Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 660
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Sentenza 25 gennaio 1999

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L'art. 40, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2392 del Consiglio del 24 luglio 1989 (che prevede norme generali per la presentazione dei vini) dispone, per quanto riguarda i vini da tavola normali, che non possono essere utilizzati sull'etichettatura marchi contenenti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che contengano indicazioni concernenti "un'origine geografica". Pertanto, ogniqualvolta il marchio contiene parole o parti di parole che contengano indicazioni concernenti un'origine geografica è, "perciò solo", vietato, e chi viola il divieto incorre nella sanzione di cui all'art. 4, comma nono, del D.L. 7 settembre 1987, n. 370, convertito in legge 4 novembre 1987, n. 460.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 660
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 660
    Data del deposito : 25 gennaio 1999

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