Sentenza 25 gennaio 1999
Massime • 1
L'art. 40, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2392 del Consiglio del 24 luglio 1989 (che prevede norme generali per la presentazione dei vini) dispone, per quanto riguarda i vini da tavola normali, che non possono essere utilizzati sull'etichettatura marchi contenenti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che contengano indicazioni concernenti "un'origine geografica". Pertanto, ogniqualvolta il marchio contiene parole o parti di parole che contengano indicazioni concernenti un'origine geografica è, "perciò solo", vietato, e chi viola il divieto incorre nella sanzione di cui all'art. 4, comma nono, del D.L. 7 settembre 1987, n. 370, convertito in legge 4 novembre 1987, n. 460.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Francesco Mario FIORETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore;
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI, (DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) in persona dell'Ispettore Generale pro tempore, dell'UFFICIO DI COSENZA, DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
ON CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SATURNIA 6, presso l'avvocato F. FORLENZA, rappresentato e difeso dagli avvocati TOMMASO CALICIURI, BENIAMINO RIZZUTI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9/96 della Pretura di ROSSANO, Sezione distaccata di CARIATI, depositata il 28/3/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/11/98 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.1.1995 alla Pretura Circondariale di Rossano, sezione distaccata di Cariati, NG NI si opponeva, chiedendone la revoca, all'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dall'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi di Cosenza per il pagamento della somma di lire 1.005.800, quale sanzione amministrativa per violazione degli artt. 2 e 40 Reg. CEE 2392/89, così come modificato dai successivi regolamenti comunitari. Con sentenza, depositata in cancelleria il 28 marzo 1996, il pretore adito accoglieva il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata. Osservava detto giudice che non sussisteva la contestata violazione degli artt. 2 e 40 del Reg. CEE n. 2392, sanzionabile ai sensi dell'art. 4 della L. n. 460/1987, atteso che il nome NE, inserito nella etichetta del vino da tavola commercializzato dal NG, non determinava il pericolo per il consumatore di essere tratto in confusione.
Avverso detta sentenza il Ministero delle risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Cosenza ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. NG NI ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 40 Reg. CEE del Consiglio 2392/89 del 24/7/89 ( in GUCE 9/8/89 ); dell'art. 4 del D.L. 370/87 conv. in L. 460/87; dell'art.2697 c.c., 2727-2729 c. c.;
motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia.
Deduce il ricorrente che il fatto contestato è palesemente sussistente, atteso che l'art. 40 par. 2 del Reg. CEE 2392/89 prevede che non possono essere utilizzati, sull'etichettatura dei vini da tavola normali, marchi contenenti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che contengano indicazioni concernenti un'origine geografica, e che la sua sussistenza è stata esclusa con motivazione viziata sotto il profilo logico giuridico. Preliminarmente, deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente nel controricorso. Sostiene il resistente che la presente controversia, disciplinata dalla speciale normativa di cui alla legge n. 689/81, è da ritenersi assimilabile alle controversie in materia di lavoro, per cui non è soggetta alla sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/69. Pertanto, nel momento in cui il ricorso per cassazione è stato notificato al NG ( la notifica è avvenuta il 23.4.1997 ), il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c. per l'impugnazione era già decorso, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 28.3.1996. L'eccezione è infondata.
Secondo il consolidato orientamento di questa corte il procedimento di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n.689, non rientra fra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, ne' può, a tal fine, farsi rientrare fra le controversie soggette al rito del lavoro, applicabile soltanto, in forza di richiamo espresso contenuto nell'art. 35 della stessa legge n. 689 del 1981, allorché l'opposizione verta in tema di violazioni alle norme di previdenza ed assistenza obbligatoria ( cfr. in tal senso cass. n. 11196/91;
cass. n. 7146/96; cass. n. 2830/97; n. 6865/98). Pertanto il termine per proporre ricorso per cassazione nella presente controversia era soggetto a sospensione durante il periodo feriale, sicché, sommato all'anno il periodo di sospensione di 46 giorni, detto termine scadeva il 13 maggio 1997, dato che la sentenza era stata pubblicata il 28.3.1996.
Ne consegue che la notifica del ricorso in data 23.4.1997 era avvenuta tempestivamente.
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, paragrafo 2, lett. b) del regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 dispone che, per i vini da tavola, la designazione sull'etichettatura può essere completata dall'indicazione di un marchio, secondo le condizioni di cui all'art. 40.
L'art. 40, paragrafo 2, del citato regolamento ( che prevede norme generali per la presentazione dei vini ) dispone, per quanto riguarda i vini da tavola normali, che non possono essere utilizzati sull'etichettatura marchi contenenti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che contengano indicazioni concernenti un'origine geografica.
Pertanto ogniqualvolta il marchio contiene parole o parti di parole che contengano indicazioni concernenti un'origine geografica è, "perciò solo", vietato, e chi viola il divieto incorre nella sanzione di cui all'art. 4, comma 9, del D.L. 7 settembre 1987, n.370, convertito in legge 4 novembre 1987, n. 460. Il giudice a quo ha affermato nella sentenza impugnata che il nome NE figurante sull'etichetta del vino commercializzato da NG NI è palesemente di fantasia e non presenta, nel proprio significato, alcun collegamento logico con zone geografiche. Ritiene il collegio che così argomentando il pretore sia incorso nel vizio di violazione di legge, in quanto le disposizioni su richiamate prima di verificare se il marchio contenga una parola che per il suo significato comporti un collegamento logico con zone geografiche, richiedono di verificare se il marchio contenga parole o parti di parole con le quali viene designata una località geografica. Per quanto precede il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo giudizio alla Pretura Circondariale di Rossano, in persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Pretura Circondariale di Rossano in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma il 4 novembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 25/1/1999.