Decreto cautelare 16 maggio 2024
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01332/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02349/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2349 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
WI RE Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
A.R.P.A.C., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
ET GR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. 25873 del 29/04/2024, con il quale il Comune di Sorrento, vista la petizione avanzata da alcuni cittadini, ha disposto, per ulteriori 30 giorni, la sospensione dei lavori di realizzazione della nuova stazione radio base NA408, con decorrenza dalla perdita di efficacia della sospensione già disposta, per le medesime ragioni, con provvedimento prot. 21335 del 03/04/2024;
per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da WI RE S.p.a. il 26/09/2024 e depositati in giudizio l’8/10/2024:
a) del provvedimento prot. 65551 del 13/09/2024, con il quale l’autorità comunale, a fronte del riscontro di alcuni abusi all’interno della particella catastale nella quale è compresa l’area destinata alla realizzazione della nuova stazione radio base NA408, ha disposto il ritiro in autotutela dell’autorizzazione, ex art. 44 CCE, di cui alla determinazione n.1577 del 12/10/2023, formatasi all’esito di conferenza di servizi;
b) per quanto possa occorrere, della presupposta comunicazione di avvio del procedimento del 19/07/2024, con contestuale, ennesima, sospensione lavori ex art. 27, co.3, D.P.R. 380/2001;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e del Comune di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa NN TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso notificato il 15/05/2024 e depositato in giudizio in pari data, impugna il provvedimento prot. 25873 del 29/04/2024, con il quale il Comune di Sorrento, vista la petizione avanzata da alcuni cittadini, ha disposto, per ulteriori 30 giorni (sino, quindi, al 02/06/2024), la sospensione dei lavori di realizzazione della nuova stazione radio base NA408, con decorrenza dalla perdita di efficacia della sospensione già disposta (di trenta giorni), per le medesime ragioni, con provvedimento prot. 21335 del 03/04/2024.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE DELL’ART. 21 QUATER L.241/90 – INSUSSISTENZA DI GRAVI RAGIONI PER DISPORRE LA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL TITOLO SOTTOPOSTO AD AVVIO DI AUTOTUTELA – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Con decreto cautelare n. 1004 del 16/05/2024, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche, fissando al 5 giugno 2024, nel rispetto dei termini posti dall’art. 55 cpa, la Camera di Consiglio per la trattazione collegiale dell’ordinaria domanda cautelare, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che l’articolo 56 c.p.a. consente l’emanazione di misure cautelari monocratiche esclusivamente “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” – la quale, a fortiori e necessariamente nei casi contemplati dall’articolo 56, comma 4, è quella “di cui all’articolo 55, comma 5”: ossia la “prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso” – che, nella specie, è quella che si provvede a fissare in dispositivo;
Ritenuto, pertanto, che la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d’urgenza inaudita altera parte, normativamente postula – in punto di periculum in mora – l’effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che, ut supra, deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l’ordinario scrutinio collegiale sull’istanza cautelare; nonché, in punto di fumus boni iuris, quantomeno la non evidenza di una sua radicale insussistenza;
Ritenuto che, nel caso in esame, il pregiudizio dedotto dalla parte istante non risulta connotato, nell’intervallo temporale anzidetto, dai suddetti caratteri di gravità, irreversibilità e irreparabilità, potendo peraltro il Collegio chiamato a conoscere a breve dell’istanza cautelare nel contraddittorio delle parti – qualora ritenesse di accogliere detta istanza – disporre le eventuali misure che dovesse ritenere opportune;
Ritenuto, in particolare, che, al fine di sostenere la richiesta cautelare, la società ricorrente fa riferimento, in modo solo generico, al fatto che “in concomitanza del periodo estivo”, essa avrebbe “urgente necessità di riprendere le lavorazioni sin da subito, senza neanche un giorno di ulteriore ritardo”, per essere il Comune di Sorrento “interessato da notevole affluenza turistica, che si incrementa a dismisura da giugno in poi”, e tanto al fine di “ultimare l’impianto in tempo utile e, quindi, di fronteggiare i deficit di copertura (derivanti da un eccessivo volume di traffico, sin d’ora riscontrato) senza posticipare la ripresa dei lavori alla naturale scadenza dell’illegittima sospensione”;
Ritenuto che il cui tempo residuo dalla contestata sospensione è di poco più di due settimane, e che nel bilanciamento degli opposti interessi appare prevalente quello di cui è portatore l’ente pubblico;
Ritenuto, pertanto e conclusivamente, che – avuto prevalente riguardo al periculum in mora, e restando perciò allo stato sostanzialmente impregiudicata ogni definitiva valutazione in punto di fumus boni iuris, da riservare eminentemente alla cognizione del Collegio – difetta quantomeno una delle due condizioni (da ravvisare, appunto, soprattutto in un qualificato periculum in mora), affinché possa concedersi l’invocata misura cautelare monocratica; ”
Il 23/05/2024, si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 30/05/2024, si è costituito in giudizio il Comune di Sorrento, depositando una memoria di costituzione, nella quale, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, “ atteso che all’indomani del 02.06.2024 l’azione cautelare dell’Ente avrà perso efficacia ”, nonché per omessa impugnazione del provvedimento prot. n. 21335/2024, atteso che “ Il provvedimento ora impugnato da c.p. ha configurato la mera “proroga” del termine di sospensione già indicato nel precedente provvedimento ex art.21quater L.n.241/1990 con il quale la PA dava atto della necessità di operare verifiche in relazione all’intervento in esame ”, e, nel merito, ha eccepito la infondatezza de ricorso, concludendo per l’inammissibilità/infondatezza del ricorso e dell’istanza cautelare.
Nella Camera di Consiglio del 05/06/2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, il difensore di parte ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo essendo venute meno le esigenze cautelari e occorrendo attendere eventuali ulteriori provvedimenti del Comune, quindi il Tribunale, in assenza di opposizione, ha disposto la cancellazione della presente causa dal ruolo della Camera di Consiglio.
Con motivi aggiunti notificati il 26/09/2024 e depositati in giudizio l’08/10/2024, la Società ricorrente ha impugnato a) il provvedimento prot. 65551 del 13/09/2024, con il quale l’autorità comunale, a fronte del riscontro di alcuni abusi all’interno della particella catastale nella quale è compresa l’area destinata alla realizzazione della nuova stazione radio base NA408, ha disposto il ritiro in autotutela dell’autorizzazione, ex art. 44 CCE, di cui alla determinazione n.1577 del 12/10/2023, formatasi all’esito di conferenza di servizi sull’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 D.lgs. n.° 259/2003 (già art.87 del Codice 2003) per la realizzazione di una nuova S.R.B. WI RE S.p.A. (Rif. Catastali Stazione Radio Base: Comune di Sorrento (NA) – Via Nastro Verde N.C.T. del Comune di Sorrento – Foglio n° 6, Particella n° 1361); b) per quanto possa occorrere, la presupposta comunicazione di avvio del procedimento del 19/07/2024, con contestuale, ennesima, sospensione lavori ex art. 27, co.3, D.P.R. 380/2001; c) tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, chiedendo l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e l’annullamento degli atti impugnati con i motivi aggiunti, previa sospensione cautelare della loro efficacia.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti deduce:
I. VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NONIES L.241/90 - INSUSSISTENZA DELLA LEGALITA’ VIOLATA - INSUSSISTENZA DI INTERFERENZA COSTRUTTIVA TRA GLI ABUSI E LA STAZIONE RADIO BASE, O COMUNQUE INCONFIGURABILITA’ DEGLI ABUSI - VIOLAZIONE DELLE GARAZIE PARTECIPATIVE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE E SVIAMENTO -.
Il 19/10/2024, il Comune di Sorrento ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha ribadito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso introduttivo, per le ragioni già illustrate nella memoria di costituzione versata in atti il 30/05/2024, nonché ha eccepito l’infondatezza dei motivi aggiunti, concludendo per l’inammissibilità/infondatezza del ricorso, dei motivi aggiunti, e dell’istanza cautelare.
Ad esito della Camera di Consiglio del 24/10/2024, con ordinanza cautelare n. 2121 del 25/10/2024, questa Sezione, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la data della discussione del merito del ricorso alla udienza pubblica del 22 maggio 2025, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che le esigenze cautelari prospettate, con i motivi aggiunti notificati il 26/09/2024 e depositati in giudizio l’8/10/2024, dalla parte ricorrente (secondo la quale “l’urgente ripresa delle lavorazioni, con successiva attivazione del segnale, è indispensabile a garantire la capillarità ed efficienza del servizio nell’ambito territoriale di riferimento, come noto caratterizzato da un’affluenza turistica particolarmente intensa, non solo nei periodi estivi.”) possono, nel particolare caso di specie, essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anche considerato che la questione relativa alla connessione/interferenza tra le opere abusive riscontrate dall’A.C. resistente e l’area oggetto dell’intervento de quo necessita l’approfondimento proprio della sede di merito ”.
Il 14/04/2025, il Comune di Sorrento ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha insistito per l’inammissibilità/infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
Il 30/04/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, nella quale ha ribadito “ che si è determinata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento, oramai inefficace, con il quale è stata a suo tempo disposta una proroga della sospensione lavori, per ulteriori 30 giorni, con decorrenza dal 29.04.2024 ”, ed ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati con i motivi aggiunti, ferma la decisione preliminare da rendere nel parallelo giudizio N.R.G. 459/25.
Nella pubblica udienza del 22/05/2025, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 27/11/2025, in quanto collegata al ricorso N.R.G. 459/2025.
Il 24/10/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha ribadito che “ Il presente giudizio presenta legami di connessione con quello instaurato dal Sig. NO (locatore dell’area destinata alla nuova s.r.b.), avente ad oggetto i provvedimenti repressivi illegittimamente assunti, verso il proprietario del fondo, per ordinare la rimozione dei preesistenti abusivi. Premesso che WI RE ha ritualmente spiegato intervento ad adiuvandum nel giudizio NRG 459/2025, emerge con evidenza che le sorti del presente contenzioso sono in parte legate alla statuizione che il TAR dovrà rendere, in via logicamente preliminare, nel giudizio instaurato dal locatore. Delle due l’una: qualora dovesse essere accertata, in accoglimento del ricorso promosso dal locatore, l’insussistenza dei divisati abusi, emergerebbe de plano l’illegittimità, per assenza di legalità violata, del “ritiro in autotutela” dell’autorizzazione ex art. 44 CCE, disposto nei confronti del gestore di telefonia; in caso contrario, invece, la valutazione sul legittimo esercizio dell’autotutela decisoria dovrebbe tener conto, in maniera assorbente, dell’insanabile difetto di istruttoria e di motivazione imputabile all’amministrazione - che avrebbe dovuto indagare, già in sede procedimentale e nel contraddittorio con il gestore, l’interferenza costruttiva tra gli abusi stessi e la realizzanda infrastruttura di rete -, potendosi ipotizzare, solo in via di estremo subordine, una verificazione, ex art. 66 cpa, finalizzata ad appurare l’assenza di interferenza costruttiva tra gli abusi e la nuova infrastruttura di rete ”, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati con motivi aggiunti, “ Ferma l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, nonché ferma la decisione preliminare da rendere nel parallelo giudizio NRG 459/25 ”.
Nella pubblica udienza del 27/11/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso introduttivo del giudizio è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti proposti in corso di causa sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio - avverso il provvedimento prot. 25873 del 29/04/2024, recante in oggetto “ Proroga sospensione d’ufficio in autotutela della Determinazione n. 1577 del 12/10/2023 relativa alla realizzazione di una nuova stazione radio base WI RE S.p.A. situata nel comune di Sorrento alla Via Nastro Verde – località Priora – Impianto denominato “NA408 Priora ”, con il quale il Comune di Sorrento, vista la petizione avanzata da alcuni cittadini avente ad oggetto “ le gravi conseguenze per la salute pubblica derivanti dalla realizzazione di nuova S.R.B. ”, ha disposto la proroga della sospensione d’ufficio in autotutela dei lavori di realizzazione della nuova S.R.B. WI di 30 giorni successivi alla scadenza della prima sospensione già disposta, per le medesime ragioni, con provvedimento prot. 21335 del 03/04/2024 (sino, quindi, al 02/06/2024) - è diventato, nelle more del giudizio, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il provvedimento impugnato perso efficacia alla data del 03/06/2024, come rilevato sia dalla stessa parte ricorrente che dal Comune resistente. Ciò in disparte l’originaria inammissibilità del ricorso per la omessa impugnazione del presupposto provvedimento di sospensione prot. 21335 del 03/04/2024, da ritenersi, quindi, ormai consolidato.
2. - I motivi aggiunti - avverso il provvedimento prot. 65551 del 13/09/2024, recante in oggetto “ Revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii della Determinazione n. 1577 del 12/10/2023 relativa alla realizzazione di una nuova stazione radio base WI RE S.p.A. situata nel comune di Sorrento alla Via Nastro Verde – località Priora – Impianto denominato “NA408 Priora ”, con il quale l’Autorità Comunale resistente, a fronte del riscontro di alcuni abusi all’interno della particella catastale nella quale è compresa l’area destinata alla realizzazione della nuova stazione radio base NA408 (trattasi di: “ 1. un deposito di attrezzi agricoli di vecchia realizzazione di dimensione di circa 2,90mx2,90m e altezza di circa 2,15m, posizionato sul sottostante terrazzamento. Si precisa che il manufatto è in lamiera con struttura in legno infissa nel terreno privi di pavimentazione e porta d’ingresso. Lo stesso non risulta accatastato e per lo stesso non sono stati riscontrati titoli edilizi e paesaggistici; 2. opere di contenimento di porzione del terrazzamento oggetto dell’istallazione dell’antenna e di porzione del terrazzamento su stradina comunale pedonale realizzate con pali in legno, tondini metallici e fogli in membrana bugnata senza l’utilizzo di legante e di materiale lapideo; 3. parapetto in legno su piccola rampa in terra battuta tra il terrazzamento oggetto dell’istallazione dell’antenna e il terrazzamento sottostante ”), ha disposto la revoca ( rectius annullamento) in autotutela, ai sensi dell’art. 21- nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii, dell’autorizzazione, ex art. 44 CCE, di cui alla determinazione n.1577 del 12/10/2023, formatasi all’esito di conferenza di servizi - sono infondati nel merito e, pertanto, devono essere respinti.
2.1. - Con un unico pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente - essenzialmente - lamenta che “ Con il provvedimento da ultimo assunto il Comune ha ritenuto sussistente il presupposto della “legalità violata” in ragione dell’accertamento di alcuni preesistenti abusi (3, di modestissima portata, casotto agricolo, opere di contenimento terra, staccionata in legno su rampa) riscontrati all’interno della particella catastale che “ingloba” l’area destinata alla realizzazione della stazione radio base, abusi che, a dire della PA, avrebbero dovuto essere segnalati dal gestore negli elaborati tecnici annessi all’ istanza ex art. 44 CCE, con conseguente imputabilità al gestore di una falsa rappresentazione giuridicamente rilevante ai fini dell’autotutela decisoria.
In altri termini, secondo l’amministrazione, condizione imprescindibile per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 44 CCE sarebbe ex se rappresentata dalla “completa” conformità urbanistica dell’immobile indicato nell’istanza (nel caso di specie costituito dal fondo agricolo di cui alla p.lla catastale n.1361, mapp.6, piccolissima parte del quale destinato alla s.r.b.). ”, nel mentre, “ Secondo indirizzo consolidato, la mera preesistenza di abusi non impedisce il rilascio di un nuovo titolo ad aedificandum quando, come nel caso di specie, a prescindere dalle “affinità catastali”, non possa dirsi sussistente una reale “interferenza costruttiva” tra la nuova opera e gli abusi stessi ”, evidenziando, in particolare, che “ Nel caso concreto, come emerso dagli approfondimenti espletati dal tecnico incaricato dalla WI RE (doc. n.5):
1) il “deposito attrezzi” si trova addirittura su di una particella (n.343) diversa da quella interessata dall’intervento (n.1361), non riuscendosi neanche ad immaginare come potrebbe sussistere, rispetto a tale elemento, un’interferenza costruttiva con l’impianto; d’altronde, si è informalmente avuta notizia del fatto che il proprietario già avrebbe spontaneamente rimosso il piccolo manufatto.
2) le opere di contenimento, che costeggiano la stradina pedonale, rappresentano piuttosto delle recinzioni a difesa della proprietà per evitare fuoriuscite di terra, non aventi alcuna funzione strutturale rispetto all’area oggetto di intervento.
3) non è dato comprendere, data l’inverosimiglianza della circostanza, in che modo possa influire sulla realizzazione dell’impianto una semplice staccionata in legno collocata su di una rampa di collegamento tra i vari terrazzamenti che interessano la particella .”.
Aggiunge, inoltre, che “ neanche dovrebbe essere indagata da questo Giudice la questione dell’interferenza costruttiva, posto che gli ipotetici abusi, con particolare riguardo alle opere di contenimento del terreno, si correlano a manufatti pacificamente realizzabili in regime di edilizia libera ”.
Infine, lamenta, da un punto di vista formale/procedimentale, che “ In seguito alla comunicazione di avvio ex art. 7 L.241/90, l’amministrazione era giuridicamente tenuta, in sede di motivazione, a spiegare le concrete ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni ”, mentre “ Nel caso di specie, come evidente, l’amministrazione, nel corpo del provvedimento finale, si è limitata a ritenere le osservazioni addotte non meritevoli di accoglimento, senza spiegarne la ragione ”.
Tutte le predette censure sono infondate.
Occorre, anzitutto, premettere che il gravato provvedimento di annullamento d’ufficio è adeguatamente motivato, anche per relationem attraverso il rinvio alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 44776 del 19/07/2024, come di seguito riportato:
« CONSIDERATO che:
Nell’istanza prot. n. 24192 del 15 maggio 2023 nulla viene indicato sulla legittimità urbanistica dell’area sulla quale è stata proposta l’installazione dell’antenna;
Dal sopralluogo effettuato in data 18/07/2024 è emerso invece, come sopra indicato la presenza di opere e di un manufatto abusivo la cui realizzazione è precedente alla presentazione dell’istanza;
L’istruttoria dell’istanza pertanto si è basata su dichiarazioni mendaci e falsi presupposti in quanto non è legittimo approvare interventi edilizi su siti o immobili gravati da una non conformità urbanistica;
Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare la nullità e l’inefficacia della pratica in quanto la Determinazione n. 1577 del 12/10/2023 relativa alla realizzazione di una nuova stazione radio base WI RE S.p.A. situata nel comune di Sorrento alla Via Nastro Verde – località Priora – Impianto denominato “NA408 Priora” risulta non conforme all'interesse pubblico, adottato su informazioni errate ;”… “ RITENUTO che sussistano i presupposti per la revoca in autotutela dell’autorizzazione ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990; VALUTATA la necessità di tutelare l'interesse pubblico prevalente rispetto all’interesse privato del destinatario del provvedimento; ”.
Occorre, altresì, premettere che il connesso giudizio N.R.G. 459/2025, instaurato dal locatore dell’area destinata alla nuova S.R.B., è stato definito da questa Sezione con la sentenza n. 483 del 23/01/2026, che ha respinto il ricorso introduttivo avverso l’ordinanza di demolizione n. 218 del 13 settembre 2024, adottata ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, e ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti proposti avverso l’atto di declaratoria della inefficacia/nullità della CILA.
Tutto ciò premesso, va, anzitutto, respinta la doglianza di parte ricorrente secondo cui “ gli ipotetici abusi, con particolare riguardo alle opere di contenimento del terreno, si correlano a manufatti pacificamente realizzabili in regime di edilizia libera ”, essendo stato accertato da questo Tribunale, con la suddetta sentenza n. 483 del 23/01/2026, decisa nella medesima camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025, che le opere di contenimento dei terrazzamenti, sanzionate con l’ordinanza di demolizione, “ sono sostanzialmente modificative dello stato preesistente della delimitazione dei fondi agricoli interessati, incidendo sia sul confine con la stradina pubblica (particella n. 343) e sia sul terrazzamento (particella n. 1361) in corrispondenza della rampa, senza che sia stata in alcun modo provata l'epoca di realizzazione delle stesse ai fini della valutazione della solo lumeggiata legittima edificazione ”, sicché, “ lungi dal poter essere qualificate come opere di edilizia libera, le stesse sono state correttamente qualificate come opere di ingegneria naturalistica che per le loro dimensioni e per l’attitudine alla modifica dei luoghi sotto il profilo paesaggistico, implicando una consistente movimentazione di terreno in zona paesaggisticamente vincolata, tenuto conto della differenza tra piano di campagna e la quota della rampa, necessitavano della previa acquisizione del titolo paesaggistico oltre che, sotto il profilo sismico, della verifica/deposito ”.
Le predette opere, prive di titolo legittimante, sono state, altresì, richiamate nella relazione tecnica del dipartimento ufficio antiabusivismo edilizio del Comune di Sorrento prot. n. 77906 del 17/10/2024 (“ sono state rilevate, tra le opere prive di titolo legittimante:
a. opere di contenimento della piccola rampa di collegamento (tra i due terrazzamenti) in aderenza al terrazzamento oggetto dell’istallazione dell’antenna realizzate con pali in legno, tondini metallici e fogli in membrana bugnata senza l’utilizzo di legante e di materiale lapideo;
b. opere di contenimento del terrazzamento su stradina comunale pedonale realizzate con pali in realizzate con pali in legno, tondini metallici e fogli in membrana bugnata senza l’utilizzo di legante e di materiale lapideo.
c. parapetto in legno su piccola rampa in terra battuto tra il terrazzamento oggetto dell’istallazione dell’antenna e il terrazzamento sottostante ;”), nella quale si evidenzia che le stesse, “ realizzate in assenza di titolo paesaggistico e urbanistico, sono inequivocabilmente connesse e direttamente funzionali all’area oggetto dell’intervento de quo, in quanto sia la stradina comunale su cui insiste l’intervento b) e sia la rampa di collegamento dei due terrazzamenti su cui insistono gli interventi a) e c) sono gli unici accessi possibili da via Nastro Verde. Inoltre la stradina comunale pedonale, via Santa MA del Toro, è l’unico collegamento pubblico da Via Nastro Verde e si collega all’area in esame attraverso piccolo vialetto privato (probabilmente comune e di accesso anche ad altri immobili limitrofi) ed è rappresentato sulla planimetria catastale da linea tratteggiata (il vialetto fa pare catastalmente della part. 1361) ”; sicché è priva di pregio l’affermazione di parte ricorrente, secondo cui “ La volontà dell’amministrazione si esprimeva dunque nel senso del ritiro in autotutela dell’autorizzazione ex 44 CCE in ragione del mero riscontro, all’interno della medesima particella nella quale è compresa l’area destinata al nuovo impianto, di alcuni manufatti ritenuti sine titulo, ciò a prescindere da approfondimenti istruttori sulla relazione materiale (per così dire, costruttiva) tra gli ipotetici abusi e l’erigenda infrastruttura di pubblica utilità ”, risultando essere stata accertata una c.d. interferenza costruttiva tra la nuova opera e gli abusi in ragione non solo del fatto che le opere abusive in questione insistono sulla medesima particella catastale (1361) destinata ad ospitare la S.R.B., ma anche del fatto che la stradina comunale e la rampa di collegamento sulla quale insistono i predetti abusi sono gli unici accessi possibili dalla via Nastro Verde, luogo di installazione dell’impianto in questione.
Deve essere, altresì, disattesa la censura formale inerente l’asserito difetto di partecipazione procedimentale di parte ricorrente, in quanto, nel particolare caso di specie, l’impugnato provvedimento di revoca ( rectius annullamento) in autotutela, dà espressamente conto sia del “ provvedimento prot. n. 44776 del 19/07/2024 di avvio del procedimento ex art. 7 L.n.241/1990 finalizzato all’annullamento della Determinazione n. 1577 del 12/10/2023 relativa alla realizzazione di una nuova stazione radio base WI RE S.p.A. situata nel comune di Sorrento alla Via Nastro Verde – località Priora – Impianto denominato “NA408 Priora” ” (nonché all’adozione delle misure sanzionatorie e ripristinatorie ex D.P.R. n. 380/2001 nonché ex D.lgs. n.42/2004), che del “ riscontro al provvedimento prot. n. 44776 del 19/07/2024 a firma dell’ing. Roberto Gebbano per conto della WIND TRE trasmessa alla pec suap@pec.comune.sorrento.na.it ”, per poi ritenere “ le osservazioni addotte non meritevoli di accoglimento ”, non essendo, invece, necessaria una confutazione analitica delle osservazioni del privato, soprattutto allorché il provvedimento impugnato sia, come nella specie, dotato di una motivazione complessivamente esaustiva e logicamente coerente.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti proposti in corso di causa devono essere respinti.
4. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della Società ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo in favore del Comune resistente.
Sussistono, invece, i presupposti per compensare le spese nei confronti del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, che si è costituito solo con memoria formale.
Nulla per le spese nei confronti dell’A.R.P.A.C. e del controinteressato, che non si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e respinge i motivi aggiunti proposti in corso di causa.
Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune resistente, nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Spese compensate nei confronti del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli.
Nulla per le spese nei confronti dell’A.R.P.A.C. e del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA UR AD, Presidente
MA Grazia D'Alterio, Consigliere
NN TE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN TE | MA UR AD |
IL SEGRETARIO