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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10240 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Tamponi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Tamponi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Selargius.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30/06/2012 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Selargius, anno 2012, numero 23, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La signora manterrà la propria residenza presso l'abitazione Parte_2 coniugale sita in Selargius, via Roma n. 200, primo piano, mentre il signor si stabilirà temporaneamente al piano seminterrato della stessa Parte_1 abitazione.
Pag. 2 di 4 3) I ricorrenti, inoltre, stabiliscono che entro il termine di sei mesi dalla sentenza di divorzio, l'immobile sito in Selargius, via Roma n. 97, di proprietà della signora , censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Parte_2
Selargius, al foglio 41, mappale 2671, subalterno 17, via Roma n. 97, piano secondo, categoria A/2, classe 4, vani 5,5, superficie catastale mq 117, totale escluse aree scoperte mq 113, rendita catastale euro 397,67, verrà trasferito al signor per il prezzo di € 10.000,00 (diecimila/00) oltre al Parte_1 mutuo residuo (attualmente di € 67.000,00 circa) che verrà corrisposto direttamente alla Banca mutuante dal signor . Parte_1
Il signor pertanto si farà esclusivo carico del mutuo residuo e di tutte le Pt_1 ulteriori ed eventuali spese condominiali e legali per il contenzioso in corso per la suddivisione delle quote condominiali attualmente pendente nanti il Tribunale di Cagliari.
Le spese notarili saranno a carico del signor . Parte_1
Le parti specificano chiaramente che il trasferimento dell'immobile avviene per definire i rapporti patrimoniali derivanti dalla crisi coniugale e che è indispensabile ai fini del raggiungimento della transazione e dichiarano, fin d'ora, di voler beneficiare della esenzione di imposte di bollo di registro e di ogni altra tassa come previsto dall'art.19 L.74/87.
4) I figli e verranno affidati ad entrambi i genitori i Per_1 Per_2 Per_3 quali continueranno ad esercitare ambedue la potestà genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, anche separatamente.
5) I figli e stabiliranno la propria residenza presso Per_1 Per_2 Per_3
l'abitazione della madre dopo che la medesima si sarà trasferita nella nuova residenza.
I minori saranno tuttavia affidati al 50% ad entrambi i genitori a giorni alterni come da piano genitoriale allegato al ricorso e nello specifico, iniziando dalla madre nei giorni: lunedì, martedì (madre), mercoledì, giovedì, venerdì (padre), sabato, domenica (madre).
I sopraindicati giorni si invertiranno per l'affidamento nella settimana successiva.
Durante le vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia di Natale con il padre e giorno di Natale con la madre, Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, cena della vigilia di capodanno con il padre e pranzo di capodanno con la madre;
con riferimento alle altre festività durante l'anno, ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
Nelle vacanze estive i genitori potranno accordarsi diversamente in ragione dei bisogni dei propri figli.
Pag. 3 di 4 6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico e/o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e percipienti redditi similari.
Non verrà corrisposta alcuna somma neanche a titolo di mantenimento dei figli in quanto ciascun genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento di ciascun figlio in ragione del tempo di permanenza paritario presso ciascun genitore.
L'assegno unico verrà diviso al 50% tra i coniugi come per legge.
I coniugi si impegnano, inoltre, a farsi carico nella misura del 50% ciascuno delle spese ordinarie e straordinarie mediche, scolastiche, di istruzione e ricreative relative ai figli, che (nel caso di straordinarie) dovranno essere sempre assunte concordemente dai genitori.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10240 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Tamponi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Tamponi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 30/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Selargius.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30/06/2012 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Selargius, anno 2012, numero 23, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La signora manterrà la propria residenza presso l'abitazione Parte_2 coniugale sita in Selargius, via Roma n. 200, primo piano, mentre il signor si stabilirà temporaneamente al piano seminterrato della stessa Parte_1 abitazione.
Pag. 2 di 4 3) I ricorrenti, inoltre, stabiliscono che entro il termine di sei mesi dalla sentenza di divorzio, l'immobile sito in Selargius, via Roma n. 97, di proprietà della signora , censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Parte_2
Selargius, al foglio 41, mappale 2671, subalterno 17, via Roma n. 97, piano secondo, categoria A/2, classe 4, vani 5,5, superficie catastale mq 117, totale escluse aree scoperte mq 113, rendita catastale euro 397,67, verrà trasferito al signor per il prezzo di € 10.000,00 (diecimila/00) oltre al Parte_1 mutuo residuo (attualmente di € 67.000,00 circa) che verrà corrisposto direttamente alla Banca mutuante dal signor . Parte_1
Il signor pertanto si farà esclusivo carico del mutuo residuo e di tutte le Pt_1 ulteriori ed eventuali spese condominiali e legali per il contenzioso in corso per la suddivisione delle quote condominiali attualmente pendente nanti il Tribunale di Cagliari.
Le spese notarili saranno a carico del signor . Parte_1
Le parti specificano chiaramente che il trasferimento dell'immobile avviene per definire i rapporti patrimoniali derivanti dalla crisi coniugale e che è indispensabile ai fini del raggiungimento della transazione e dichiarano, fin d'ora, di voler beneficiare della esenzione di imposte di bollo di registro e di ogni altra tassa come previsto dall'art.19 L.74/87.
4) I figli e verranno affidati ad entrambi i genitori i Per_1 Per_2 Per_3 quali continueranno ad esercitare ambedue la potestà genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, anche separatamente.
5) I figli e stabiliranno la propria residenza presso Per_1 Per_2 Per_3
l'abitazione della madre dopo che la medesima si sarà trasferita nella nuova residenza.
I minori saranno tuttavia affidati al 50% ad entrambi i genitori a giorni alterni come da piano genitoriale allegato al ricorso e nello specifico, iniziando dalla madre nei giorni: lunedì, martedì (madre), mercoledì, giovedì, venerdì (padre), sabato, domenica (madre).
I sopraindicati giorni si invertiranno per l'affidamento nella settimana successiva.
Durante le vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia di Natale con il padre e giorno di Natale con la madre, Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, cena della vigilia di capodanno con il padre e pranzo di capodanno con la madre;
con riferimento alle altre festività durante l'anno, ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
Nelle vacanze estive i genitori potranno accordarsi diversamente in ragione dei bisogni dei propri figli.
Pag. 3 di 4 6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico e/o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e percipienti redditi similari.
Non verrà corrisposta alcuna somma neanche a titolo di mantenimento dei figli in quanto ciascun genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento di ciascun figlio in ragione del tempo di permanenza paritario presso ciascun genitore.
L'assegno unico verrà diviso al 50% tra i coniugi come per legge.
I coniugi si impegnano, inoltre, a farsi carico nella misura del 50% ciascuno delle spese ordinarie e straordinarie mediche, scolastiche, di istruzione e ricreative relative ai figli, che (nel caso di straordinarie) dovranno essere sempre assunte concordemente dai genitori.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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