Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 2636
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella di pagamento per omessa comunicazione di liquidazione ex art. 36/bis DPR 600/73

    Il giudice ha ritenuto infondato il motivo, poiché l'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 non prevede la nullità della cartella per mancata comunicazione di irregolarità, salvo incertezze rilevanti, non configurabili in questo caso. Inoltre, la comunicazione è stata regolarmente predisposta e resa disponibile all'intermediario.

  • Accolto
    Decadenza dalla potestà impositiva per notifica tardiva della cartella di pagamento

    Il giudice ha ritenuto fondato il motivo, affermando che i termini di decadenza non sono stati rispettati. Ha specificato che si possono sommare il periodo di 85 giorni di sospensione per l'attività di accertamento e la proroga di due anni per l'attività di riscossione. Il ruolo è stato reso esecutivo in data successiva ai termini di notifica previsti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 2636
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2636
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo