Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8838 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Aula B 0 8 83 8 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. dr. Vincenzo Mileo Presidente R.G.n. 19948/1999 Consigliere Cron. 24098 dr. Bruno D'AN Rep.dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Consigliere rel.Ud. 28.02.2002dr. Donato Figurelli dr. Attilio Celentano Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: Di OM OM, D'NZ UI OS, IR ZI e IA AN, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Miche- le Prisco e con il medesimo elettivamente domiciliati in Roma alla via Comandini n. 30 c/o il prof. Antonio Trocchia, ricorrenti;
B 889 CON TRO Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente o separata- - 1 - mente, dagli avv. Carlo De Angelise Michele Di Lullo, come da procura speciale in calce alla copia notifica- ta del ricorso, e con i medesimi elettivamente domicilia- to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatu- ra Centrale dell'Istituto medesimo, resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di LA in data 7 15 ottobre 1998, n. 1174/98, n. 129/96 R.G. - Lavoro;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 28 febbraio 2002; ill udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'ac- coglimento del ricorso. - 2 - Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 28 febbraio 1996 i signori Dome- nico Di OM, UI OS D'NZ, ZI IR ed AN IA proponevano appello avverso la sentenza del Pretore di LA (NA) del 22 marzo 1995, con la quale era stata rigettata la domanda tesa ad ottenere la rivalutazio- ne e gli interessi su ratei di pensione tardivamente riscossi. Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di LA di- chiarava la nullità del ricorso introduttivo e compensava le spese. Osservava il Tribunale che sussisteva nullità del mandato re- lativo al ricorso di primo grado, pur alla luce dell'inte- grazione apportata alla fine del comma III dell'art. 83 c. p.c. dalla legge 27 maggio 1997 n. 141. Infatti il ricorso al Pretore era munito di mandato al difensore apposto su di un foglio materialmente congiunto all'atto, senza che tale foglio contenesse necessariamente l'indicazione del relativo procedimento. Dalla lettera della legge n. 141 cit. veniva, invero, in evidenza che la procura rilasciata su foglio sepa- rato dovesse essere unita all'atto "cui si riferisce", con ciò indicando un "riferimento" che non può soltanto essere quello materiale della sua unione all'atto, ma che sia invece esplicito e non controvertibile. Trattavasi di nullità rilevabile di ufficio in ogni stato e - 3 - grado del giudizio, e non sanata con il mandato per il gra- vame. La procura in esame era anche priva della data di rilascio. Avverso detta sentenza i signori Di OM, D'NZ, IR e IA hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141, e comunque violazione dell'art. 1 suindi- cato, i ricorrenti deducono che, in forza del richiamato inter- рото vento legislativo, la procura rilasciata su foglio separato e congiunto all'atto cui accede con qualsiasi mezzo materiale e quindi anche con punti metallici, come nella fattispecie va considerata come apposta in calce, onde a nessun effetto (e neppure al fine della verifica della sua specialità) è possibile distinguere tra procura in calce in senso proprio e procura rilasciata su foglio separato. Il ricorso è fondato, valendo il seguente principio anche per il giudizio di merito. Come, invero, questa Corte ha ritenuto (Cass. S.U. 10 marzo 1998 n. 2646), quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presentano a margine o in calce ovvero in foglio separato --4- ad essi unito materialmente una procura rilasciata al di- fensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura salvo deve consi che dal suo testo non si rilevi il contrario - derarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art. 365 c.p.c. anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, deponendo per la validità di siffatta procura l'art. 83 c.p.c. (nella nuova formulazione risultante dall'art.l della legge 27 maggio 1997 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argo- menti per ritenere che la posizione topografica della procura (il cui rilascio può ora avvenire oltrechè in calce e a pargine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto material- mente all'atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la cer- tezza della provenienza dalla parte del potere di rappresen- tanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede;
senza che per contro, in sede di legittimità, considerato il carattere pre- valentemente (ancorchè non esclusivamente) privato degli in- teressi regolati dal codice di rito con le disposizioni con- cernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo dell'autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenu to conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costi - 5- tuzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, ed esprimentesi in materia, nella libera scelta del difensore operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunziazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ra- gione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa тфиль della parte non giustificato da esigenze di tutela della data delk procura si evince dal contestocontroparte. La data dell del riveso procura A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata, di tal che essa, con l'accoglimento del ricorso, deve essere cassata com rinvio ad altro giudice, indicato nella Corte di appello di Napoli, che provvederà anche in or- dine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2002. Il Presidente (dr. Vincenzo Mileo) incenzo M iles محسن - 6 - Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) "Joneto Fail " Aus fa lle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 1.8.6.1.11.2002 CANCELLIERE KardVivere sin D L L L E G 1 E G A E - 1 3 - 8 . 7 N 3 3 5 O I T I T D S R S L T E O E A I ' R I . D 1 N A L 0 R G T I E O D , S R E G N A P S O A I , E A S T S S A O , D A O D I B L L T O D I P S M E E A N T E S -7. -