentativo giudiziale di composizione conciliativa della lite, ricorrono gravi e giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite;
sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio del CU ex art. 13 c. 1vi DPR 115/2002.
16. Assorbita ogni altra questione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in toto la Sentenza del Giudice di Pace di Imola, n. 220/2024; condanna al pagamento del doppio del CU ex art. 13 c. 1vi DPR 115/2002; Parte_1 compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Bologna, 27.12.2025
Il Giudice Dott. Anna Lisa Marconi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al r.g. 15390/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Picconi Maria Grazia e Berrera Fulvio Parte_1
APPELLANTE
Contro
e , rappresentati e difesi Controparte_1 CP_1 dall'Avv. Cuda Rocco
APPELLATI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 27.03.2025 e, pertanto:
-Parte appellante ha precisato le conclusioni come da atto di appello;
-Le parti appellate hanno precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di citazione in appello il Dr. Ing. ha convenuto, innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale, in proprio e quale legale rappresentante dell' CP_1 [...]
, al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nel merito: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione o deduzione, riformare la sentenza n. 220/2024 pubblicata in data 15/07/2024 dal Giudice di Pace di Imola nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Florio, per i motivi esposti in narrativa;
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecuzione/esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.220/2024 emessa dal Giudice di Pace di Imola, Giudice Dott.ssa Maria Florio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 390/2023, pubblicata in data 15.07.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, condannare il sig. in proprio e quale legale rappresentante dell' CP_1 Controparte_3
al pagamento della somma di euro 2.600,00 come da incarico professionale e
[...] non saldato per intero, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, comunque entro i limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, oltre interessi legali sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
rigettare la domanda riconvenzionale di parte convenuta, in quanto infondata, in fatto ed in diritto e non provata”.
2. In particolare, parte appellante lamenta l'infondatezza della sentenza n. 220/2024, di cui chiede l'integrale riforma, pubblicata in data 15.07.2024 dal Giudice di Pace di Imola, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Florio, relativamente alla causa di primo grado iscritta al n.r.g. 390/2023, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dall'Ing. nei confronti di Pt_1
e in proprio. Controparte_1 CP_1 In tale sentenza il Giudice di Pace accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto, dichiarando, per l'effetto, la risoluzione del contratto d'opera per inadempimento e condannando l'odierno appellante alla restituzione, a favore del convenuto, della somma di € 400,00 percepita a titolo di acconto, oltre interessi legali e spese del giudizio, spese generale, I.v.a. e C.P.A. Più specificamente, parte appellante rappresenta che nel giudizio di primo grado conveniva gli odierni appellati al fine di ottenere il pagamento della consulenza tecnica svolta in loro favore. In particolare, l'Ing. su richiesta del Sig. in proprio e quale legale Parte_1 CP_1 rappresentante dell' di , eseguiva una Controparte_3 CP_1 consulenza tecnica cinematica per un sinistro stradale che aveva visto coinvolto una cliente di tale Agenzia. Tra le parti dell'odierno giudizio intercorreva, a tal fine, un accordo che prevedeva il versamento di un acconto di €400,00 e un saldo a perizia conclusa di € 2.600,00, per un importo totale di € 3.000,00. In data 4.11.2024, parte appellante consegnava al Sig. due copie cartacee della consulenza CP_1 tecnica richiesta, ricevendo l'acconto pattuito. Tuttavia, l'odierno appellato, nonostante i vari solleciti dell'Ing. rifiutava di corrispondere la somma di € 2.600,00 a titolo di saldo, Pt_1 adducendo la non corretta redazione della perizia, nonché la presenza di errori nella descrizione della dinamica del sinistro. Per tale motivo, l'appellante intimava formalmente il pagamento del saldo all'odierno appellato, con esito, tuttavia, negativo, coì come negativamente si concludeva il tentativo di mediazione esperito.
pagina 2 di 8 A ciò seguiva l'apertura del procedimento n.r.g. 4746/2022 innanzi, inizialmente, al Giudice di Pace di Bologna, poi, riassunto, in seguito ad accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte convenuta innanzi al Giudice di Pace di Imola e conclusosi CP_1 con la sentenza di cui, nell'odierno giudizio, l'Ing. chiede la totale riforma. Pt_1 In particolare, parte appellante richiede la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado, poiché manifestatamente infondata, ritenendo che il proprio operato, contrariamente a quanto sostenuto, era allineato con l'attività richiesta e svolto secondo le regole dell'arte, e, pertanto, meritevole di essere legittimamente retribuito e che l'esecuzione della sentenza rischia di comportare un grave ed irreparabile pregiudizio per la parte stessa.
3. Si è costituito in qualità di titolare della , rassegnando le CP_1 Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nonché previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge e previa declaratoria di inammissibilità della produzione del documento 4 contenuto nel fascicolo di parte appellante, per i fatti dedotti in narrativa: - In via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dall'ing. e confermare integralmente la sentenza impugnata n. Pt_1 220/2024 del Giudice di Pace di Imola (RG 390/2023) con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge del presente procedimento di appello”.
4. Sentito a chiarimenti il CTU incaricato in primo grado, inutilmente tentata la conciliazione della lite, all'udienza del 18.11.2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 quinquies c.2 c.p.c., il Giudice, chiusa la discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 quinquies c.2 c.p.c..
5. La domanda di parte appellante è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
6. L'Ing. chiede l'integrale riforma della sentenza n. 220/2024 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Imola, ritenendo che le risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado non siano idonee a portare all'accoglimento dell'eccezione di inadempimento domandata dal convenuto, odierno appellato, in quanto infondata e priva di buona fede. In particolare, l'appellante sostiene che il convincimento del Giudice di primo grado, il quale ha rigettato la sua domanda e accolto, invece, la domanda riconvenzionale del Sig. CP_1 dichiarando conseguentemente la risoluzione del contratto d'opera per inadempimento e condannando l'attore alla restituzione della somma già percepita a titolo di acconto, si sia fondato sull'elaborato peritale del CTU incaricato, Ing. a sua volta viziato da una serie Per_1 di errori di battitura ed errori sostanziali che hanno inficiato le conclusioni a cui perviene l'impugnata sentenza. Inoltre, l'Ing. sostiene che nessun inadempimento può essergli contestato dal momento Pt_1 che parte appellata non ha dato prova di aver subito alcun danno derivante da dolo o colpa grave del professionista, sottolineando come, a tal proposito, il professionista risponde per negligenza, imprudenza e colpa e il cliente che intenda agire nei suoi confronti ha l'onere di provare il danno subito, la colpa del prestatore d'opera intellettuale e il nesso di causalità tra colpa e danno. Nel caso di specie, infatti, la doglianza dell'appellato, secondo parte appellante, deriverebbe esclusivamente dall'esito sfavorevole della perizia svolta e non da una negligenza a lui imputabile nello svolgimento dell'attività richiesta, svolta, invece, secondo le regole dell'arte.
7. Tuttavia, lo scrivente ritiene che quanto affermato dall'appellato non sia condivisibile.
8. In primo luogo, si evidenzia che la prestazione richiesta all'odierno appellato si configura come prestazione d'opera intellettuale, attività caratterizzata dall'importanza assunta dalla cultura e dall'intelligenza del soggetto che la svolge ed eseguita nel rispetto della piena autonomia, con ampi poteri discrezionali affidati al professionista stesso.
pagina 3 di 8 Più specificamente, sono prestazioni d'opera intellettuali quelle “che richiedono lo svolgimento di attività professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse” (Consiglio di Stato, Sentenza n. 4502 del 21/05/2024). Tale prestazione rientra nella categoria delle obbligazioni di mezzi, nell'ambito delle quali il professionista non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo, con la conseguenza che per proporre eventuale azione di responsabilità, il creditore deve dimostrare che l'attività non è stata svolta con la diligenza necessaria a tutelare in modo adeguato il cliente. L'inadempimento del professionista non può, quindi, derivare dal mancato raggiungimento del risultato posto come obiettivo dal cliente, ma deve considerare la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e della diligenza prevista dall'art. 1176, comma 2 c.c. che considera la natura dell'attività esercitata e si riferisce dunque alla diligenza media che il professionista medio deve avere nello svolgimento di un incarico. Una limitazione della responsabilità del professionista è prevista dall'art. 2236 c.c., in base al quale, laddove il professionista sia chiamato a risolvere problemi tecnici di particolare difficoltà, questo risponde solo in caso di dolo o di colpa grave. Al riguardo, la Corte di Cassazione afferma, infatti, che: “Il prestatore di opera intellettuale è responsabile del proprio inadempimento per imperizia, negligenza o imprudenza valutate in base alla prudenza, perizia e diligenza del professionista medio, ma quando la prestazione ha ad oggetto la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, risponde solamente in caso di dolo o colpa grave. Tale circostanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice «sulla base di risultanze istruttorie ritualmente acquisite, non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto»” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 13874, 6 luglio 2020). Nell'eventualità in cui si verifichi un inadempimento da parte del prestatore, al committente è, altresì, riconosciuta la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, prevista ai sensi dell'art. 1453 c.c. o in alternativa, addivenire al non pagamento del compenso concordato (art. 1460 del Codice civile).
9. Secondo la giurisprudenza, infatti, “Il committente di una prestazione di opera intellettuale rivelatosi inadeguata non ha diritto a pretendere l'eliminazione delle difformità e dei vizi, ma neppure è tenuto ad accettarla, ove l'altra parte si offra di apporvi modifiche o vi dia senz'altro corso di sua iniziativa, sicché legittimamente il committente può avvalersi dell'eccezione di inadempimento e, pertanto, rifiutarsi di versare il corrispettivo pattuito” (Cass. Civ., sentenza n. 2724/2002).
10. Nel caso di specie l'inadeguatezza e l'inutilizzabilità per erroneità della perizia redatta dall'appellato e che costituisce inadempimento dell'incarico trova conferma nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado, ove, espletata la consulenza tecnica volta ad accertare le contestazioni mosse dal convenuto sull'elaborato dell'Ing. nella perizia Parte_1 depositata dal CTU incaricato dal Giudice si legge che: “La perizia tecnica redatta dall'Ing. presenta frequenti ed evidenti refusi ed errori di battitura, segno di una non attenta Pt_1 fase di revisione post redazione, ma questo è, tutto sommato, un aspetto secondario. Quello che è significativo sono i molteplici (ed alcuni importanti) errori tecnici che rendono sostanzialmente inutilizzabile la perizia, in questo stato di fatto, per gli scopi del Sig. e CP_1 della sua cliente. Una simile perizia sarebbe dannosa per la committenza. Per questo motivo ritengo che non sia dovuto alcun compenso per la perizia consegnata al Sig. . CP_1
pagina 4 di 8 11. Parte appellata, segnatamente, evidenzia come <<…l'elaborato peritale redatto dall'appellante, oltre a numerosi refusi ed errori di ortografia evincibili dalla semplice lettura, presentava dati e valutazioni che non corrispondevano alla reale dinamica del sinistro oggetto di studio, più segnatamente: - a pag. 15 nella didascalia sotto la foto 1, l'ing. riportava “posizione Pt_1 finale assunta dalla Honda. Parte ant. rivolta”: oltre ad essere una frase tronca, l'automobile ritratta nella fotografia è la Opel RS condotta dalla signora e non la Honda;
Persona_2
- a pag. 20 nella didascalia sotto la foto 11, l'ing. riporta “…compressione della Pt_1 traversa anteriore superiore del vano motore, abrasioni ed ammaccature della fiancata sinistra con tracce di terra del longherone superiore sinistro del vano motore. Rottura parabrezza anteriore…”: in realtà la compressione ha interessato la parte superiore anteriore destra dell'auto; - a pag. 35 l'ing. riporta “…le direzioni di marcia dei veicoli sono: a) Pt_1 l'HONDA- veicolo A “viaggia da Imola verso Sasso Morelli, percorrendo la via Correcchio/via della Pace…”: in realtà si tratta non già di via della Pace ma di via della Pera;
- a pag. 38 l'ing. riporta “…nel frattempo che la Opel si era ribaltata e fermata in posizione Pt_1 cappottata trasversalmente alla corsia di marcia arriva la e la urta nella parte anteriore Pt_2 destra (compressione della traversa superiore del vano motore) con la parte anteriore sinistra della ”: in realtà la collide con la parte anteriore destra;
- a pag. 39 l'ing. Pt_3 Pt_2 Pt_1 riporta “…a seguito della prima collisione la Honda per effetto dell'impulso ricevuto subisce una rotazione in senso orario mentre l'AL RO anch'essa subisce una rotazione in senso orario…”: in realtà l'Honda subisce una rotazione in senso antiorario mentre l'AL RO esce dall'urto senza compiere rotazioni;
- a pag. 40 l'ing. riporta “…questa seconda Pt_1 collisione avviene tra la parte spigolare destra dell'Honda, veicolo B…”: in realtà il veicolo B è l'Opel; - a pag. 41 l'ing. riporta “… a seguito della seconda collisione l'AL RO Pt_1 IT per effetto dell'impulso ricevuto subisce una rotazione in senso orario mentre la Opel RS subisce anch'essa una rotazione in senso orario…”: in realtà l'AL RO IT esce dall'urto senza rotazioni;
- alle pagg. 42/43 l'ing. riporta “…improvvisamente la Opel Pt_1 RS, eventualmente per una avaria perde il controllo e si ribalta ruotando intorno all'asse longitudinale e si è cappottata, adagiandosi sul tetto sulla propria corsia di marcia di traverso con la parte anteriore rivolta verso la banchina…”: in realtà la Opel RS si trova in stato di quiescenza con la parte anteriore rivolta verso il centro strada;
- a pag. 43 l'ing. Pt_1 riporta “…le tracce impresse sull'asfalto nella corsia di pertinenza della Honda – punto 16 – incisione provocata dalle lamiere deformate a seguito dell'urto dalla Honda la quale è posta a circa 50 cm dalla linea di mezzeria della carreggiata…”: in realtà la linea gialla della fermata dell'autobus dista circa 20 cm dalla parte interna della linea di separazione delle corsie. Il punto 16 della planimetria redatta dalla Polizia Municipale di Imola è indicato al margine della linea gialla e, pertanto, non può distare 50 cm. Invero la prima traccia di escavazione provocata dal cerchio della ruota anteriore sinistra dell'Honda è compresa tra 20/25 cm dalla linea bianca.…>> (enfasi dell'estensore).
pagina 5 di 8 12. Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, lo scrivente ritiene che la consulenza tecnica d'ufficio espletata innanzi al Giudice di Pace di Imola sia ragionevole e ben motivata e che gli errori contestati dall'appellante, corrispondenti alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice in primo grado, siano stati motivatamente smentiti, in risposta del CTU alle osservazioni del consulente tecnico di parte, nella perizia depositata in quella sede. In particolare, nel cap.5 della CTU (pagg.12 ss.) si legge <espongo ora una sintetica valutazione delle osservazioni del c.t.p. di parte attrice allegate a parte. l'ing. pag. 2 scrive: per_3
“Alle operazioni peritali del 25 luglio 2023 svolte sul luogo del sinistro alle ore 10.30, erano presenti oltre al sottoscritto, il CTU ing. ed il ricorrente ing. nessuno Per_1 Parte_1 era presente per la . Il CTU ing. giunto sul luogo del sinistro Controparte_1 Per_1 nell'ora stabilita, immediatamente si mette alla ricerca di qualche traccia sull'asfalto e ne ha rintracciata una, che egli associa alla traccia n° 16 indicata nello schizzo planimetrico dei Verbalizzanti – di IMOLA. Il CTU è incorso in un grave errore di metodo da lui Persona_4 eseguito, infatti, ci chiediamo come abbia stabilito che le tracce, che egli indica a pagina 5 della sua bozza appartengono al sinistro in causa?” Non sono incorso in alcun errore, anzi. Innanzitutto, come stabilito nell'udienza del 28 giugno scorso, l'inizio delle operazioni peritali era stato fissato per le ore 10.00 e a quell'ora io ero presente sul luogo del sinistro. Non essendoci nessun altro ho iniziato il rilievo, prendendo come spunto la planimetria della Polizia Locale in atti e riportata in Allegato 5.2. Quando alle 10.30 sono arrivati l'ing. Per_3
e l'ing. Durante io avevo già individuato i due capisaldi A e B dai quali poi avevo ricavato il punto di origine O. Segnalo che dalla lettura del rapporto di incidente stradale, dall'esame delle foto scattate dalla Polizia Locale e da quanto rilevato in situ, per allineare i dati planimetrici e fotografici verosimilmente gli Agenti della PL hanno invertito le distanze del punto di origine O dai capisaldi A e B e quindi il punto di origine O risulta arretrato verso Sasso Morelli di oltre 4 metri. Di conseguenza, tutte le triangolazioni delle autorità risultano arretrate verso Sasso Morelli e risultano allineate e conformi con quanto desumibile dall'analisi della documentazione fotografica, nonché con entrambi gli schizzi planimetrici stilati dagli Agenti verbalizzanti. La prova di quanto sopra affermato è visibile nella Foto n. 21 scattata dalla PL. Il Veicolo B AL RO IT nel suo punto di stasi post urti è posizionato vicino al delineatore con catadiottro laterale… Una volta individuato il punto di origine O, sfruttando le coordinate in atti X = 27,20 m e Y = 2,35 m, ho individuato univocamente la traccia n. 16 (che nella planimetria della PL ha descrizione: incisione profonda, inizio traccia scarr. A) con le incisioni che ho nominato con α, β, e γ e l'inizio traccia di scarrocciamento del Veicolo A. Quindi io non ho commesso alcun errore. Pertanto respingo l'osservazione dell'ing.
. Viene da pensare che l'ing. abbia commesso un altro grave errore: Per_5 Pt_1 innanzitutto il caposaldo A (vedere Allegato 5.2) è l'estremo di un cancello mentre il caposaldo B non è l'estremo di un cancello ma il vertice di un muretto;
poi pare non si sia accorto che le distanze rispetto ai capisaldi sono invertite e quindi viene da domandarsi: cosa ha rilevato l'ing. come traccia n. 16? Se ha agito come sopra descritto non ha rilevato la traccia Pt_1
n. 16 corretta poiché, come detto, il punto di origine O risulta arretrato verso Sasso Morelli di oltre 4 metri. A pag. 6 e 7 delle proprie Osservazioni, l'ing. ribadisce che, dopo l'urto Per_3 con il Veicolo C (AL RO IT), il Veicolo A (Honda Jazz) ruota in senso orario. Anche in tal caso respingo l'osservazione per i motivi di seguito illustrati. Innanzitutto l'ing. fa Per_3 riferimento all'azione di “impulso” mentre nel caso in questione si tratta di azione di "ostacolo" da cui nasce il fulcro sul quale si innescano le rotazioni per cui esse sono sicuramente in senso antiorario. L'urto fra i due Veicoli A e C è detto “frontale disassato eccentrico a sinistra” Comunque, per vedere casi reali di urto frontale disassato eccentrico a sinistra, basta prendere visione dei due filmati agli indirizzi: https://www.youtube.com/watch?v=PYH25g4GJPA e pagina 6 di 8 https://www.youtube.com/watch?v=gqNmT_665ro&t=16s In tali filmati di crash test si può vedere che in realtà il verso di rotazione post urto è antiorario… Quindi respingo fermamente anche l'affermazione dell'ing. a pag. 7: “Pertanto la conclusione che dobbiamo trarre Per_3 è che il CTU NON HA nessuna competenza sulla dinamica degli urti”. Ho giustamente espresso quello che accade in realtà in tale tipologia di urto. A pag. 9 l'ing. scrive: “Il Per_3 CTU scrive che l'AL RO ha invaso per 22-25 cm la corsia dell'Honda (ammesso che sia corretto), l'ing. scrive che l'AL RO ha invaso corsia per circa 50 cm: dunque, il Pt_1 CTU deve spiegare – quale è la differenza sostanziale tra le due conclusioni? La risposta è: NESSUNA…” Evidentemente l'ing. non ha compreso quanto da me scritto Per_3 relativamente al cosiddetto “errore relativo”. Innanzitutto ribadisco che: a) come risulta dalle misurazioni effettuate durante le operazioni peritali, l'AL RO IT ha invaso la corsia opposta al quella del proprio senso di marcia di, al massimo, 25 cm e non certo di 50 cm. b) l'errore relativo commesso dall'ing. nella rilevazione è pari a: ((50- 25)/25)*100 = Pt_1 100 %, troppo elevato. In una perizia tecnica un errore di misura del 100% è sicuramente inaccettabile (ad esempio un chirurgo, in un'operazione, non può sbagliare un'incisione del 100% senza provocare gravissimi danni alla persona che sta operando), quindi non è vero che non ci sia nessuna differenza sostanziale. Un simile errore inficia pesantemente la bontà e l'affidabilità dell'intero elaborato peritale dell'ing. .Chiamato a chiarimenti, Parte_1 all'udienza del 25.9.25, il CTU ha risposto ai quesiti posti dal Giudice come segue: <<1) Come ha calcolato il punto 0 (?). L'ingegnere risponde che in loco ha effettuato direttamente le misurazioni partendo dai capisaldi indicati nel rapporto della PL (punti A e B, ovverosia B= vertice di un muretto e B estremo di un cancello). Il punto 0 inizialmente individuato dal CTU coincideva con quello individuato dai verbalizzanti, però si è accorto, andando alla ricerca in loco, fisicamente, del punto 16 in base alle distanze dal punto 0 come sopra individuato e come segnato dai verbalizzanti in planimetria, non si sarebbe giunti al punto 16 reale (come da foto allegate alla relazione della PL), ma si sarebbe giunti ad un punto diverso. (anche quello indicato come punto 16 in planimetria si discosta un pò da quello indicato come punto 16 nelle fotografie allegate alla relazione dei verbalizzanti e che l'ing. aveva indicato, spostato Pt_1 più verso Imola e più interno alla corsia del veicolo A e non coincidente neppure con quello indicato in planimetria dai verbalizzanti forse a causa di acritica considerazioni del punto 0 come indicato in planimetria)>>. A tali chiarimenti l'ing. ha replicato che <<…il Pt_1 metodo corretto sarebbe di partire dal punto 16 fisicamente presente (punto dove c'erano le incisioni sull'asfalto e contesta che al momento dei fatti vi fossero i punti alfa, beta e gamma rilevati in perizia CTU e non dai verbalizzanti e anche in ogni caso sostiene che al momento delle operazioni peritali tali segni non fossero stati rilevati nel contraddittorio delle operazioni peritali in quanto le fotografie che li rappresentano a pag.5 CTU sono state scattate dal CTU senza evidenziarle in contraddittorio. Trattasi inoltre di foto ingrandita, dell'immagine reale). Inoltre in perizia d'ufficio non vi è una planimetria dei rilievi come effettuati e descritti dal CTU>>. L'ing. ha, quindi, controreplicato Per_1
è partito dal punto 0 de verbalizzanti. L'ing. replica che quanto descritto Pt_1 Pt_1 sopra era il metodo corretto, e che lui lo ha applicato dopo essersi accorto che il punto 0 era indicato con misure sbagliate dai verbalizzanti e allora non esistendo il punto 0 in natura e dovendo essere individuato è partito dal punto 16 reale delle incisioni in loco. L'ing. Per_1 replica che il quesito non richiedeva redazione planimetria. In ogni caso ha riportato una planimetria a pag. 9 della CTU. Il CTU replica che non fece partecipare alle misurazioni la parte odierna appellante perché priva dii pettorine e quindi per l'incolumità di quest'ultima. L'ing. specifica di avere partecipato comunque alle operazioni fotografando quello Pt_1 che …stava effettuando il CTU ed osservava quello che il CTU effettuava. L'ing. Tes_1
che in ctp l'ing. ha espresso la propria metodologia partendo dal punto 0>>.
[...] Pt_1
pagina 7 di 8 Il perito d'ufficio ha, quindi risposto al seguente chiarimento: <2) Perché ritiene che la rotazione del veicolo A sia antioraria e non oraria?>> in questi termini della CTU, il punto di impatto diventa in scontri simili punto di rotazione, documentabile con video di crash test (v. ADAC, o IIHS) con conseguente rotazione antioraria coincidente con le tracce rinvenibili dal punto 16 per il veicolo A e interrotta rotazione a seguito di impatto del veicolo C con il veicolo B già cappottato). Al contrario secondo l'ing. Durante la rotazione sarebbe avvenuta in senso orario, come da tracce dal punto 16, a seguito dell'azione di
“impulso” derivante dall'impatto. Le tracce di incisione rilevate in planimetria provano che la rotazione è avvenuta in senso orario essendo la vettura A andata verso destra. Si riporta alle proprie difese>>.
13. Le spiegazioni rese dal CTU risultano ben argomentate ed esaustive ed il contraddittorio pienamente rispettato. L'inadempimento risulta provato visti i sopra menzionati indici di negligenza redazionale, ma soprattutto tecnica e considerato che la divergenza di oltre il 100% nella stima dell'entità dell'invasione della carreggiata opposta da parte della cliente, conducente del veicolo C, ovverosia circa solo di una misura pari a 20 cm (come calcolato dal CTU) e non di 50 (come calcolato dall'odierno appellante), risulta dato non indifferente non solo a livello metodologico astratto (seppur relativo), ma anche ai fini della valutazione di eventuale concorso di colpa, in relazione al dovere delle vetture di percorrere le carreggiate tenendosi sulla destra.
14. Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene che non sussistano i presupposti per accogliere la domanda di parte appellante e, pertanto l'appello è infondato e deve essere rigettato e, per l'effetto, la Sentenza del Giudice di Pace di Imola, n. 220/2024 deve essere in toto confermata;
15. Visto il tecnicismo e l'elevato grado di discrezionalità tecnica sotteso all'oggetto del presente giudizio e il comportamento processuale di parte appellante, nel presente grado, volto ad assecondare il tentativo giudiziale di composizione conciliativa della lite, ricorrono gravi e giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite;
sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio del CU ex art. 13 c. 1vi DPR 115/2002.
16. Assorbita ogni altra questione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in toto la Sentenza del Giudice di Pace di Imola, n. 220/2024; condanna al pagamento del doppio del CU ex art. 13 c. 1vi DPR 115/2002; Parte_1 compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Bologna, 27.12.2025
Il Giudice Dott. Anna Lisa Marconi
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