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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 05/02/2026, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1747/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
MANTINI MARGHERITA, Relatore
SALARI TE, IC
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5577/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00123 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249129858639000 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11521/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: “in via principale, accertata l'omessa, illegittima, inesistente notifica degli atti indicati ai n.ri 1-3 della premessa e sottesi all'atto impugnato, ovvero l'intervenuta prescrizione dei tributi, sanzioni e interessi e/o decadenza nei termini indicati nel presente atto, annullare le stesse e dichiarare la non debenza degli importi richiesti;
- in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dalla ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario” ;
Resistente: -AdER:"- nel merito, accertare e dichiarare che l'attività di notifica degli accertamenti esecutivi ricade sull'ente impositore nonchè che le modalità di calcolo degli interessi di mora sono normativamente previsti e, per l'effetto, rigettare il ricorso, perché palesemente infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario";
- Roma Capitale: "rigettare il ricorso e confermare l'atto impugnato;
• condannare la parte ricorrente alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl con ricorso notificato in data 29/1/2025 ha ritualmente impugnato dinanzi a questa Corte l'intimazione di pagamento n. 09720249129858639000 di importo complessivo di € 278.968,79, emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma notificata in data
5/12/2024 a mezzo pec, nei limiti di giurisdizione e con riferimento ai seguenti atti:
1. Avviso di accertamento n. 00000007032, asseritamente notificato in data 11/12/20 contenente la pretesa di Roma Capitale per omesso versamento di TASI 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di € 12.293,91;
2. Avviso di accertamento n. 00000003655, notificato il 15/10/2021, asseritamente notificata in data 15/10/20 contenente la pretesa di Roma Capitale per omesso versamento di TASI 2016, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di € 10.897,38;
3. Avviso di accertamento n. 00000003221, asseritamente notificato in data 28/12/20 contenente la pretesa di Roma Capitale per omesso versamento di IMU 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di € 246.980,49;
per un importo totale complessivo di € 268.648,33 di cui € 134.034,29 per imposte e tributi.
Il ricorso è stato depositato presso la Corte in data 24.2.2025.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
-) nullità degli avvisi di accertamento indicati ai n.ri 1-3 della premessa del ricorso per omessa, illegittima ovvero inesistente e/o nullità dell'asserita notificazione;
-) prescrizione e decadenza ex art 25 DPR 602/1973 degli avvisi di accertamento presupposti all'atto impugnato stante l'omessa, illegittima ovvero inesistente notifica delle stesse;
-) decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex art 20, comma 3, D.Lgs 472/1997 e art. 2948, n.
4, c.c., relativamente alle sanzioni ed agli interessi di cui agli atti di recupero sottesi;
-) la nullità dell'atto impugnato per incertezza – omessa indicazione della base di calcolo, illegittimità degli interessi.
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate.
A supporto del ricorso ha depositato 1) Ricorso (rgn 16728/2024) 2) Sentenza (rgn 16728/2024) 3) Ricorso in appello (rgn 3173/2025) e notifica;
4) Fascicolo telematico (rgn 3173/2025)
B) Si è costituita in giudizio il 24.2.2025 la Agenzia delle Entrate Riscossione che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso instando per la sua reiezione, con vittoria di spese, confutando sia la doglianza relativa alla omessa e/o viziata notifica degli avvisi di accertamento sia quella relativa lalla possibilità di conferire il mandato ad litem in favore di avvocato appartenente al libero foro.
- Ha prodotto in atti sentenza favorevole all'Ufficio relativa al giudizio in cui sono stati impugnati gli stessi avvisi di accertamento impugnati in questa sede e la convenzione tra DE e Avvocatura Generale dello
Stato (doc. 3), richiamando il contenuto dell'articolo 1 comma 8 del D.L. 22.10.2016 n.193
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate
B.2) Si è costituita in giudizio in data 6.10.2025 Roma Capitale che ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e ha eccepito che:
-) gli avvisi di accertamento esecutivi di ufficio impugnati sono divenuti definitivi decorso il termine di 60 giorni dalla loro notifica e conseguentemente ai sensi della Legge 160/2019, l'Ente impositore ha affidato il relativo carico all'Agente della riscossione e ha allegato copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata come indicato sullo stesso avviso di ricevimento un cui è riportata l'esatta numerazione degli atti intestati al ricorrente, con relativa data di emissione. Proprio l'indicazione dei numeri dei provvedimenti ha lo scopo di consentire al ricevente di verificare, riguardo al contenuto, la corrispondenza tra quanto viene indicato sulla cartolina e quello che è il contenuto effettivo della busta e, pertanto, ciò consente di presentare all'Amministrazione finanziaria eventuali contestazioni nel caso in cui si riscontrino irregolarità, il succitato numero di raccomandata è riportato anche sul frontespizio dell'avviso IMU asseritamente non notificati, e degli avvisi TASI, laddove viene indicato anche il numero di protocollo che li identifica nonché la data di produzione degli atti medesimi. (Doc. cit. 1-2-3) ;
-la notifica dell'avviso di accertamento IMU relativo all'annualità 2015 è stata tempestivamente eseguita in data 15/12/2020 (data di consegna alle poste) (Doc. 4) con raccomandata n. 78801270608-2 (Doc. 5) presso la residenza del Rappresentante legale Signora Nominativo_1. In data 28/12/2020 l'agente postale ha consegnato il plico contenente gli avvisi nelle mani del destinatario (Doc. cit. 5).
-lo stesso avviso è stato notificato tempestivamente in data 15/12/2020, (data di consegna alle poste) (Doc. cit. 4) con raccomandata n. 78801270610-6 presso la sede legale, l'avviso è stata notificato il 28/12/2020
(Doc. 6).
-la notifica dell'avviso di accertamento TASI relativo all'annualità 2015 è stata tempestivamente eseguita in data 09/12/2020 (data di consegna alle poste) (Doc. 7) con raccomandata n. 78801266879-3 (Doc. 8) presso la residenza del Rappresentante legale Signora Nominativo_1. In data 11/12/2020 l'agente postale ha consegnato il plico contenente gli avvisi nelle mani del destinatario (Doc. cit. 8). Lo stesso avviso è stato notificato tempestivamente in data 09/12/2020, (data di consegna alle poste) (Doc. cit. 7) con raccomandata n. 78801266880-5 presso la sede legale, l'avviso è stata notificato in data 11/12/2020 (Doc. 9). -la notifica dell'avviso di accertamento TASI relativo all'annualità 2016 è stata tempestivamente eseguita con raccomandata n. 78548408474-8 presso la residenza del Rappresentante legale Signora Nominativo_1
. In data 18/10/2021 l'agente postale ha consegnato il plico contenente l'avviso nelle mani del destinatario (Doc. 10). Lo stesso avviso è stato notificato tempestivamente con raccomandata n.
78548408476-1 presso la sede legale, l'avviso è stato notificato in data 15/10/2021 (Doc. 11).
-in merito alla spedizione per raccomandata la Suprema Corte (sentenza n. 27/07/2001 N. 10284) afferma che “La lettera raccomandata o il telegramma – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento- costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze di spedizione e dell'originaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 dello stesso”
Si evidenzia che, sull' argomento, si è espressa con ordinanza n. 22897/2010 la Corte di Cassazione secondo cui “la lettera raccomandata o il telegramma, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente” (Cass. n.
22133/2004; Cass. n. 10284/2001; Cass. n. 10563/2003; Cass. n. 2401/2008)…L'art. 1335 Codice Civile ... prevede che gli atti ricettizi ”si reputano conosciuti al momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
-) gli avvisi regolarmente notificati, non impugnati e quindi definitivi sulla base degli avviso di accertamento da cui trae titolo l'iscrizione a ruolo alla quale fa riferimento l'avviso di presa in carico n.
69724999000017029000 per l'avviso IMU 2015, n. 69724999000016214000 per l'avviso TASI 2015 e n.
69724999000016215000 per l'avviso TASI 2016 (Doc. 12-13-14) relativo all'atto opposto può senz'altro intendersi ritualmente notificato, è da ritenersi infondata la censura ex adverso eccepita.
-) l'accertamento esecutivo d'ufficio IMU 2015 e TASI 2015-2016 contiene l'intimazione ad adempiere e reca l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
-)gli accertamenti acquistano efficacia di titolo esecutivo: • per le entrate tributarie - decorso il termine per la proposizione del ricorso • per le entrate extra-tributarie - decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto. Poiché la società ricorrente non ha provveduto al pagamento dell'imposta dovuta né ha presentato ricorso avverso l'avviso, l'ente, legittimamente ha richiesto l'imposta affidando il carico all'Agenzia delle entrate -Riscossione così come previsto dal comma 792 della legge 160/2019 che ha introdotto l'istituto dell'avviso di accertamento esecutivo quale modalità di riscossione coattiva dei tributi locali
-) Non è inoltre più previsto alcun termine di decadenza per l'inizio dell'espropriazione forzata a seguito di accertamento esecutivo, al di là dei termini di prescrizione. Pertanto, per il recupero coattivo il termine prescrizionale è decennale.
-) agli insufficienti versamenti d'imposta per l'anno d'imposta IMU 2015 e TASI 2015-2016 trova applicazione la sanzione del 30% dell'importo non versato entro i termini, così come previsto dall'art. 17 comma 1, D.
Lgs. n. 472/1997, confermato dall'art. 30 del Regolamento IUC del Comune di Roma. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi nella misura fissata dal regolamento generale delle entrate “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta [...] è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato [...]”, e che “chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte dall'art. 13, i versamenti dell'imposta è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato”. Roma Capitale, pertanto, in osservanza delle succitate disposizioni legislative e regolamentari, ha correttamente applicato la sanzione del 100% per omessa dichiarazione IMU 2015 e la sanzione del
30% per gli anni d'imposta TASI 2015- 2016 accertati, in considerazione del fatto che Parte ricorrente non ha versato l'imposta.
-) L'accertamento dei tributi locali è disciplinato dalla Legge del 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che ne ha uniformato la disciplina. In particolare la disciplina della gestione dei tributi locali è circoscritta tra il comma 158 e il comma 170 dell'art. 1 della L. n. 296/2006. L'art. 1, comma 165, disciplina la materia degli interessi applicabili ai tributi locali, stabilendo che i relativi tassi siano uguali per le ipotesi di versamento in ritardo dell'imposta da parte del contribuente e per le ipotesi di ritardati rimborsi nei confronti dei contribuenti.
Infatti, l'art. 1, comma 165, suddetto stabilisce che: “La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. In merito agli interessi applicati che il ricorrente ritiene illegittimi in quanto non è stato applicato la tabella di calcolo, ciò è smentito dagli avvisi di accertamento IMU/TASI 2015-2016 allegati. Nelle avvertenze(pagina 9-10-11) è riportato: Interessi “Sulle somme dovute a titolo di IMU si applicano gli interessi al tasso legale;
gli interessi sono calcolati su base giornaliera con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del pagamento (art. 31, Regolamento Generale delle Entrate - deliberazione A.C. n. 66/2019). La misura degli interessi legali è fissata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi applicati nel presente Avviso di accertamento sono riportati nella Tabella riepilogativa”.
-A supporto delle controdeduzioni Roma capitale ha depositato:
1. Avviso di accertamento IMU 2015; 2.
Avviso di accertamento TASI 2015; 3. Avviso di accertamento TASI 2016; 4. Distinta di spedizione IMU 2015;
5. Avviso ricevimento raccomandata A/R rappr. leg. IMU 2015; 6. Avviso ricevimento raccomandata A/R sede leg. IMU 2015; 7. Distinta di spedizione TASI 2015; 8. Avviso ricevimento raccomandata A/R rappr. leg. TASI 2015; 9. Avviso ricevimento raccomandata A/R sede leg. TASI 2015; 10. Avviso ricevimento raccomandata A/R rappr. leg. TASI 2016; 11. Avviso ricevimento raccomandata A/R sede legale TASI 2016;
12. Prospetto cartella informatizzato AdER IMU 2015; 13. Prospetto cartella informatizzato AdER TASI 2015;
14. Prospetto cartella informatizzato AdER TASI 2016.
-C) Successivamente con memoria illustrativa la difesa della ricorrente in data 21.10.2025 ha contestato le relate di notifica depositate dall'Ente impositore e ribadito l'avvenuta formazione di giudicato in ordine all'omessa notifica degli atti presupposti con violazione del divieto di ne bis in idem;
-ha riepilogato che con ricorso iscritto al n. 16728/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Roma (DOC.
1), la società contribuente, assistita e difesa dallo stesso procuratore, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400006444000 notificata da DE, eccependo, tra gli altri,
l'omessa e/o inesistente e/o illegittima notifica degli atti Avviso di accertamento Ente n. 00000007032, Avviso di accertamento Ente n. 00000003655 e Avviso di accertamento Ente n. 00000003221, oggetto anche del presente giudizio. Avverso detta decisione, con ricorso iscritto al n. 3173/2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di II grado del Lazio, la contribuente proponeva appello limitatamente al solo capo relativo alle spese (DOC 3);
-non è stato proposto appello incidentale- né autonomo- entro il termine di 60 giorni dalla notifica, come risulta peraltro da schermata del fascicolo di appello (DOC. 4) e pertanto ne discende che la statuizione in ordine all'asserita notifica degli atti presupposti è assistita da giudicato, stante l'intervenuta acquiescenza da parte del Comune di Roma che avrebbe dovuto proporre appello incidentale – o autonomo - entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica dell'appello principale proposto dalla società odierna resistente e per effetto della mancata impugnazione entro i termini di legge da parte della soccombente, in applicazione del principio di ne bis in idem, è preclusa, a questa Corte, qualsivoglia accertamento in ordine alle asserite notifiche degli atti presupposti a quello di interesse, la cui nullità è già assistita da giudicato rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto A supporto del ricorso ha depositato copia del ricorso in appello avverso la sentenza n. 5838/2025, emessa a definizione del giudizio RGN 16728/2024, depositata in data 29/04/2025, non notificata, avente ad oggetto le stesse pretese tributarie oggetto del presente giudizio ed ha insistito nell'accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate nel ricorso e la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
D) All'udienza del giorno 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha per oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09720249129858639000 nei limiti della giurisdizione di questa Corte e con riferimento e in relazione ai seguenti atti prodromici:
1. Avviso di accertamento n. 00000007032, asseritamente notificata in data 11/12/20 contenente la pretesa di Roma Capitale per asserito omesso versamento di TASI 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di € 12.293,91;
2. Avviso di accertamento n. 00000003655, notificato il 15/10/2021, asseritamente notificata in data 15/10/20 contenente la pretesa di Roma Capitale per asserito omesso versamento di TASI 2016, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di € 10.897,38;
3. Avviso di accertamento n. 00000003221, asseritamente notificato in data 28/12/20 contenente la pretesa di Roma Capitale per asserito omesso versamento di IMU 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di € 246.980,49;
il tutto per un importo totale complessivo di € 268.648,33 di cui € 134.034,29 per imposte e tributi.
-1) Preliminarmente la presente controversia rientra tra quelle in cui è possibile conferire il mandato ad avvocato del libero foro ex art. 4 novies della L. 28/06/2019, n. 58 ha convertito in legge il D.L. 30/04/2019,
n. 34, che prevede: “Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.
-2) La Società ricorrente ha evidenziato che l'avviso di accertamento n. 7032, riferito a TASI anno 2015, di euro 12.293,80, l'avviso di accertamento n. 3655, riferito a TASI anno 2016, di euro 10.897,38 e l'avviso di accertamento n. 3221, riferito a IMU anno 2015, di euro 246.980,49 sono stati oggetto di impugnazione nell'ambito di altri giudizi tributari e che in particolare la decisione sulla mancata notifica degli avvisi prodromici sarebbe passata in giudicato con conseguente ne bis in idem.
In particolare il ricorso rgn. 16728/2024 depositato il 12/11/2024 avverso l'avviso Iscrizione ipotecaria n.
09776202400006444000 si è concluso con sentenza 5838/2025 emessa in data 11.4.2025 della CGT di primo grado di Roma sezione 36 che ha accolto il ricorso ed annullato l'atto impugnato. L'Appello del ricorrente alla Corte di Giustizia di 2° Lazio rgn 3173/2025) è attualmente pendente.
Orbene, non si rileva nella fattispecie la violazione del principio ne bis in idem tenuto conto che l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400006444000 TASI 2015 con sentenza della CGT 1° di Roma nr. 5838/2025 depositata il 29.04.2025 attiene a separato giudizio che non assume efficacia definitiva in questa sede. Innanzitutto la citata sentenza si riferisce alla validità ed efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ossia la specifica azione cautelare.
Inoltre in secondo luogo la citata decisione si basa motivazioni a carattere esclusivamente processuale per il tardivo deposito in quel giudizio della costituzione in giudizio e dei relativi allegati e relate di notifica degli atti prodromici da parte dell'Ente impositore Roma Capitale.
Vi si legge infatti: “Roma Capitale ha depositato la sua costituzione in giudizio in data 28 marzo 2025, allegando in atti documentazione in violazione del termine di venti giorni liberi previsto dall'art. 32 D. Lgs. 546/1992. La conseguenza di tale violazione è che questo IC adito deve stralciare dagli atti del giudizio tale documentazione, senza tenerne conto ai fini della decisione. In difetto di tale documentazione, non vi è la prova della notifica degli accertamenti prodromici all'atto impugnato”.
Invece in questo procedimento petitum e causa petendi sono attinenti alla legittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720249129858639000.
Non si rilevano pertanto profili di violazione del ne bis in idem sia perché questo giudizio riguarda l'impugnazione di un atto di natura ben diversa dal preavviso di iscrizione ipotecaria di natura cautelare, sia in quanto non vi è prova dell'intervenuta definizione di quel giudizio e di passaggio in giudicato della relativa decisione.
-3) Quanto al primo motivo di ricorso sull'omessa notifica degli atti sottesi, a fronte dell'allegazione della ricorrente di non aver ricevuto alcuna notifica degli avvisi prodromici all' intimazione di pagamento impugnata era onere dell'Ente impositore provare l'avvenuta notificazione di tali atti.
Tale onere risulta adempiuto in questo giudizio.
L'amministrazione ha fornito prova attraverso la copiosa documentazione depositata che gli avvisi di accertamento sono stati correttamente notificati nelle forme e nei termini di legge come da esauriente elenco riportato nelle controdeduzioni dell'Amministrazione capitolina che qui si richiamano.
Si rileva che le generiche confutazioni della Società riguardo alla mancata attestazione di conformità della documentazione depositata da parte resistente e i rilievi sulle relate di notifica non colgono nel segno e non risultano convincenti tenuto conto dell'efficacia delle attestazioni dell'incaricato postale e che nessuna relata fa riferimento alla consegna al portiere.
-4) Quanto ai rilievi di prescrizione del credito, si osserva che nella fattispecie i tributi oggetto degli atti prodromici si prescrivono nel termine di cinque anni, che non è decorso tra l'11/12/2020, il 15/10/2021 e il
28.12.2020, date di notifica degli avvisi di accertamento, e il 5/12/2024, data di notifica dell'intimazione impugnata, il termine di prescrizione non è decorso.
-5) Con l'ulteriore motivo di impugnazione la Società si duole della nullità dell'atto impugnato per incertezza- omessa indicazione della base di calcolo e illegittimità degli interessi”.
Il motivo relativo alla dedotta illegittimità degli interessi è parzialmente fondato limitatamente agli interessi di mora nel periodo di emergenza Covid durante la sospensione della riscossione.
La normativa d'emergenza emanata per fronteggiare l'epidemia da Covid-19 ha previsto alcune ipotesi moratoria nel pagamento dei debiti tributari scaduti.
Nella fattispecie assume rilievo la sospensione della riscossione del credito erariale prevista dall'art. 157 del D.L. n. 34/2020 e successive proroghe, in quanto ha autorizzato il mancato pagamento del tributo facendo venire meno il requisito della colpevolezza del contribuente durante il periodo di sospensione della riscossione per emergenza sanitaria.
La giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte ha approfondito la questione della maturazione degli interessi di un debito pecuniario tributario come segue: “… Sono interessi espressamente definiti "di mora", che conseguono ad un comportamento omissivo del debitore;
gli interessi moratori, come noto, differiscono dagli interessi legali, che sono dovuti "di pieno diritto" ai sensi dell'art. art. 1282 c.c. per il solo fatto dell'esistenza di un credito di denaro liquido ed esigibile. L'obbligazione di pagamento di interessi per ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie deriva invece da una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, presunzione posta dalla norma che prevede l'interesse di mora;
si tratta di presunzione che ammette la prova contraria, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto al debitore, anche in materia di obbligazioni tributarie, la facoltà di provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'impossibilità della prestazione dipende da causa a lui non imputabile (Cass. 11593/2007 e precedenti ivi citati). La Corte ritiene pertanto che durante il periodo di sospensione della riscossione non siano dovuti gli interessi di mora mancando il requisito della colpevolezza nel mancato pagamento. Tuttavia, sulle somme iscritte a ruolo sono comunque dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c. che, come visto, decorrono di pieno di diritto e prescindono dalla colpa del debitore”.
Conclusivamente, il Collegio respinta ogni altra deduzione ed eccezione da ritenere assorbita, accoglie parzialmente il ricorso del contribuente limitatamente agli interessi per il periodo dall'8.3.2020 al 31.3.2022, fine stato di emergenza, al tasso legale e non al tasso di mora, confermando nel resto la legittimità delle pretese.
Così orientata la decisione e in considerazione della novità della questione trattata e della parziale reciproca soccombenza, si ritengono ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 15 d.lgs n. 546/1992, per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione con riferimento al calcolo degli interessi. Respinge per il resto.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il giorno 13.11.2025
Il IC relatore (Margherita Mantini)
Il Presidente (Maria Laura Petrongari)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
MANTINI MARGHERITA, Relatore
SALARI TE, IC
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5577/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00123 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249129858639000 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11521/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: “in via principale, accertata l'omessa, illegittima, inesistente notifica degli atti indicati ai n.ri 1-3 della premessa e sottesi all'atto impugnato, ovvero l'intervenuta prescrizione dei tributi, sanzioni e interessi e/o decadenza nei termini indicati nel presente atto, annullare le stesse e dichiarare la non debenza degli importi richiesti;
- in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dalla ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario” ;
Resistente: -AdER:"- nel merito, accertare e dichiarare che l'attività di notifica degli accertamenti esecutivi ricade sull'ente impositore nonchè che le modalità di calcolo degli interessi di mora sono normativamente previsti e, per l'effetto, rigettare il ricorso, perché palesemente infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario";
- Roma Capitale: "rigettare il ricorso e confermare l'atto impugnato;
• condannare la parte ricorrente alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl con ricorso notificato in data 29/1/2025 ha ritualmente impugnato dinanzi a questa Corte l'intimazione di pagamento n. 09720249129858639000 di importo complessivo di € 278.968,79, emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma notificata in data
5/12/2024 a mezzo pec, nei limiti di giurisdizione e con riferimento ai seguenti atti:
1. Avviso di accertamento n. 00000007032, asseritamente notificato in data 11/12/20 contenente la pretesa di Roma Capitale per omesso versamento di TASI 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di € 12.293,91;
2. Avviso di accertamento n. 00000003655, notificato il 15/10/2021, asseritamente notificata in data 15/10/20 contenente la pretesa di Roma Capitale per omesso versamento di TASI 2016, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di € 10.897,38;
3. Avviso di accertamento n. 00000003221, asseritamente notificato in data 28/12/20 contenente la pretesa di Roma Capitale per omesso versamento di IMU 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di € 246.980,49;
per un importo totale complessivo di € 268.648,33 di cui € 134.034,29 per imposte e tributi.
Il ricorso è stato depositato presso la Corte in data 24.2.2025.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
-) nullità degli avvisi di accertamento indicati ai n.ri 1-3 della premessa del ricorso per omessa, illegittima ovvero inesistente e/o nullità dell'asserita notificazione;
-) prescrizione e decadenza ex art 25 DPR 602/1973 degli avvisi di accertamento presupposti all'atto impugnato stante l'omessa, illegittima ovvero inesistente notifica delle stesse;
-) decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex art 20, comma 3, D.Lgs 472/1997 e art. 2948, n.
4, c.c., relativamente alle sanzioni ed agli interessi di cui agli atti di recupero sottesi;
-) la nullità dell'atto impugnato per incertezza – omessa indicazione della base di calcolo, illegittimità degli interessi.
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate.
A supporto del ricorso ha depositato 1) Ricorso (rgn 16728/2024) 2) Sentenza (rgn 16728/2024) 3) Ricorso in appello (rgn 3173/2025) e notifica;
4) Fascicolo telematico (rgn 3173/2025)
B) Si è costituita in giudizio il 24.2.2025 la Agenzia delle Entrate Riscossione che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso instando per la sua reiezione, con vittoria di spese, confutando sia la doglianza relativa alla omessa e/o viziata notifica degli avvisi di accertamento sia quella relativa lalla possibilità di conferire il mandato ad litem in favore di avvocato appartenente al libero foro.
- Ha prodotto in atti sentenza favorevole all'Ufficio relativa al giudizio in cui sono stati impugnati gli stessi avvisi di accertamento impugnati in questa sede e la convenzione tra DE e Avvocatura Generale dello
Stato (doc. 3), richiamando il contenuto dell'articolo 1 comma 8 del D.L. 22.10.2016 n.193
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate
B.2) Si è costituita in giudizio in data 6.10.2025 Roma Capitale che ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e ha eccepito che:
-) gli avvisi di accertamento esecutivi di ufficio impugnati sono divenuti definitivi decorso il termine di 60 giorni dalla loro notifica e conseguentemente ai sensi della Legge 160/2019, l'Ente impositore ha affidato il relativo carico all'Agente della riscossione e ha allegato copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata come indicato sullo stesso avviso di ricevimento un cui è riportata l'esatta numerazione degli atti intestati al ricorrente, con relativa data di emissione. Proprio l'indicazione dei numeri dei provvedimenti ha lo scopo di consentire al ricevente di verificare, riguardo al contenuto, la corrispondenza tra quanto viene indicato sulla cartolina e quello che è il contenuto effettivo della busta e, pertanto, ciò consente di presentare all'Amministrazione finanziaria eventuali contestazioni nel caso in cui si riscontrino irregolarità, il succitato numero di raccomandata è riportato anche sul frontespizio dell'avviso IMU asseritamente non notificati, e degli avvisi TASI, laddove viene indicato anche il numero di protocollo che li identifica nonché la data di produzione degli atti medesimi. (Doc. cit. 1-2-3) ;
-la notifica dell'avviso di accertamento IMU relativo all'annualità 2015 è stata tempestivamente eseguita in data 15/12/2020 (data di consegna alle poste) (Doc. 4) con raccomandata n. 78801270608-2 (Doc. 5) presso la residenza del Rappresentante legale Signora Nominativo_1. In data 28/12/2020 l'agente postale ha consegnato il plico contenente gli avvisi nelle mani del destinatario (Doc. cit. 5).
-lo stesso avviso è stato notificato tempestivamente in data 15/12/2020, (data di consegna alle poste) (Doc. cit. 4) con raccomandata n. 78801270610-6 presso la sede legale, l'avviso è stata notificato il 28/12/2020
(Doc. 6).
-la notifica dell'avviso di accertamento TASI relativo all'annualità 2015 è stata tempestivamente eseguita in data 09/12/2020 (data di consegna alle poste) (Doc. 7) con raccomandata n. 78801266879-3 (Doc. 8) presso la residenza del Rappresentante legale Signora Nominativo_1. In data 11/12/2020 l'agente postale ha consegnato il plico contenente gli avvisi nelle mani del destinatario (Doc. cit. 8). Lo stesso avviso è stato notificato tempestivamente in data 09/12/2020, (data di consegna alle poste) (Doc. cit. 7) con raccomandata n. 78801266880-5 presso la sede legale, l'avviso è stata notificato in data 11/12/2020 (Doc. 9). -la notifica dell'avviso di accertamento TASI relativo all'annualità 2016 è stata tempestivamente eseguita con raccomandata n. 78548408474-8 presso la residenza del Rappresentante legale Signora Nominativo_1
. In data 18/10/2021 l'agente postale ha consegnato il plico contenente l'avviso nelle mani del destinatario (Doc. 10). Lo stesso avviso è stato notificato tempestivamente con raccomandata n.
78548408476-1 presso la sede legale, l'avviso è stato notificato in data 15/10/2021 (Doc. 11).
-in merito alla spedizione per raccomandata la Suprema Corte (sentenza n. 27/07/2001 N. 10284) afferma che “La lettera raccomandata o il telegramma – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento- costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze di spedizione e dell'originaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 dello stesso”
Si evidenzia che, sull' argomento, si è espressa con ordinanza n. 22897/2010 la Corte di Cassazione secondo cui “la lettera raccomandata o il telegramma, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente” (Cass. n.
22133/2004; Cass. n. 10284/2001; Cass. n. 10563/2003; Cass. n. 2401/2008)…L'art. 1335 Codice Civile ... prevede che gli atti ricettizi ”si reputano conosciuti al momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
-) gli avvisi regolarmente notificati, non impugnati e quindi definitivi sulla base degli avviso di accertamento da cui trae titolo l'iscrizione a ruolo alla quale fa riferimento l'avviso di presa in carico n.
69724999000017029000 per l'avviso IMU 2015, n. 69724999000016214000 per l'avviso TASI 2015 e n.
69724999000016215000 per l'avviso TASI 2016 (Doc. 12-13-14) relativo all'atto opposto può senz'altro intendersi ritualmente notificato, è da ritenersi infondata la censura ex adverso eccepita.
-) l'accertamento esecutivo d'ufficio IMU 2015 e TASI 2015-2016 contiene l'intimazione ad adempiere e reca l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
-)gli accertamenti acquistano efficacia di titolo esecutivo: • per le entrate tributarie - decorso il termine per la proposizione del ricorso • per le entrate extra-tributarie - decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto. Poiché la società ricorrente non ha provveduto al pagamento dell'imposta dovuta né ha presentato ricorso avverso l'avviso, l'ente, legittimamente ha richiesto l'imposta affidando il carico all'Agenzia delle entrate -Riscossione così come previsto dal comma 792 della legge 160/2019 che ha introdotto l'istituto dell'avviso di accertamento esecutivo quale modalità di riscossione coattiva dei tributi locali
-) Non è inoltre più previsto alcun termine di decadenza per l'inizio dell'espropriazione forzata a seguito di accertamento esecutivo, al di là dei termini di prescrizione. Pertanto, per il recupero coattivo il termine prescrizionale è decennale.
-) agli insufficienti versamenti d'imposta per l'anno d'imposta IMU 2015 e TASI 2015-2016 trova applicazione la sanzione del 30% dell'importo non versato entro i termini, così come previsto dall'art. 17 comma 1, D.
Lgs. n. 472/1997, confermato dall'art. 30 del Regolamento IUC del Comune di Roma. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi nella misura fissata dal regolamento generale delle entrate “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta [...] è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato [...]”, e che “chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte dall'art. 13, i versamenti dell'imposta è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato”. Roma Capitale, pertanto, in osservanza delle succitate disposizioni legislative e regolamentari, ha correttamente applicato la sanzione del 100% per omessa dichiarazione IMU 2015 e la sanzione del
30% per gli anni d'imposta TASI 2015- 2016 accertati, in considerazione del fatto che Parte ricorrente non ha versato l'imposta.
-) L'accertamento dei tributi locali è disciplinato dalla Legge del 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che ne ha uniformato la disciplina. In particolare la disciplina della gestione dei tributi locali è circoscritta tra il comma 158 e il comma 170 dell'art. 1 della L. n. 296/2006. L'art. 1, comma 165, disciplina la materia degli interessi applicabili ai tributi locali, stabilendo che i relativi tassi siano uguali per le ipotesi di versamento in ritardo dell'imposta da parte del contribuente e per le ipotesi di ritardati rimborsi nei confronti dei contribuenti.
Infatti, l'art. 1, comma 165, suddetto stabilisce che: “La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. In merito agli interessi applicati che il ricorrente ritiene illegittimi in quanto non è stato applicato la tabella di calcolo, ciò è smentito dagli avvisi di accertamento IMU/TASI 2015-2016 allegati. Nelle avvertenze(pagina 9-10-11) è riportato: Interessi “Sulle somme dovute a titolo di IMU si applicano gli interessi al tasso legale;
gli interessi sono calcolati su base giornaliera con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del pagamento (art. 31, Regolamento Generale delle Entrate - deliberazione A.C. n. 66/2019). La misura degli interessi legali è fissata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi applicati nel presente Avviso di accertamento sono riportati nella Tabella riepilogativa”.
-A supporto delle controdeduzioni Roma capitale ha depositato:
1. Avviso di accertamento IMU 2015; 2.
Avviso di accertamento TASI 2015; 3. Avviso di accertamento TASI 2016; 4. Distinta di spedizione IMU 2015;
5. Avviso ricevimento raccomandata A/R rappr. leg. IMU 2015; 6. Avviso ricevimento raccomandata A/R sede leg. IMU 2015; 7. Distinta di spedizione TASI 2015; 8. Avviso ricevimento raccomandata A/R rappr. leg. TASI 2015; 9. Avviso ricevimento raccomandata A/R sede leg. TASI 2015; 10. Avviso ricevimento raccomandata A/R rappr. leg. TASI 2016; 11. Avviso ricevimento raccomandata A/R sede legale TASI 2016;
12. Prospetto cartella informatizzato AdER IMU 2015; 13. Prospetto cartella informatizzato AdER TASI 2015;
14. Prospetto cartella informatizzato AdER TASI 2016.
-C) Successivamente con memoria illustrativa la difesa della ricorrente in data 21.10.2025 ha contestato le relate di notifica depositate dall'Ente impositore e ribadito l'avvenuta formazione di giudicato in ordine all'omessa notifica degli atti presupposti con violazione del divieto di ne bis in idem;
-ha riepilogato che con ricorso iscritto al n. 16728/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Roma (DOC.
1), la società contribuente, assistita e difesa dallo stesso procuratore, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400006444000 notificata da DE, eccependo, tra gli altri,
l'omessa e/o inesistente e/o illegittima notifica degli atti Avviso di accertamento Ente n. 00000007032, Avviso di accertamento Ente n. 00000003655 e Avviso di accertamento Ente n. 00000003221, oggetto anche del presente giudizio. Avverso detta decisione, con ricorso iscritto al n. 3173/2025 della Corte di Giustizia
Tributaria di II grado del Lazio, la contribuente proponeva appello limitatamente al solo capo relativo alle spese (DOC 3);
-non è stato proposto appello incidentale- né autonomo- entro il termine di 60 giorni dalla notifica, come risulta peraltro da schermata del fascicolo di appello (DOC. 4) e pertanto ne discende che la statuizione in ordine all'asserita notifica degli atti presupposti è assistita da giudicato, stante l'intervenuta acquiescenza da parte del Comune di Roma che avrebbe dovuto proporre appello incidentale – o autonomo - entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica dell'appello principale proposto dalla società odierna resistente e per effetto della mancata impugnazione entro i termini di legge da parte della soccombente, in applicazione del principio di ne bis in idem, è preclusa, a questa Corte, qualsivoglia accertamento in ordine alle asserite notifiche degli atti presupposti a quello di interesse, la cui nullità è già assistita da giudicato rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto A supporto del ricorso ha depositato copia del ricorso in appello avverso la sentenza n. 5838/2025, emessa a definizione del giudizio RGN 16728/2024, depositata in data 29/04/2025, non notificata, avente ad oggetto le stesse pretese tributarie oggetto del presente giudizio ed ha insistito nell'accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate nel ricorso e la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
D) All'udienza del giorno 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha per oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09720249129858639000 nei limiti della giurisdizione di questa Corte e con riferimento e in relazione ai seguenti atti prodromici:
1. Avviso di accertamento n. 00000007032, asseritamente notificata in data 11/12/20 contenente la pretesa di Roma Capitale per asserito omesso versamento di TASI 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di € 12.293,91;
2. Avviso di accertamento n. 00000003655, notificato il 15/10/2021, asseritamente notificata in data 15/10/20 contenente la pretesa di Roma Capitale per asserito omesso versamento di TASI 2016, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di € 10.897,38;
3. Avviso di accertamento n. 00000003221, asseritamente notificato in data 28/12/20 contenente la pretesa di Roma Capitale per asserito omesso versamento di IMU 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione di € 246.980,49;
il tutto per un importo totale complessivo di € 268.648,33 di cui € 134.034,29 per imposte e tributi.
-1) Preliminarmente la presente controversia rientra tra quelle in cui è possibile conferire il mandato ad avvocato del libero foro ex art. 4 novies della L. 28/06/2019, n. 58 ha convertito in legge il D.L. 30/04/2019,
n. 34, che prevede: “Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.
-2) La Società ricorrente ha evidenziato che l'avviso di accertamento n. 7032, riferito a TASI anno 2015, di euro 12.293,80, l'avviso di accertamento n. 3655, riferito a TASI anno 2016, di euro 10.897,38 e l'avviso di accertamento n. 3221, riferito a IMU anno 2015, di euro 246.980,49 sono stati oggetto di impugnazione nell'ambito di altri giudizi tributari e che in particolare la decisione sulla mancata notifica degli avvisi prodromici sarebbe passata in giudicato con conseguente ne bis in idem.
In particolare il ricorso rgn. 16728/2024 depositato il 12/11/2024 avverso l'avviso Iscrizione ipotecaria n.
09776202400006444000 si è concluso con sentenza 5838/2025 emessa in data 11.4.2025 della CGT di primo grado di Roma sezione 36 che ha accolto il ricorso ed annullato l'atto impugnato. L'Appello del ricorrente alla Corte di Giustizia di 2° Lazio rgn 3173/2025) è attualmente pendente.
Orbene, non si rileva nella fattispecie la violazione del principio ne bis in idem tenuto conto che l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400006444000 TASI 2015 con sentenza della CGT 1° di Roma nr. 5838/2025 depositata il 29.04.2025 attiene a separato giudizio che non assume efficacia definitiva in questa sede. Innanzitutto la citata sentenza si riferisce alla validità ed efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ossia la specifica azione cautelare.
Inoltre in secondo luogo la citata decisione si basa motivazioni a carattere esclusivamente processuale per il tardivo deposito in quel giudizio della costituzione in giudizio e dei relativi allegati e relate di notifica degli atti prodromici da parte dell'Ente impositore Roma Capitale.
Vi si legge infatti: “Roma Capitale ha depositato la sua costituzione in giudizio in data 28 marzo 2025, allegando in atti documentazione in violazione del termine di venti giorni liberi previsto dall'art. 32 D. Lgs. 546/1992. La conseguenza di tale violazione è che questo IC adito deve stralciare dagli atti del giudizio tale documentazione, senza tenerne conto ai fini della decisione. In difetto di tale documentazione, non vi è la prova della notifica degli accertamenti prodromici all'atto impugnato”.
Invece in questo procedimento petitum e causa petendi sono attinenti alla legittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720249129858639000.
Non si rilevano pertanto profili di violazione del ne bis in idem sia perché questo giudizio riguarda l'impugnazione di un atto di natura ben diversa dal preavviso di iscrizione ipotecaria di natura cautelare, sia in quanto non vi è prova dell'intervenuta definizione di quel giudizio e di passaggio in giudicato della relativa decisione.
-3) Quanto al primo motivo di ricorso sull'omessa notifica degli atti sottesi, a fronte dell'allegazione della ricorrente di non aver ricevuto alcuna notifica degli avvisi prodromici all' intimazione di pagamento impugnata era onere dell'Ente impositore provare l'avvenuta notificazione di tali atti.
Tale onere risulta adempiuto in questo giudizio.
L'amministrazione ha fornito prova attraverso la copiosa documentazione depositata che gli avvisi di accertamento sono stati correttamente notificati nelle forme e nei termini di legge come da esauriente elenco riportato nelle controdeduzioni dell'Amministrazione capitolina che qui si richiamano.
Si rileva che le generiche confutazioni della Società riguardo alla mancata attestazione di conformità della documentazione depositata da parte resistente e i rilievi sulle relate di notifica non colgono nel segno e non risultano convincenti tenuto conto dell'efficacia delle attestazioni dell'incaricato postale e che nessuna relata fa riferimento alla consegna al portiere.
-4) Quanto ai rilievi di prescrizione del credito, si osserva che nella fattispecie i tributi oggetto degli atti prodromici si prescrivono nel termine di cinque anni, che non è decorso tra l'11/12/2020, il 15/10/2021 e il
28.12.2020, date di notifica degli avvisi di accertamento, e il 5/12/2024, data di notifica dell'intimazione impugnata, il termine di prescrizione non è decorso.
-5) Con l'ulteriore motivo di impugnazione la Società si duole della nullità dell'atto impugnato per incertezza- omessa indicazione della base di calcolo e illegittimità degli interessi”.
Il motivo relativo alla dedotta illegittimità degli interessi è parzialmente fondato limitatamente agli interessi di mora nel periodo di emergenza Covid durante la sospensione della riscossione.
La normativa d'emergenza emanata per fronteggiare l'epidemia da Covid-19 ha previsto alcune ipotesi moratoria nel pagamento dei debiti tributari scaduti.
Nella fattispecie assume rilievo la sospensione della riscossione del credito erariale prevista dall'art. 157 del D.L. n. 34/2020 e successive proroghe, in quanto ha autorizzato il mancato pagamento del tributo facendo venire meno il requisito della colpevolezza del contribuente durante il periodo di sospensione della riscossione per emergenza sanitaria.
La giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte ha approfondito la questione della maturazione degli interessi di un debito pecuniario tributario come segue: “… Sono interessi espressamente definiti "di mora", che conseguono ad un comportamento omissivo del debitore;
gli interessi moratori, come noto, differiscono dagli interessi legali, che sono dovuti "di pieno diritto" ai sensi dell'art. art. 1282 c.c. per il solo fatto dell'esistenza di un credito di denaro liquido ed esigibile. L'obbligazione di pagamento di interessi per ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie deriva invece da una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, presunzione posta dalla norma che prevede l'interesse di mora;
si tratta di presunzione che ammette la prova contraria, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto al debitore, anche in materia di obbligazioni tributarie, la facoltà di provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'impossibilità della prestazione dipende da causa a lui non imputabile (Cass. 11593/2007 e precedenti ivi citati). La Corte ritiene pertanto che durante il periodo di sospensione della riscossione non siano dovuti gli interessi di mora mancando il requisito della colpevolezza nel mancato pagamento. Tuttavia, sulle somme iscritte a ruolo sono comunque dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c. che, come visto, decorrono di pieno di diritto e prescindono dalla colpa del debitore”.
Conclusivamente, il Collegio respinta ogni altra deduzione ed eccezione da ritenere assorbita, accoglie parzialmente il ricorso del contribuente limitatamente agli interessi per il periodo dall'8.3.2020 al 31.3.2022, fine stato di emergenza, al tasso legale e non al tasso di mora, confermando nel resto la legittimità delle pretese.
Così orientata la decisione e in considerazione della novità della questione trattata e della parziale reciproca soccombenza, si ritengono ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 15 d.lgs n. 546/1992, per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione con riferimento al calcolo degli interessi. Respinge per il resto.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il giorno 13.11.2025
Il IC relatore (Margherita Mantini)
Il Presidente (Maria Laura Petrongari)