CASS
Sentenza 31 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/12/2024, n. 47727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47727 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI PESCARA Nel procedimento a carico di AN NI SA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 02/09/2024 del TRIBUNALE DI L'AQUILA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RA IU, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato NELLO SGAMBATO che, nell'interesse di CA TO EL ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara impugna l'ordinanza in data 02/09/2024 del Tribunale di L'aquila, che ha rigettato l'appello proposto in sede cautelare dallo stesso pubblico ministero avverso l'ordinanza in data 08/07/2024 del G.i.p. del Tribunale di Pescara, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di CA TO EL, per il reato di truffa aggravata. Deduce: 1. Vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47727 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SARACO NI Data Udienza: 14/11/2024 Il ricorrente illustra la dinamica dei fatti e osserva che dalla lettura combinata dai tabulati telefonici e dall'analisi delle celle telefoniche agganciate dai telefoni con i quali venivano contattate le vittime, dei messaggi scambiati tra i due ragazzi e dai momenti della loro trasmissione risultava il coinvolgimento di CA nel tentativo di truffa in danno di D'GE IA IT e nella truffa in danno di Vellante Bice. 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché proposto per questioni non consentite. Il G.i.p. e il Tribunale hanno rigettato -rispettivamente- l'istanza di applicazione di misura cautelare e l'appello osservando che gli elementi valorizzati dal pubblico ministero non erano sufficienti a ritenere raggiunto il requisito dei gravi indizi di colpevolezza. Il pubblico ministero ricorrente sostiene il contrario, con argomentazioni che si risolvono in una valutazione delle risultanze investigative alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito e che, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di legittimità, atteso che il compito demandato dal legislatore alla Corte di cassazione -per quanto qui d'interesse- non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti ovvero quello di condividerne la giustificazione. Il compito del giudice di legittimità è quello di verificare la conformità della sentenza impugnata alla legge sostanziale e a quella processuale, cui si aggiunge il controllo sulla motivazione che, però, è restrittivamente limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Con l'ulteriore precisazione che la carenza va identificata con la mancanza della motivazione per difetto grafico o per la sua apparenza;
che l'illogicità deve essere manifesta -ossia individuabile con immediatezza- e sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche, così configurandosi quando la motivazione sia disancorata da criteri oggettivi di valutazione, e trascenda in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empirica;
la contraddittorietà si configura quando la motivazione si mostri in contrasto -in termini di inconciliabilità assoluta- con atti processuali specificamente indicati dalla parte e che rispetto alla struttura argomentativa abbiano natura portante, tale che dalla loro eliminazione deriva l'implosione della struttura argomentativa impugnata. 3. Da quanto esposto consegue l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 14/11/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere NI SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RA IU, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato NELLO SGAMBATO che, nell'interesse di CA TO EL ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara impugna l'ordinanza in data 02/09/2024 del Tribunale di L'aquila, che ha rigettato l'appello proposto in sede cautelare dallo stesso pubblico ministero avverso l'ordinanza in data 08/07/2024 del G.i.p. del Tribunale di Pescara, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di CA TO EL, per il reato di truffa aggravata. Deduce: 1. Vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47727 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SARACO NI Data Udienza: 14/11/2024 Il ricorrente illustra la dinamica dei fatti e osserva che dalla lettura combinata dai tabulati telefonici e dall'analisi delle celle telefoniche agganciate dai telefoni con i quali venivano contattate le vittime, dei messaggi scambiati tra i due ragazzi e dai momenti della loro trasmissione risultava il coinvolgimento di CA nel tentativo di truffa in danno di D'GE IA IT e nella truffa in danno di Vellante Bice. 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché proposto per questioni non consentite. Il G.i.p. e il Tribunale hanno rigettato -rispettivamente- l'istanza di applicazione di misura cautelare e l'appello osservando che gli elementi valorizzati dal pubblico ministero non erano sufficienti a ritenere raggiunto il requisito dei gravi indizi di colpevolezza. Il pubblico ministero ricorrente sostiene il contrario, con argomentazioni che si risolvono in una valutazione delle risultanze investigative alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito e che, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di legittimità, atteso che il compito demandato dal legislatore alla Corte di cassazione -per quanto qui d'interesse- non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti ovvero quello di condividerne la giustificazione. Il compito del giudice di legittimità è quello di verificare la conformità della sentenza impugnata alla legge sostanziale e a quella processuale, cui si aggiunge il controllo sulla motivazione che, però, è restrittivamente limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Con l'ulteriore precisazione che la carenza va identificata con la mancanza della motivazione per difetto grafico o per la sua apparenza;
che l'illogicità deve essere manifesta -ossia individuabile con immediatezza- e sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche, così configurandosi quando la motivazione sia disancorata da criteri oggettivi di valutazione, e trascenda in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empirica;
la contraddittorietà si configura quando la motivazione si mostri in contrasto -in termini di inconciliabilità assoluta- con atti processuali specificamente indicati dalla parte e che rispetto alla struttura argomentativa abbiano natura portante, tale che dalla loro eliminazione deriva l'implosione della struttura argomentativa impugnata. 3. Da quanto esposto consegue l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 14/11/2024