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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 13/02/2026, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2222/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ANDREOZZI DONATO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1678/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22000061 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 – FITeT ha presentato ricorso
contro
Direzione provinciale I di Roma – Ufficio territoriale di Roma 3 – Settebagni avverso l'atto di accertamento n. 22000061, notificato alla comparente in data 22.10.2024, relativo “all'omesso versamento delle tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relative all'anno 2022, in ordine al contratto multiutenza, numero di riferimento
8880/11344051 Gestore TIM”, per la somma complessiva di € 1.065,87 così suddivisa: € 774,60 per Tassa evasa, € 232,38 per Sanzioni, € 53,71 per Interessi ed € 5,18 per Spese di notifica .
La Ricorrente_1 è una Associazione riconosciuta, art.14 e segg. del codice civile, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche – Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma ed ha tutti i requisiti stabiliti dal comma 18 art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni (assenza di lucro, democraticità interna, attività sportiva e promozionale, ecc.).
L'associazione ricorrente sostiene di non essere tenuta al pagamento della tassa di concessione governativa periodica per l'impiego di servizi telefonici cellulari e radiomobili, per effetto del combinato disposto dell'art. 13 – bis del DPR 26 ottobre 1972, n.641 e settimo comma dell'art. 90 Legge 27 dicembre 2002, n.289, in quanto la ricorrente è una Associazione riconosciuta che svolge esclusivamente attività sportiva dilettantistica.
L'associazione ricorrente deposita memoria con la quale precisa che allo stato esistono dei precedenti ed innumerevoli provvedimenti di accoglimento emessi proprio dalla Direzione Provinciale I di Roma ed anche dalla Direzione Provinciale III di Roma, a partire dall'anno 2013 sino ad oggi, per i ricorsi proposti da diverse
Federazioni Sportive Nazionali avverso la richiesta di pagamento della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile.
Si costituisce Agenzia Entrate direzione provinciale I Roma la quale precisa che alla luce della costante giurisprudenza la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto esonerate ex art. 13-bis, comma l, del DPR n.
641/1972, “solo le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche, ribadendo che «In tema di tassa sulle concessioni governative, le esenzioni previste dall'art. 13 bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche non si applicano agli enti pubblici, territoriali e non territoriali, atteso l'espresso disposto dell'art. 1, comma 10, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n.
460, e l'insuscettibilità di applicazione analogica delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale». La parte resistente ritiene che la forma giuridica di “associazione senza fini di lucro” non comporta anche il possesso
- in capo al ricorrente - del requisito proprio delle “ONLUS” o l'appartenenza alla categoria astratta delle società – ASD, ai fini dell'esenzione di cui all' art. 13 bis DPR n. 641/72; in quanto allorquando il legislatore ha voluto prevedere norme agevolative anche in favore delle “Federazioni Sportive”, lo ha espressamente previsto, atteso “l'insuscettibilità di applicazione analogica delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale”
(Cass. n. 8825 del 2012).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 1 dello Statuto della Ricorrente_1 è un'associazione riconosciuta senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato. Il C.O.N.I., che per legge esercita il controllo e la vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali, riconosce che la Ricorrente_1 esercita esclusivamente attività sportiva dilettantistica.
L'art. 90, comma VII della legge 27 dicembre 2002, n.289 ha stabilito l'estensione della esenzione alle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche dalle tasse di concessione governativa, prevista dall'art. 13
— bis del DPR 26 ottobre 1972, n.641, tra le quali (esenzioni) previste nel sopra citato art. 13 - bis vi' è inclusa la cd. tassa di concessione governativa periodica per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione.
In considerazione di ciò la Ricorrente_1 è esente dalla tassa di concessione governativa periodica per l'impiego di servizi telefonici cellulari e radiomobili, per effetto del combinato disposto dell'art. 13 — bis del DPR 26 ottobre 1972, n.641 e settimo comma dell'art. 90 Legge 27 dicembre 2002,n.289.
Pertanto sussistendo tutte le condizioni per potere beneficiare dell'esenzione de qua l'atto impugnato deve essere annullato ed il ricorso è meritevole di accoglimento.
Le ragioni della decisione inducono alla compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto cosi dispone: accoglie il ricorso annulla l'atto impugnato e dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio. Cosi deciso in Roma in data 13 gennaio 2026 Il Relatore Dott. Donato Andreozzi
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ANDREOZZI DONATO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1678/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22000061 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 – FITeT ha presentato ricorso
contro
Direzione provinciale I di Roma – Ufficio territoriale di Roma 3 – Settebagni avverso l'atto di accertamento n. 22000061, notificato alla comparente in data 22.10.2024, relativo “all'omesso versamento delle tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relative all'anno 2022, in ordine al contratto multiutenza, numero di riferimento
8880/11344051 Gestore TIM”, per la somma complessiva di € 1.065,87 così suddivisa: € 774,60 per Tassa evasa, € 232,38 per Sanzioni, € 53,71 per Interessi ed € 5,18 per Spese di notifica .
La Ricorrente_1 è una Associazione riconosciuta, art.14 e segg. del codice civile, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche – Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma ed ha tutti i requisiti stabiliti dal comma 18 art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni (assenza di lucro, democraticità interna, attività sportiva e promozionale, ecc.).
L'associazione ricorrente sostiene di non essere tenuta al pagamento della tassa di concessione governativa periodica per l'impiego di servizi telefonici cellulari e radiomobili, per effetto del combinato disposto dell'art. 13 – bis del DPR 26 ottobre 1972, n.641 e settimo comma dell'art. 90 Legge 27 dicembre 2002, n.289, in quanto la ricorrente è una Associazione riconosciuta che svolge esclusivamente attività sportiva dilettantistica.
L'associazione ricorrente deposita memoria con la quale precisa che allo stato esistono dei precedenti ed innumerevoli provvedimenti di accoglimento emessi proprio dalla Direzione Provinciale I di Roma ed anche dalla Direzione Provinciale III di Roma, a partire dall'anno 2013 sino ad oggi, per i ricorsi proposti da diverse
Federazioni Sportive Nazionali avverso la richiesta di pagamento della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile.
Si costituisce Agenzia Entrate direzione provinciale I Roma la quale precisa che alla luce della costante giurisprudenza la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto esonerate ex art. 13-bis, comma l, del DPR n.
641/1972, “solo le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche, ribadendo che «In tema di tassa sulle concessioni governative, le esenzioni previste dall'art. 13 bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche non si applicano agli enti pubblici, territoriali e non territoriali, atteso l'espresso disposto dell'art. 1, comma 10, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n.
460, e l'insuscettibilità di applicazione analogica delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale». La parte resistente ritiene che la forma giuridica di “associazione senza fini di lucro” non comporta anche il possesso
- in capo al ricorrente - del requisito proprio delle “ONLUS” o l'appartenenza alla categoria astratta delle società – ASD, ai fini dell'esenzione di cui all' art. 13 bis DPR n. 641/72; in quanto allorquando il legislatore ha voluto prevedere norme agevolative anche in favore delle “Federazioni Sportive”, lo ha espressamente previsto, atteso “l'insuscettibilità di applicazione analogica delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale”
(Cass. n. 8825 del 2012).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 1 dello Statuto della Ricorrente_1 è un'associazione riconosciuta senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato. Il C.O.N.I., che per legge esercita il controllo e la vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali, riconosce che la Ricorrente_1 esercita esclusivamente attività sportiva dilettantistica.
L'art. 90, comma VII della legge 27 dicembre 2002, n.289 ha stabilito l'estensione della esenzione alle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche dalle tasse di concessione governativa, prevista dall'art. 13
— bis del DPR 26 ottobre 1972, n.641, tra le quali (esenzioni) previste nel sopra citato art. 13 - bis vi' è inclusa la cd. tassa di concessione governativa periodica per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione.
In considerazione di ciò la Ricorrente_1 è esente dalla tassa di concessione governativa periodica per l'impiego di servizi telefonici cellulari e radiomobili, per effetto del combinato disposto dell'art. 13 — bis del DPR 26 ottobre 1972, n.641 e settimo comma dell'art. 90 Legge 27 dicembre 2002,n.289.
Pertanto sussistendo tutte le condizioni per potere beneficiare dell'esenzione de qua l'atto impugnato deve essere annullato ed il ricorso è meritevole di accoglimento.
Le ragioni della decisione inducono alla compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto cosi dispone: accoglie il ricorso annulla l'atto impugnato e dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio. Cosi deciso in Roma in data 13 gennaio 2026 Il Relatore Dott. Donato Andreozzi