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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/12/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Urbino
Sezione Lavoro
N.R.G. 159/2025
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentato e
[...] Parte_4 Parte_5
difeso dall'Avv.to QUAGLIATO VIRGILIO;
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to dagli avv.ti COSTANTINI CP_1
FA e TT AN
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.04.2025 le ricorrenti , Parte_1 [...]
, e deducevano di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
essere dipendenti della e di Controparte_2
prestare attività in strutture rientranti nell'Area Vasta 1, con turnazioni mattutine, pomeridiane e notturne ovvero con orario fisso, secondo gli schemi di servizio risultanti dai cartellini marcatempo prodotti in atti. Esponevano che il servizio di mensa veniva istituito dall'ente solo in alcune strutture e che, in ogni caso, il riconoscimento del buono pasto sostitutivo seguiva regole aziendali che pretendevano, quale condizione, un orario di almeno sette ore comprensivo della fascia 12:30-14:30, sicché, nei turni di dodici ore e nei servizi superiori a sei ore ma inferiori a sette, ovvero superiori a sette senza ricomprendere la detta fascia, non si vedeva riconosciuto alcun trattamento di mensa o equivalente. Chiedevano dunque la condanna dell'ente al pagamento dei buoni pasto relativi ai periodi 2014-2023, determinati in importi analitici per ciascuna ricorrente, sulla base del valore netto di € 4,13 a pasto, allegando copiosa documentazione contrattuale e giurisprudenziale a supporto.
In diritto le ricorrenti invocavano l'art. 29 del CCNL Sanità 2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL 31.07.2009, sostenendo che “la particolare articolazione dell'orario” legittimava il diritto alla mensa o alla modalità sostitutiva nei giorni di effettiva presenza, e che il diritto alla pausa ex art. 8
d.lgs. 66/2003 si collegava alla consumazione del pasto;
richiamavano arresti della Corte di Cassazione (tra cui n. 5547/2021; n. 31137/2019; n. 9206/2023;
n. 32113/2022; n. 25622/2023; ord. n. 21440/2024) e pronunce di merito nonché Corte d'Appello (Roma 947/2023; NA 417/2024), che, a loro dire, avevano chiarito come l'attribuzione del buono pasto fosse condizionata all'effettuazione della pausa e che tale pausa, quale regola generale, spettava quando l'orario giornaliero eccedeva le sei ore, senza vincolo di collocazione nella fascia canonica del pranzo e senza esclusione per i turnisti, ove sussistesse intervallo non lavorato.
La resistente si costituiva Controparte_2
eccependo l'infondatezza delle pretese e, in subordine, la prescrizione quinquennale parziale dei crediti anteriori al 13.05.2020, osservando che il diritto alla pausa e, correlativamente, alla mensa secondo contrattazione collettiva riguardava il personale non in turno, mentre per i turnisti veniva garantita la continuità assistenziale attraverso una diversa modulazione
Pag. 2 di 7 dell'orario con riposi compensativi tra i turni;
deduceva che l'organizzazione interna, condivisa con le OO.SS., prevedeva “smonto notte” e due ulteriori giorni di riposo al termine dei cicli giorno/notte, sicché l'assenza di pausa intermedia non determinava alcun automatismo nell'attribuzione di buoni pasto. Invocava altresì pareri RA e la propria autonomia regolamentare nella gestione del servizio mensa, confermata dai CCNL.
La resistente, richiamando l'art. 27 del CCNL 2016/2018 e la conferma nell'art. 43 del CCNL 2019/2021, sosteneva che la pausa di almeno 30 minuti per recupero psico-fisico e consumazione del pasto spettava al personale
“purché non in turno”; evidenziava la flessibilità dell'orario, la previsione di durata massima di dodici ore continuative e l'obbligo di riposi tra i turni ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 66/2003, così da differenziare il regime dei turnisti, per i quali non risultava prevista pausa intermedia retribuita né automatismo nel buono pasto, rimanendo la consumazione del pasto, ove possibile, fuori dall'orario di lavoro e nel rispetto dei regolamenti aziendali. Faceva leva su pareri RA (CSAN11a; CSAN104b; CSAN52) circa l'ambito soggettivo dell'art. 27, co. 4, CCNL 2018 e sull'autonomia gestionale delle aziende in materia di organizzazione del servizio mensa.
***
1. Natura giuridica dei buoni pasto secondo la giurisprudenza della
Cassazione.
Il tema dei cd. “buoni pasto” è stato oggetto di numerose pronunce anche recenti della giurisprudenza che ne ha costantemente ritenuto la natura
“assistenziale” e non retributiva. Si tratta cioè di istituti rientranti nel novero delle misure del cd. “welfare aziendale”, previsti dai contratti collettivi e che apportano ai lavoratori utilità sul piano dei bisogni individuali e collettivi
Pag. 3 di 7 attinenti al individuale o delle loro famiglie. Con particolare riferimento ai buoni pasto si è ritenuto che abbiano lo scopo di consentire al lavoratore la fruizione del pasto quando la giornata lavorativa ha una durata ed un'articolazione tali da rendere necessaria la fruizione di una pausa anche per il pasto.
La giurisprudenza ha avuto modo di esaminare il tema anche con riferimento al personale sanitario, con le sentenze nn. 5547/2021 e 15629/2021, entrambe rese peraltro in relazione a lavoratori turnisti.
Come rilevato da entrambe le parti del presente giudizio, la Corte di
Cassazione, preso atto che la disciplina collettiva collega il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo “alla particolare articolazione dell'orario” (art. 29, c. 2) e che il tempo di consumazione del pasto si colloca fuori dell'orario di lavoro (art. 29, c. 3), del CCNL 2001), in difetto di previsioni più specifiche (che ad es. collegassero il diritto a specifiche fasce orarie), ha ritenuto che il diritto in esame spetti al lavoratore al quale è assicurata la fruizione di una pausa finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e alla consumazione del pasto. “Di qui il rilievo dell'art. 8 del d.lgs. 66/2003 a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tenere conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.” (Cass. 5547/2021).
Pag. 4 di 7 Come si è detto, la circostanza che i lavoratori operassero su turni non ha impedito alla Corte di riconoscere il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo se l'orario di lavoro eccedeva il limite delle sei ore.
2. Sul rilievo dell'art. 27 del CCNL 2018.
L'aspetto di novità della presente controversia concerne il rilievo da assegnare all'art. 27 del CCNL del 21.05.2018, che detta norme in tema di orario di lavoro. Secondo la resistente, questa disciplina escluderebbe per i turnisti il diritto alla pausa assicurato dall'art. 8, del d.lgs. 66/2003 e quindi al buono pasto sostitutivo della mensa. La deroga sarebbe legittima perchè autorizzata dall'art. 17, della medesima fonte normativa. L'assenza di pausa escluderebbe così il diritto alla mensa e al buono pasto sostitutivo.
Questa tesi non può essere accolta poiché l'art. 27, del CCNL del 2018, regola la pausa dei lavoratori non turnisti, stabilendo al comma 4, che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 ”, ma non esclude affatto il diritto Pt_6
dei lavoratori in turno alla pausa assicurata dall'art. 8, del d.lgs. 66/2003.
Il diritto alla pausa e quindi al buono pasto va riconosciuto a questi lavoratori, anche perché, in base all'art. 17, comma 4, del dlgs. 66/2003, la deroga può essere ammessa “soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione adeguata.”.
Pag. 5 di 7 L'art. 27, comma 3, lettera e) del CCNL 2016/2018 (previsione nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art.7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico”) non costituisce deroga quanto piuttosto una conferma del diritto dei turnisti alla pausa. Come affermato dalla Corte
d'appello di NA (n. 243/2025) “Si tratta, infatti, all'evidenza, di misure di protezione volte a consentire un adeguato tempo di riposo tra i turni al fine di far recuperare le energie psico-fisiche, in considerazione della maggiore gravosità del lavoro in turno, ma non compensano i turnisti dalla mancata erogazione, in condizioni di parità con i colleghi non turnisti, del trattamento assistenziale della mensa o del buono pasto”.
L'assenza di deroga (possibile solo mediante previsioni collettive di livello nazionale) trova peraltro conferma nell'interpretazione che l ha dato Pt_7
dell'art. 27 del CCNL 2016/2018 affermando che “la norma contrattuale non pone limitazione alcuna al godimento della pausa mensa/pranzo in relazione al turno assegnato che dovrà però essere esercitata nell'intervallo tra due periodi di attività lavorativa”.
Sugli importi pretesi la resistente non ha sollevato specifiche contestazioni.
3. Prescrizione.
L'eccezione va respinta poiché secondo Cass. 20250/2024, “la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce invece alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa
Pag. 6 di 7 risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c.”. Il termine di prescrizione è perciò quello ordinario decennale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono liquidate sulla base dei valori minimi della tabella allegata al d.m. 147/2022 poiché la causa ha carattere seriale. Va però applicato l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1bis, del d.m. 55/2014. Nel complesso le spese sono pari ad € 3.000,00 e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti, delle seguenti somme:
€ 3.151,19 Parte_1
€ 3.770,69 Parte_2
€ 3.204,88 Parte_3
€ 3.258,57 Parte_4
€ 4.505,83 Parte_5
Pone in capo alla resistente le spese di lite sostenute dai ricorrenti che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Urbino li 18.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 7 di 7
Sezione Lavoro
N.R.G. 159/2025
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentato e
[...] Parte_4 Parte_5
difeso dall'Avv.to QUAGLIATO VIRGILIO;
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to dagli avv.ti COSTANTINI CP_1
FA e TT AN
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.04.2025 le ricorrenti , Parte_1 [...]
, e deducevano di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
essere dipendenti della e di Controparte_2
prestare attività in strutture rientranti nell'Area Vasta 1, con turnazioni mattutine, pomeridiane e notturne ovvero con orario fisso, secondo gli schemi di servizio risultanti dai cartellini marcatempo prodotti in atti. Esponevano che il servizio di mensa veniva istituito dall'ente solo in alcune strutture e che, in ogni caso, il riconoscimento del buono pasto sostitutivo seguiva regole aziendali che pretendevano, quale condizione, un orario di almeno sette ore comprensivo della fascia 12:30-14:30, sicché, nei turni di dodici ore e nei servizi superiori a sei ore ma inferiori a sette, ovvero superiori a sette senza ricomprendere la detta fascia, non si vedeva riconosciuto alcun trattamento di mensa o equivalente. Chiedevano dunque la condanna dell'ente al pagamento dei buoni pasto relativi ai periodi 2014-2023, determinati in importi analitici per ciascuna ricorrente, sulla base del valore netto di € 4,13 a pasto, allegando copiosa documentazione contrattuale e giurisprudenziale a supporto.
In diritto le ricorrenti invocavano l'art. 29 del CCNL Sanità 2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL 31.07.2009, sostenendo che “la particolare articolazione dell'orario” legittimava il diritto alla mensa o alla modalità sostitutiva nei giorni di effettiva presenza, e che il diritto alla pausa ex art. 8
d.lgs. 66/2003 si collegava alla consumazione del pasto;
richiamavano arresti della Corte di Cassazione (tra cui n. 5547/2021; n. 31137/2019; n. 9206/2023;
n. 32113/2022; n. 25622/2023; ord. n. 21440/2024) e pronunce di merito nonché Corte d'Appello (Roma 947/2023; NA 417/2024), che, a loro dire, avevano chiarito come l'attribuzione del buono pasto fosse condizionata all'effettuazione della pausa e che tale pausa, quale regola generale, spettava quando l'orario giornaliero eccedeva le sei ore, senza vincolo di collocazione nella fascia canonica del pranzo e senza esclusione per i turnisti, ove sussistesse intervallo non lavorato.
La resistente si costituiva Controparte_2
eccependo l'infondatezza delle pretese e, in subordine, la prescrizione quinquennale parziale dei crediti anteriori al 13.05.2020, osservando che il diritto alla pausa e, correlativamente, alla mensa secondo contrattazione collettiva riguardava il personale non in turno, mentre per i turnisti veniva garantita la continuità assistenziale attraverso una diversa modulazione
Pag. 2 di 7 dell'orario con riposi compensativi tra i turni;
deduceva che l'organizzazione interna, condivisa con le OO.SS., prevedeva “smonto notte” e due ulteriori giorni di riposo al termine dei cicli giorno/notte, sicché l'assenza di pausa intermedia non determinava alcun automatismo nell'attribuzione di buoni pasto. Invocava altresì pareri RA e la propria autonomia regolamentare nella gestione del servizio mensa, confermata dai CCNL.
La resistente, richiamando l'art. 27 del CCNL 2016/2018 e la conferma nell'art. 43 del CCNL 2019/2021, sosteneva che la pausa di almeno 30 minuti per recupero psico-fisico e consumazione del pasto spettava al personale
“purché non in turno”; evidenziava la flessibilità dell'orario, la previsione di durata massima di dodici ore continuative e l'obbligo di riposi tra i turni ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 66/2003, così da differenziare il regime dei turnisti, per i quali non risultava prevista pausa intermedia retribuita né automatismo nel buono pasto, rimanendo la consumazione del pasto, ove possibile, fuori dall'orario di lavoro e nel rispetto dei regolamenti aziendali. Faceva leva su pareri RA (CSAN11a; CSAN104b; CSAN52) circa l'ambito soggettivo dell'art. 27, co. 4, CCNL 2018 e sull'autonomia gestionale delle aziende in materia di organizzazione del servizio mensa.
***
1. Natura giuridica dei buoni pasto secondo la giurisprudenza della
Cassazione.
Il tema dei cd. “buoni pasto” è stato oggetto di numerose pronunce anche recenti della giurisprudenza che ne ha costantemente ritenuto la natura
“assistenziale” e non retributiva. Si tratta cioè di istituti rientranti nel novero delle misure del cd. “welfare aziendale”, previsti dai contratti collettivi e che apportano ai lavoratori utilità sul piano dei bisogni individuali e collettivi
Pag. 3 di 7 attinenti al individuale o delle loro famiglie. Con particolare riferimento ai buoni pasto si è ritenuto che abbiano lo scopo di consentire al lavoratore la fruizione del pasto quando la giornata lavorativa ha una durata ed un'articolazione tali da rendere necessaria la fruizione di una pausa anche per il pasto.
La giurisprudenza ha avuto modo di esaminare il tema anche con riferimento al personale sanitario, con le sentenze nn. 5547/2021 e 15629/2021, entrambe rese peraltro in relazione a lavoratori turnisti.
Come rilevato da entrambe le parti del presente giudizio, la Corte di
Cassazione, preso atto che la disciplina collettiva collega il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo “alla particolare articolazione dell'orario” (art. 29, c. 2) e che il tempo di consumazione del pasto si colloca fuori dell'orario di lavoro (art. 29, c. 3), del CCNL 2001), in difetto di previsioni più specifiche (che ad es. collegassero il diritto a specifiche fasce orarie), ha ritenuto che il diritto in esame spetti al lavoratore al quale è assicurata la fruizione di una pausa finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e alla consumazione del pasto. “Di qui il rilievo dell'art. 8 del d.lgs. 66/2003 a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tenere conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.” (Cass. 5547/2021).
Pag. 4 di 7 Come si è detto, la circostanza che i lavoratori operassero su turni non ha impedito alla Corte di riconoscere il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo se l'orario di lavoro eccedeva il limite delle sei ore.
2. Sul rilievo dell'art. 27 del CCNL 2018.
L'aspetto di novità della presente controversia concerne il rilievo da assegnare all'art. 27 del CCNL del 21.05.2018, che detta norme in tema di orario di lavoro. Secondo la resistente, questa disciplina escluderebbe per i turnisti il diritto alla pausa assicurato dall'art. 8, del d.lgs. 66/2003 e quindi al buono pasto sostitutivo della mensa. La deroga sarebbe legittima perchè autorizzata dall'art. 17, della medesima fonte normativa. L'assenza di pausa escluderebbe così il diritto alla mensa e al buono pasto sostitutivo.
Questa tesi non può essere accolta poiché l'art. 27, del CCNL del 2018, regola la pausa dei lavoratori non turnisti, stabilendo al comma 4, che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 ”, ma non esclude affatto il diritto Pt_6
dei lavoratori in turno alla pausa assicurata dall'art. 8, del d.lgs. 66/2003.
Il diritto alla pausa e quindi al buono pasto va riconosciuto a questi lavoratori, anche perché, in base all'art. 17, comma 4, del dlgs. 66/2003, la deroga può essere ammessa “soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione adeguata.”.
Pag. 5 di 7 L'art. 27, comma 3, lettera e) del CCNL 2016/2018 (previsione nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art.7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico”) non costituisce deroga quanto piuttosto una conferma del diritto dei turnisti alla pausa. Come affermato dalla Corte
d'appello di NA (n. 243/2025) “Si tratta, infatti, all'evidenza, di misure di protezione volte a consentire un adeguato tempo di riposo tra i turni al fine di far recuperare le energie psico-fisiche, in considerazione della maggiore gravosità del lavoro in turno, ma non compensano i turnisti dalla mancata erogazione, in condizioni di parità con i colleghi non turnisti, del trattamento assistenziale della mensa o del buono pasto”.
L'assenza di deroga (possibile solo mediante previsioni collettive di livello nazionale) trova peraltro conferma nell'interpretazione che l ha dato Pt_7
dell'art. 27 del CCNL 2016/2018 affermando che “la norma contrattuale non pone limitazione alcuna al godimento della pausa mensa/pranzo in relazione al turno assegnato che dovrà però essere esercitata nell'intervallo tra due periodi di attività lavorativa”.
Sugli importi pretesi la resistente non ha sollevato specifiche contestazioni.
3. Prescrizione.
L'eccezione va respinta poiché secondo Cass. 20250/2024, “la natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi – conduce invece alla logica conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa
Pag. 6 di 7 risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c.”. Il termine di prescrizione è perciò quello ordinario decennale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono liquidate sulla base dei valori minimi della tabella allegata al d.m. 147/2022 poiché la causa ha carattere seriale. Va però applicato l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1bis, del d.m. 55/2014. Nel complesso le spese sono pari ad € 3.000,00 e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti, delle seguenti somme:
€ 3.151,19 Parte_1
€ 3.770,69 Parte_2
€ 3.204,88 Parte_3
€ 3.258,57 Parte_4
€ 4.505,83 Parte_5
Pone in capo alla resistente le spese di lite sostenute dai ricorrenti che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Urbino li 18.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 7 di 7