Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 05/02/2026, n. 1747
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità degli avvisi di accertamento per omessa, illegittima o inesistente notifica

    L'amministrazione ha fornito prova della corretta notifica degli avvisi di accertamento tramite copiosa documentazione, e le contestazioni della società riguardo alla conformità della documentazione e alle relate di notifica non sono state ritenute convincenti.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza degli avvisi di accertamento

    I tributi oggetto degli atti prodromici si prescrivono nel termine di cinque anni. Tale termine non è decorso tra le date di notifica degli avvisi di accertamento e la data di notifica dell'intimazione impugnata.

  • Accolto
    Nullità dell'atto impugnato per incertezza e illegittimità degli interessi

    Il motivo relativo all'illegittimità degli interessi di mora è parzialmente fondato limitatamente al periodo di emergenza Covid, durante il quale non sono dovuti interessi di mora ma solo interessi legali. Per il resto, la legittimità delle pretese è confermata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 05/02/2026, n. 1747
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1747
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo