Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 850
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Vizio di motivazione della cartella

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore non abbia provato la rituale notifica degli atti presupposti (fatture e intimazione) nei termini di legge.

  • Accolto
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore non abbia provato la rituale notifica degli atti presupposti (fatture e intimazione) nei termini di legge.

  • Accolto
    Prescrizione/decadenza della pretesa

    La Corte ha ritenuto che la pretesa azionata, afferente agli anni 2010, 2011, 2012, sia estinta per decadenza, non avendo l'ente impositore documentato la notifica delle fatture e della cartella nei termini previsti dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 850
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 850
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo