TAR Napoli, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1332
TAR
Decreto cautelare 16 maggio 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
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TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il provvedimento impugnato ha perso efficacia nelle more del giudizio.

  • Rigettato
    Insussistenza della legalità violata e interferenza costruttiva tra abusi e stazione radio base

    Le opere di contenimento dei terrazzamenti, prive di titolo legittimante, sono state accertate come modificative dello stato preesistente e necessitavano di titolo paesaggistico e sismico. Esse sono connesse e funzionali all'area dell'intervento, costituendo gli unici accessi possibili. Pertanto, sussiste un'interferenza costruttiva.

  • Rigettato
    Difetto di partecipazione procedimentale e di motivazione

    Il provvedimento di revoca in autotutela dà conto della comunicazione di avvio del procedimento e del riscontro ricevuto, ritenendo le osservazioni non meritevoli di accoglimento. Non è necessaria una confutazione analitica delle osservazioni del privato quando il provvedimento è complessivamente esaustivo e coerente.

  • Rigettato
    Infondatezza dei motivi aggiunti

    I motivi aggiunti, inclusa la contestazione della comunicazione di avvio del procedimento e della sospensione lavori, sono stati ritenuti infondati nel merito.

  • Rigettato
    Infondatezza dei motivi aggiunti

    Tutti gli atti impugnati con i motivi aggiunti sono stati ritenuti infondati nel merito e pertanto respinti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1332
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1332
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo