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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2636/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17810/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210003812424 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1854/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai ricorrenti sopra generalizzati, quali eredi del contribuente, è stata notificata da parte di ADER la cartella di pagamento in oggetto, sulla base della iscrizione a ruolo da parte della Agenzia delle Entrate, in seguito a controllo automatizzato della dichiarazione presentata nell'anno 2018 per l'anno di imposta 2017 a fini IRAP.
A fondamento del ricorso, notificato sia ad ADER che alla Agenzia delle Entrate, i ricorrenti hanno posto i motivi appresso esaminati.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso.
ADER non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della cartella di pagamento per non essere stata l'iscrizione a ruolo preceduta dalla comunicazione di liquidazione ex art. 36/bis DPR 600/73, cosiddetto avviso bonario;
sostengono infatti che la comunicazione bonaria è stata emessa il 21/10/2019, ma non è mai stata ricevuta da loro
Il motivo non è fondato.
Come osservato dalla Agenzia delle Entratel'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 non prevede la nullità della cartella se non preceduta dalla comunicazione di irregolarità, a meno che non ci siano incertezze rilevanti, situazione non configurabile nel caso in esame trattandosi soltanto di omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione stessa e comunque la comunicazione di irregolarità è stata regolarmente predisposta e resa disponibile all'intermediario il 21 ottobre 2019.
°°°
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la decadenza dalla potestà impositiva in quanto la cartella di pagamento, è stata notificata soltanto in data 14.9.2024, quanto il termine di scadenza per tale adempimento, pur tenendo conto delle proroghe disposte dalla legislazione emergenziale era ormai scaduto.
L'Agenzia delle Entrate sul punto ha al contrario argomentato che sommando la proroga di due anni previsto dall'art. 68 per l'attività di riscossione alle sospensioni dei termini prevista dalla normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19, il termine di decadenza non risulta superato.
Il motivo è fondato.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla Agenzia delle Entrate, si può soltanto sommare il periodo di 85 giorni dell'attività di accertamento (art. 67 Dl n. 18/2020) con la proroga di due anni prevista per l'attività di riscossione (art. 68, comma 4 bis, DL n. 18/2020). Ebbene, come risulta dalla lettura della cartella impugnata, il ruolo è stato reso esecutivo il 23.11.2020 e consegnato ad ADER il 25.1.2020, mentre la cartella di pagamento è stata notificata il 14.9.2024.
La cartella, in assenza di proroghe avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2021.
Se si considera la proroga di due anni per l'attività di riscossione di cui all'art. 68, comma 4 bis, DL n. 18/2020 il termine era quello del 31.12.2023, chiaramente superato nel caso in esame, pure sommando il periodo di 85 giorni di sospensione previsto dall'art. 67 citato.
Il ricorso va pertanto accolto.
Tuttavia in considerazione della farraginosità della normativa in materia e della conseguente difficoltà di interpretazione, soltanto di recente chiarita dalla Suprema Corte, è equo compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22
Accoglie il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Roma 17.2.2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17810/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210003812424 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1854/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai ricorrenti sopra generalizzati, quali eredi del contribuente, è stata notificata da parte di ADER la cartella di pagamento in oggetto, sulla base della iscrizione a ruolo da parte della Agenzia delle Entrate, in seguito a controllo automatizzato della dichiarazione presentata nell'anno 2018 per l'anno di imposta 2017 a fini IRAP.
A fondamento del ricorso, notificato sia ad ADER che alla Agenzia delle Entrate, i ricorrenti hanno posto i motivi appresso esaminati.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso.
ADER non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della cartella di pagamento per non essere stata l'iscrizione a ruolo preceduta dalla comunicazione di liquidazione ex art. 36/bis DPR 600/73, cosiddetto avviso bonario;
sostengono infatti che la comunicazione bonaria è stata emessa il 21/10/2019, ma non è mai stata ricevuta da loro
Il motivo non è fondato.
Come osservato dalla Agenzia delle Entratel'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 non prevede la nullità della cartella se non preceduta dalla comunicazione di irregolarità, a meno che non ci siano incertezze rilevanti, situazione non configurabile nel caso in esame trattandosi soltanto di omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione stessa e comunque la comunicazione di irregolarità è stata regolarmente predisposta e resa disponibile all'intermediario il 21 ottobre 2019.
°°°
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la decadenza dalla potestà impositiva in quanto la cartella di pagamento, è stata notificata soltanto in data 14.9.2024, quanto il termine di scadenza per tale adempimento, pur tenendo conto delle proroghe disposte dalla legislazione emergenziale era ormai scaduto.
L'Agenzia delle Entrate sul punto ha al contrario argomentato che sommando la proroga di due anni previsto dall'art. 68 per l'attività di riscossione alle sospensioni dei termini prevista dalla normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19, il termine di decadenza non risulta superato.
Il motivo è fondato.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla Agenzia delle Entrate, si può soltanto sommare il periodo di 85 giorni dell'attività di accertamento (art. 67 Dl n. 18/2020) con la proroga di due anni prevista per l'attività di riscossione (art. 68, comma 4 bis, DL n. 18/2020). Ebbene, come risulta dalla lettura della cartella impugnata, il ruolo è stato reso esecutivo il 23.11.2020 e consegnato ad ADER il 25.1.2020, mentre la cartella di pagamento è stata notificata il 14.9.2024.
La cartella, in assenza di proroghe avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2021.
Se si considera la proroga di due anni per l'attività di riscossione di cui all'art. 68, comma 4 bis, DL n. 18/2020 il termine era quello del 31.12.2023, chiaramente superato nel caso in esame, pure sommando il periodo di 85 giorni di sospensione previsto dall'art. 67 citato.
Il ricorso va pertanto accolto.
Tuttavia in considerazione della farraginosità della normativa in materia e della conseguente difficoltà di interpretazione, soltanto di recente chiarita dalla Suprema Corte, è equo compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22
Accoglie il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Roma 17.2.2026 Il Giudice monocratico