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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/12/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N° 1414/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1414 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale - lesione personale”, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]– Parte_1
Civitella di Romagna (FC), via Garibaldi n° 6, c.f. rappresentata e C.F._1 difesa per mandato alle liti in atti dall'avv. Gaetano Gaspari del foro di Bologna, elettivamente domiciliata in Bologna (BO), viale A. Aldini n° 9, presso lo studio del suddetto difensore,
- attrice nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_2 con sede legale in via Carlo Grigioni n° 3, p.i. , rappresentata e difesa giusta CP_1 P.IVA_1 procura alle liti in atti dall'avv. Gian Giacomo Flamigni del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in corso Garibaldi n° 36, presso lo studio del suddetto difensore. CP_1
- convenuta
CONCLUSIONI: Con “Note di trattazione scritta con precisazione delle conclusioni” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 9 luglio 2025 l'attrice ha così concluso: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì così giudicare: Nel merito - Rigettare ogni domanda, eccezione ed istanza istruttoria proposta o reiterata da parte avversa;
- Previa ogni opportuna declaratoria in ordine alla evidenziata responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta condannare la medesima, in persona del Presidente Sig.ra Controparte_1
per le esposte ragioni in fatto ed in diritto, all'integrale risarcimento dei danni CP_2 non patrimoniali e patrimoniali subiti da in conseguenza del sinistro per cui Parte_1
è causa e quantificati in atto di citazione nella somma di € 133.624,91, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria, o comunque nella complessiva somma maggiore o minore
1 che verrà ritenuta di giustizia, considerati esiti dell'espletata istruttoria;
- Condannare parte convenuta all'integrale rimborso di spese e competenze di lite oltre ad accessori di legge”.
Con “Note scritte contenenti le precisazioni delle conclusioni” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 7 luglio 2025 la convenuta ha così concluso: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa, IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE qualsivoglia domanda risarcitoria avanzata nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente,
ACCERTARE E DICHIARARE La totale mancanza di responsabilità imputabile in capo a
nella produzione dell'evento di cui è causa IN SUBORDINE Nella Controparte_1 denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover affermare una qualsivoglia responsabilità in capo quali siano state le condotte Controparte_3 negligenti concretamente attribuibili a ciascuna delle parti in causa, graduando la responsabilità in via percentuale ai sensi dell'art. 1227 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per l'ammissione dei propri mezzi istruttori (prove per testi e interrogatorio formale), così come dedotti in memoria n. 2° ex art. 183 6° co. cpc datata 15.04.2021, sui capitoli non ammessi nel corso del giudizio, con tutti i testi ivi indicati”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 maggio 2020 Parte_1 conveniva in giudizio l'associazione al fine di Controparte_4 ottenerne la condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c. – ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. – al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subìti a causa del sinistro occorsole in data 4 maggio 2018, quantificati nell'importo di € 133.624,91 oltre rivalutazione e maggior danno dal dì del dovuto al saldo. A fondamento della domanda l'attrice esponeva che nel mese di novembre 2017 si iscriveva presso la palestra gestita dall'associazione sportiva dilettantistica Vertical Forlì A.S.D. corrispondendo regolarmente la quota di iscrizione nonché il contributo previsto per la copertura assicurativa;
al momento dell'iscrizione, tuttavia, non le veniva consegnato alcun documento informativo concernente le modalità di utilizzo delle attrezzature presenti nella struttura né alcuna indicazione circa le norme di sicurezza da osservare;
precisava inoltre di praticare l'attività sportiva in regime di
“utenza libera”, vale a dire accedendo alla palestra senza l'obbligo di frequentare corsi, bensì svolgendo autonomamente l'attività sportiva prescelta. Orbene, nel caso di specie si trattava del bouldering, ovvero un tipo di attività consistente nel superamento di brevi pareti senza l'ausilio di corde, imbragature o altri sistemi di protezione, con la sola predisposizione di materassi posti alla base delle strutture. Tanto premesso, esponeva che in data 4 maggio 2018, alle ore 20:00 circa, si recava presso la struttura convenuta in compagnia di un amico;
all'ingresso della palestra era presente il dipendente , che si occupava di Testimone_1 verificare la regolarità degli accessi;
all'interno, l'odierna attrice incontrava , Testimone_2 socio della che si allontanava poco dopo per partecipare ad una riunione;
Controparte_1 pertanto, al momento dell'evento lesivo, nessun istruttore o addetto alla vigilanza era presente. L'attrice iniziava quindi a praticare bouldering su una parete attrezzata verticale, di colore bianco e arancione, avente un'altezza di circa cinque metri, seguendo il percorso tracciato
2 mediante prese contrassegnate dal medesimo colore;
dopo due tentativi, riusciva a completare il percorso sino alla presa più alta;
tuttavia, nell'atto di afferrarla perdeva l'equilibrio e, sbilanciandosi, precipitava al suolo da un'altezza di circa due metri, riportando lesioni. Veniva dunque trasportata presso l'Ospedale Morgagni-Pierantoni di ove le veniva diagnosticata CP_1 una “lussazione esposta della caviglia destra con frattura scomposta dell'epifisi distale del perone”, sottoponendosi ad un intervento chirurgico d'urgenza di “riduzione e sintesi con viti del malleolo mediale e posizionamento di filo di RS al perone, stabilizzazione con fissatore esterno”. Ciò posto, l'attrice precisava che nel bouldering l'unico elemento di sicurezza è rappresentato dal materasso che, nel caso di specie, non risultava dotato delle specifiche caratteristiche tecniche di assorbimento dell'urto; a sostegno di quanto dedotto, allegava una relazione predisposta dal tecnico della aggiungeva altresì che la CP_5 parete di colore bianco e arancione si configurava come tramezzo destinato all'arrampicata tradizionale, presentando determinate caratteristiche incompatibili con l'attività di bouldering (ad esempio, un'altezza superiore a 4,50 metri, presenza all'estremità superiore di agganci per corde di sicurezza, conformazione verticale priva di inclinazione negativa nonché dotazione di un materassino che, per dimensioni e struttura, risultava del tutto inadeguato a prevenire cadute e conseguenti infortuni); pertanto, di fatto la era stata indotta sino a quel momento a Pt_1 svolgere tale attività su di una parete non idonea.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'associazione sportiva dilettantistica Vertical Forlì A.S.D. chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto di escludere qualsivoglia responsabilità della stessa;
in primo luogo evidenziava che l'attrice, al momento dell'iscrizione, dichiarava espressamente di conoscere e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione, nei quali si riportavano integralmente le regole di utilizzo delle predette attrezzature;
aggiungeva di essere esente da qualsivoglia responsabilità ex art. 2050 c.c. evidenziando che nell'attività di “bouldering indoor” la caduta dell'atleta era da considerarsi un evento comune e fisiologico, non essendo richiesta alcuna particolare abilità o conoscenza tecnica;
escludeva inoltre qualsiasi responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che la predetta caduta era causata esclusivamente dalla perdita di equilibrio, non rilevando difetti delle attrezzature o violazioni di normative. Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 27 gennaio 2021 il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c., fissando altresì l'udienza per l'ammissione dei mezzi di prova al 28 giugno 2021; nel successivo corso del giudizio venivano quindi espletate le prove orali e, su istanza della parte attrice, il Giudice disponeva C.T.U. medico-legale sulla persona della All'esito di tale attività istruttoria la causa veniva rinviata per la Pt_1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 luglio 2025, in occasione della quale – celebrata in forma c.d. cartolare – il Giudice concedeva alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * * * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina delle domande avanzate dall'attrice, occorre esaminare il merito della questione. Occorre premettere che a norma dell'art. 2050 c.c. “chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il 3 danno”; invero, tutte le attività umane presentano intrinsecamente un grado più o meno elevato di pericolosità; sul punto è opportuno distinguere tra “attività pericolosa” e “condotta pericolosa”, dovendosi considerare escluse dall'ambito dell'art. 2050 c.c. quelle attività nelle quali la pericolosità può derivare solo da un comportamento rimproverabile e non dal naturale dinamismo dei mezzi adoperati. Il metro di giudizio volto a selezionare le attività che, sebbene non tipizzate dalla legge, rientrino nel campo di applicazione della disposizione in esame si basa su un dato quanti-qualitativo, misurato col c.d. “metodo della prognosi postuma”, il quale induce a ritenere pericolose non solo le attività caratterizzate statisticamente da una elevata quantità di eventi lesivi, ma anche le attività che, sebbene cagionino un numero limitato di incidenti, producono sul piano qualitativo lesioni particolarmente gravi avuto riguardo, tra l'altro, alla rilevanza dei beni coinvolti. Pertanto, esistono attività pericolose di per sé e attività pericolose in relazione al caso concreto;
in tale ultimo caso l'accertamento della pericolosità non può che essere compiuta dal Giudice di merito, tenendo conto di tutte le specificità della fattispecie (cfr. Cass. Civ., sentenza n° 7093/2015). Tale impostazione ravvisa nell'art. 2050 c.c. una presunzione di responsabilità dell'esercente l'attività pericolosa, derivante da una presunzione legislativa di esistenza del nesso di causalità tra attività pericolosa e danno. La prova liberatoria consiste pertanto nella dimostrazione del caso fortuito, ovvero di un fattore esterno capace di recidere tale nesso;
ed invero, la giurisprudenza di legittimità afferma che “il paradigma di questa fattispecie di responsabilità per presunzione di colpa risulta dunque molto netto e chiaro: l'asserito danneggiato deve dimostrare sia la natura pericolosa dell'attività, sia il nesso causale intercorrente tra essa e l'evento dannoso” (Cass. Civ. sez. III, ordinanza n° 4590/2020). Ed ancora, “in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso” (Cass. Civ. sez. III, 22 settembre 2014 n° 19872); connessione eziologica che, ovviamente, può essere infranta da un caso fortuito, nel senso di un sopravvenuto fatto di per sé cagionante il danno (cfr. Cass. Civ. sez. III, 22 luglio 2016 n° 1513, Cass. Civ. sez. 6-3, ordinanza del 30 ottobre 2013 n° 24549, e Cass. Civ. sez. III, 5 gennaio 2010 n° 23). E in riferimento all'adempimento di questo segmento della sequenza dell'onere probatorio spettante all'asserito danneggiato (il quale naturalmente è altresì tenuto, per conseguire il suo interesse processuale, a dimostrare l'esistenza nonché, nella misura normativamente necessaria, il quantum del danno disceso dall'evento dannoso) compete allora al preteso danneggiante, per sgravarsi della prospettata responsabilità, la prova liberatoria dell'aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (si veda in proposito Cass. Civ. sez. 6-3, ordinanza del 5 luglio 2017 n° 16637, la quale rimarca che il presunto danneggiante, “per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2050 c.c.”, non è sufficiente che provi l'imprevedibilità del danno, “dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano”; cfr. altresì a tale proposito Cass. Civ. sez. III, n° 4590/2020). Come rilevato poi dalla giurisprudenza di merito, “il danno è riconducibile all'attività pericolosa se vi è causalmente riconnesso ed il nesso causale non deve essere provato in relazione ad una specifica azione o omissione dell'esercente, ma basta che esso sussista in
4 relazione al generico esercizio dell'attività, essendo sufficiente che l'evento lesivo si ponga come probabile conseguenza dell'attività pericolosa” (così Tribunale di Reggio Calabria sez.
II, n° 829/2020). Tutto ciò premesso, va preliminarmente osservato come la vicenda oggetto di causa imponga di valutare, da un lato, la responsabilità dell'associazione convenuta ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. e, dall'altro, l'eventuale (eccepito) concorso colposo dell'attrice ex art. 1227 c.c.
Orbene, il regolamento interno della palestra, pur non espressamente sottoscritto dall'attrice, risulta richiamato nella domanda di tesseramento dalla medesima sottoscritta e, pertanto, deve ritenersi vincolante;
ed è proprio tale atto di autonomia privata di accettazione del rischio derivante dall'esercizio della disciplina sportiva nel rispetto delle regole tecniche, con il quale i soggetti intraprendono una determinata attività sportiva, che comporta uno spostamento della soglia di responsabilità dell'atleta (il regolamento in oggetto prevede espressamente:
“premesso che la pratica dell'arrampicata sportiva è uno sport potenzialmente pericoloso, è fatto obbligo a tutti i frequentatori di rispettare scrupolosamente le norme scritte nel presente regolamento”). Esso inoltre distingue in modo chiaro tra la “parete boulder” e la “parete esterna”, stabilendo che quest'ultima non possa essere utilizzata da chi non sia in possesso dei requisiti tecnici e dell'esperienza necessaria per praticare l'arrampicata sportiva con corda
(“chi non è in possesso dei requisiti tecnici e/o esperienza necessaria a praticare l'arrampicata sportiva con l'utilizzo della corda dovrà categoricamente astenersi da qualsiasi manovra di salita o di sicurezza ad altri”). Occorre poi evidenziare che tale distinzione, peraltro, era agevolmente percepibile anche in concreto, avuto riguardo alla diversa inclinazione delle pareti e alla differente tipologia di materassi predisposti (cfr. la relazione tecnica sub doc. n° 10 parte attrice: «nella foto 2 si possono notare chiaramente i punti di assicurazione progettati per la parete di arrampicata in oggetto e l'utilizzo della parete non in “modalità bouldering” ma utilizzando la corda e l'imbracatura a garanzia della tutela dei fruitori in caso di caduta e, per consentire la discesa dell'arrampicatore quando ha raggiunto la sommità della parete”).
Ne consegue che l'odierna attrice, la quale frequentava la palestra da oltre sei mesi praticando esclusivamente bouldering (circostanza confermata anche dal teste , il quale Testimone_3 all'udienza del 14 febbraio 2022 dichiarava: “sia io che avevamo già utilizzato Parte_1 in precedenza la suddetta parete, in quanto ci era stata indicata dagli istruttori quale struttura idonea per l'attività del bouldering”), non poteva non essere consapevole della diversità di destinazione delle due pareti;
pertanto, l'eventuale circostanza che altri utenti utilizzassero promiscuamente entrambe le strutture, ovvero che gli istruttori non le avessero impedito di arrampicarsi sulla parete verticale, non esclude la sua personale consapevolezza della violazione del regolamento. Purtuttavia, la giurisprudenza di merito ha più volte affermato che le palestre sono tenute ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza imposte, stabilendo che “sono illeciti rilevanti quei comportamenti che sono volontariamente contrari ai regolamenti e che individuano la disciplina sportiva come un pretesto per commettere un illecito o un danno all'avversario. Sintetizzando la condotta di un atleta potrà ritenersi lecita quando seguirà le regole di gioco definite dai regolamenti e contestualmente non superi il rischio consentito. Nel nostro ordinamento rispondono di responsabilità oggettiva soggetti diversi dall'atleta. Il gestore
5 dell'impianto sportivo, ad esempio, essendo colui che mette a disposizione, a soggetti terzi, gli spazi per lo svolgimento di attività sportiva, ha il compito di garantire la sicurezza delle persone nonché l'idoneità dei luoghi ed ha pertanto l'obbligo di controllare tutte le attrezzature e di adottare le misure di sicurezza utili per evitare eventuali danni. La responsabilità di cui si discorre costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva che risponde all'intento legislativo di privilegiare il danneggiato sul danneggiante con il limite del caso fortuito” (cfr. Tribunale di Roma sez. XIII, 25 settembre 2020 n° 12921), oltre a dover vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature da parte degli utenti (v. Tribunale di Potenza sez. I, 16 dicembre 2021 n° 1440, Tribunale di Busto Arsizio sez. III, 12 gennaio 2021 n° 39 e Tribunale di Pisa, 7 ottobre 2020 n° 880). Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie non sussisterebbe caso fortuito bensì la verificazione di un evento prevedibile data la natura dello sport praticato, tant'è che le risultanze istruttorie, corroborate dalla consulenza tecnica di parte attrice e dalle deposizioni testimoniali, dimostrano che i praticanti bouldering presso la struttura convenuta venivano di fatto autorizzati o comunque non ostacolati nell'utilizzo della parete verticale (all'udienza del 14 febbraio 2022 il teste , citato dalla medesima associazione convenuta e Testimone_4 della cui attendibilità non vi è pertanto ragione di dubitare, ha espressamente confermato a tale proposito che all'epoca dei fatti le istruzioni che venivano fornite dal personale della palestra ai vari soci erano nel senso che la parete di colore bianco ed arancione – seppur destinata ex lege alla sola arrampicata tramite corda e idonea imbragatura – “fosse idonea anche al bouldering”; si aggiunge inoltre che il teste attoreo , presente in loco in occasione Testimone_5 del sinistro, ha confermato di avere già utilizzato in precedenza la suddetta parete insieme alla per praticare il bouldering in quanto era stata loro “indicata dagli istruttori quale Pt_1 struttura idonea per l'attività del bouldering”). Pertanto, siffatta condotta integra una responsabilità dell'associazione convenuta ai sensi dell'art. 2050 c.c., atteso che l'attività sportiva di arrampicata – contrariamente a quanto sostenuto in atti dall'associazione odierna convenuta – deve certamente qualificarsi come attività intrinsecamente pericolosa, con conseguente obbligo dell'esercente di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno. Sul punto occorre dare atto della predetta relazione tecnica eseguita dalla ove CP_5 dallo studio delle fotografie si rileva quanto segue: «
1. La parete di sinistra (bianco-arancione) è una parete progettata per l'arrampicata con la corda, infatti, la sua altezza complessiva è maggiore di 4,5 metri (limite massimo imposto dalla norma tecnica UNI EN 12572-2:2017);
2. La parete di destra (grigio-arancione) è una parete progettata per il bouldering;
infatti, la sua altezza complessiva è minore di 4,5 metri (limite massimo imposto dalla norma tecnica UNI EN 12572-2:2017);
3. Il materasso posto alla base della parete di sinistra ha dimensioni più ridotte rispetto al materasso posto alla base della parete di destra;
4. La parete di sinistra (bianco-arancione) è dotata di punti di assicurazione e ancoraggio di sommità (come previsto nella norma tecnica delle pareti di arrampicata con punti di assicurazione UNI EN 12572- 1:2017) FOTO 1. Di seguito alcuni dettagli su altre foto della parete di sinistra (bianco- arancione) tratte dalla pagina Facebook della palestra Nella foto 2 si possono notare CP_1 chiaramente i punti di assicurazione progettati per la parete di arrampicata in oggetto e l'utilizzo della parete non in “modalità bouldering” ma utilizzando la corda e l'imbracatura a garanzia della tutela dei fruitori in caso di caduta e, per consentire la discesa
6 dell'arrampicatore quando ha raggiunto la sommità della parete. Attraverso le innumerevoli immagini reperite dal web e, per ammissione di la parete bianco-arancione Parte_1 di cui alle immagini ritratte da Facebook veniva utilizzata in due modalità:
1. Parete per l'arrampicata (con la corda) Vedi foto a sinistra 2. Parete per la pratica del bouldering (senza corda) vedi foto sotto. Nella foto 3 si possono vedere chiaramente tutti i punti di assicurazione (cerchio rosso) e la linea rossa è stata indicata come riferimento per le considerazioni di seguito espresse. Al momento dello scatto di questa foto il personale della palestra è presente
e indossa la divisa “Vertical staff”. Il personale pertanto non ostacola l'uso della parete bianco-arancione con modalità bouldering e in alcuni casi è presente per dare le indicazioni ai fruitori». È pertanto evidente che la responsabilità della si configura Controparte_1 non solo per l'omissione da parte degli istruttori nell'imporre agli utenti il rispetto delle prescrizioni regolamentari, ma altresì per aver espressamente indicato agli stessi la parete verticale quale idonea allo svolgimento della predetta attività, aggravando così la propria posizione di garanzia e rendendo evidente la violazione degli obblighi di diligenza e prudenza che incombono sul gestore dell'attività sportiva;
ne consegue che la suddetta associazione convenuta deve essere dichiarata responsabile dei danni patiti dall'attrice , non Parte_1 avendo assolto l'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla sussistenza del caso fortuito idoneo ad escluderne qualsivoglia responsabilità.
Ma vi è di più, potendosi senz'altro configurare nel caso di specie una responsabilità risarcitoria della anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode della Controparte_1 parete oggetto di causa. Si osservi invero a tale proposito che la giurisprudenza di legittimità è unanime nel sostenere che la domanda proposta ai sensi della norma in argomento “richiede al danneggiato l'assolvimento dell'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma non anche quella di individuare la causa dell'evento”, laddove pertanto il Giudice di merito risulta tenuto «a verificare esclusivamente se il danneggiato avesse fornito la prova del nesso di derivazione causale tra la cosa custodita e le conseguenze dannose verificatesi, esigendo semmai dal custode, interessato a fornire la dimostrazione della ricorrenza di un fattore esterno la prova del perchè esso fosse occorso. L'incertezza circa la concreta causa del danno ridonda, infatti, a carico del custode: “ciò perchè il fatto ignoto non è idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico del fatto” (Cass. 30/11/2015, n. 24342). Purchè si tratti di un danno cagionato da una cosa e che questa sia una cosa che si ha in custodia, null'altro è richiesto, atteso che la responsabilità risarcitoria prevista dall'art. 2051 c.c. deve intendersi quale contrappeso al riconoscimento di una signoria sulla cosa in capo ad un soggetto, il custode, che ne tragga o possa trarne beneficio (…) Per integrare l'art. 2051 c.c. invece è sufficiente che il danno sia provocato dalla cosa custodita, la quale sia in grado di produrlo di per sè (direttamente) o perchè, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (indirettamente). La responsabilità ex art. 2051 c.c. non è applicabile solamente quando la cosa abbia avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno (Cass. 01/02/2018, n. 2482) (…) Quale poi sia stata la causa della caduta dalla parete non è elemento che attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051 c.c., che risulta già perfezionato ove si sia dimostrato che il danno è derivato dalla cosa, ma attiene alla prova liberatoria. Se, infatti, la caduta dalla parete attrezzata sia dipesa da un caso fortuito in senso stretto o di forza maggiore o dal fatto
7 di un terzo, di cui non debba rispondere il custode della cosa (fortuito in senso ampio), ciò attiene alla prova liberatoria che deve essere fornita dal custode, per andare esente da responsabilità (…) ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato (Cass. 01/02/2018, n. 2482)» (in questi termini Cass. Civ. sez. III, 21 maggio 2019 n° 13598); risulta pertanto priva di pregio la difesa di parte convenuta secondo cui la stessa non potrebbe “essere ritenuta responsabile della caduta di un atleta verificatasi esclusivamente per una perdita di equilibrio dello stesso, in quanto non sussistono difetti delle attrezzature e nemmeno il mancato rispetto di normative specifiche”, viepiù tenuto conto di quanto già sopra diffusamente osservato in ordine alle erronee indicazioni fornite agli atleti dagli istruttori dell'associazione. Ciononostante, ritiene il Tribunale che debba riconoscersi nel caso di specie un concorso colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo la stessa accettato il regolamento – che chiaramente vietava l'uso della parete verticale ai non esperti – ed avendo nondimeno deliberatamente scelto di arrampicarsi su di essa, pur non ignorando certamente la differente destinazione delle due pareti esistenti all'interno della struttura, ove si consideri che la Pt_1
– secondo quanto è pacifico tra le parti – risultava iscritta alla palestra dal mese di novembre 2017 ed aveva già praticato l'attività di bouldering indoor da circa 6 mesi. Tale concorso, avuto riguardo alla dinamica degli eventi, appare idoneo a ridurre in misura significativa la responsabilità della convenuta;
sul punto, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che
“in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore- danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto
o in parte, il creditore” (Cass. Civ., sentenza n° 4954/2007). In definitiva, la responsabilità civile risarcitoria della deve essere Controparte_1 valutata in relazione alla violazione degli obblighi di vigilanza e di sicurezza esigibili nello svolgimento di una siffatta attività, ma allo stesso tempo temperata dal concorso colposo dell'attrice, la cui condotta ha avuto una non trascurabile incidenza causale nella produzione dell'evento dannoso. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che a carico della convenuta debba attribuirsi la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio nella congrua misura del 60%, ascrivendo la restante porzione del 40% alla danneggiata Pt_1
.
[...]
Ciò posto, relativamente ai danni alla persona subiti dall'attrice occorre fare riferimento alla C.T.U. medico-legale espletata in corso di causa, che ha accertato le lesioni lamentate dalla ragazza e meglio documentate in atti (individuando in particolare postumi permanenti rappresentati da “Limitazione funzionale delle articolazioni tibiotarsica e sotto-astragalica, lieve lassità capsulare in esiti di frattura della terzo distale della tibia e della caviglia destra, ritenzione parziale dei mezzi di sintesi, esiti cicatriziali plurimi”) nonché la loro riconducibilità al sinistro de quo (“le lesioni riportate dalla IZ sono compatibili con impatto a terra a seguito di caduta dall'alto come riferito per cui, soddisfatti i criteri cronologico, topografico, di idoneità qualitativa e quantitativa, modale, continuità fenomenica e di esclusione è possibile
8 affermare che tra cause e lesioni, lesioni e postumi permanenti sussiste nesso causale certo”) ed all'esito della quale sono state individuate una inabilità temporanea totale di 20 giorni, una inabilità parziale al 75% di 60 giorni, una inabilità parziale al 50% di 80 giorni, una inabilità parziale al 25% di 60 giorni e un danno permanente – con riferimento all'integrità psico-fisica del soggetto – nella misura del 19%. Le conclusioni tecniche cui è giunto il c.t.u. dott.ssa vengono fatte proprie dal Tribunale stante la linearità e la rispondenza ai Persona_1 temi di indagine, dovendosi quindi intendere integralmente richiamate nella presente sede
(sulla possibilità di motivazione per relationem rispetto alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio cfr. Cass. Civ. sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222, Cass. Civ. sez. I, 10 febbraio 2021 n° 3272, Cass. Civ. sez. trib., 6 maggio 2021 n° 11917, Corte d'Appello di Ancona sez. II, 24 agosto 2021 n° 984, e Cass. Civ. sez. III, 17 maggio 2022 n° 15733). Orbene, per quanto concerne la determinazione dei danni di natura non patrimoniale subìti da , prima di procedere alla liquidazione è opportuno specificare in termini Parte_1 generali i criteri che verranno seguiti, anche alla luce dei principi di diritto dettati dalla Suprema Corte con la nota sentenza a Sezioni Unite n° 26972 del 2008, la quale ha ribadito la bipolarità tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). In estrema sintesi, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che il danno non patrimoniale, risarcibile in virtù dell'art. 2059 c.c., può trovare ristoro solo in tre distinte ipotesi: 1) allorché si verta in ipotesi di reato, pur se accertato presuntivamente secondo le regole civilistiche;
2) negli altri casi stabiliti dalla legge;
3) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona garantito dalla Costituzione. Ha dunque confermato la “bipolarità” del sistema risarcitorio (già chiaramente definita dalle sentenze della Cass. Civ. nn° 8827 e 8828 del 2003 e confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 233/2003), le cui “categorie concettuali di riferimento” sono unicamente quelle del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale;
ha indicato l'opportunità di liquidare unitariamente il pregiudizio non patrimoniale, senza distinzione in “sottocategorie” e senza “automatismi risarcitori”, con la precisazione che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n° 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private. Ciò premesso, nel caso di specie si ritiene opportuno adottare, quale criterio per la liquidazione equitativa, le “tabelle 2024” recanti “la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale” da ultimo elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano. L'adozione delle tabelle milanesi risponde infatti anche ad importanti esigenze di uniformità, in ambito nazionale, nel risarcimento del danno alla persona. Occorre peraltro evidenziare come le predette tabelle prevedano la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “sofferenza soggettiva”, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico
“standard” e di c.d. “danno morale”, apparendo dunque conformi ai principi di diritto espressi
9 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n° 26972/2008 già sopra richiamata. Si osserva a tale proposito che, come di recente osservato dalla S.C. di legittimità,
“in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, C.Ass.” (così Cass. Civ. sez. III, 22 marzo 2024 n° 7892). Orbene, l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n° 26972 alla n° 26975) trova soddisfazione nella scelta di adottare le Tabelle 2024 del Tribunale di Milano. Tenuto conto che non risultano allegate e ritualmente provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico in esame sotto l'aspetto dinamico- relazionale (laddove le Tabelle di Milano applicate contemplano, nella determinazione del punto di invalidità, in aggiunta alla componente consistente nella lesione alla salute strettamente intesa, una componente di danno da sofferenza soggettiva mediamente conseguente alla lesione alla salute), una invalidità del 19% in un soggetto di 26 anni al momento in cui è cessata l'invalidità temporanea1 comporterà una liquidazione del danno biologico di € 82.828,00 valutato all'attualità; appare utile precisare che detta somma contempla sia il danno biologico permanente c.d. “puro” subìto dall'attore (per € 61.354,00) che la componente relativa alla “sofferenza soggettiva interiore” (pari ad € 21.474,00). Al suddetto importo di € 82.828,00 dovrà poi aggiungersi la somma di € 13.800,00 a titolo di invalidità temporanea (laddove per ogni giorno di invalidità, in difetto di allegazione e prova in ordine alla ricorrenza di particolari e straordinarie circostanze, deve tenersi in considerazione l'importo minimo tabellarmente previsto di € 115,00 per ogni giorno di invalidità al 100%, ridotto proporzionalmente per ogni giorno di invalidità temporanea parziale), e pertanto:
20 giorni di invalidità temporanea totale € 2.300,00
60 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
80 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% € 4.600,00 1 Si veda in questo senso Cass. Civ. sez. III, 21 giugno 2012 n° 10303, secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”; si veda altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. III, 7 febbraio 2017 n° 3121. 10 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 per un totale di € 96.628,00 a titolo di danno non patrimoniale. In ragione del concorso colposo attribuito all'odierna attrice nella misura del 40%, la suddetta somma dovrà essere proporzionalmente ridotta, riconoscendosi l'importo complessivo di € 57.976,80. La liquidazione del suddetto danno non patrimoniale è da intendersi effettuata all'attualità, per cui non è dovuta alcuna rivalutazione. Spettano invece in favore di parte attrice gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Deve essere poi riconosciuto in favore di parte attrice il danno patrimoniale quale danno emergente, consistente negli esborsi di denaro effettuati per le necessarie cure mediche, dimostrati con la produzione dei documenti attestanti tali spese e ritenute congrue dal c.t.u. –
a seguito delle condivisibili osservazioni alla “bozza” di perizia sollevate dalla – per Pt_1 un totale di € 6.988,57, con l'opportuna precisazione (stante la contestazione sollevata sul punto dall'associazione convenuta) che il suddetto importo è stato individuato dal c.t.u. previa espressa decurtazione delle “voci, totalmente o in parte, già rimborsate da assicurazioni private”, non dovendosi pertanto detrarre l'importo di € 1.795,35 indicato in citazione dalla
Spetta altresì in favore di quest'ultima il rimborso delle spese sostenute per Pt_1
l'acquisizione delle perizie medico-legali redatte dal fiduciario dott. in funzione Persona_2 della difesa da assumere nel presente giudizio, da riconoscere in questa sede nel congruo importo di € 650,00; per quanto concerne poi la spesa sostenuta da parte attrice per la perizia tecnica redatta dalla tenuto conto del pregio della stessa e della sua effettiva CP_5 utilità ai fini di causa ritiene il Tribunale che vada riconosciuto in questa sede in favore della il congruo importo di € 2.800,00. Pt_1
Su tali somme sono dovuti gli interessi dalla data documentata dei relativi pagamenti al saldo. Il complessivo danno risarcibile in favore dell'attrice ammonta quindi ad un totale di €
64.239,94, di cui € 6.263,14 a titolo di danno patrimoniale (applicando l'abbattimento del 40% in ragione dell'accertato concorso di colpa della ed € 57.976,80 per danno non Pt_1 patrimoniale. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi nei termini e con le rispettive decorrenze già sopra esplicitati. La presente statuizione di condanna va resa nei confronti della convenuta associazione sportiva dilettantistica Vertical Forlì A.S.D., tenuta al risarcimento del danno complessivamente patito dall'odierna parte attrice. Non si ritiene invece di dover riconoscere in favore della un'ulteriore Pt_1 personalizzazione del danno, non emergendo nel caso di specie l'esistenza di conseguenze eccezionali, anomale o del tutto peculiari rispetto ai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; ed infatti, com'è noto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso
11 grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento» (così di recente Tribunale di Forlì sez. I, 7 ottobre 2021 n° 996; si vedano altresì in senso conforme Corte d'Appello di Torino sez. III, 5 ottobre 2021 n° 1087, Tribunale di Ancona sez. II, 19 luglio 2021 n° 933, e Tribunale di Spoleto, sentenza n° 343 del 10 luglio 2025). Appare evidente in tale ottica che “la gravità delle lesioni riportate dall'attrice, il patimento per i diversi interventi chirurgici subiti a fini riabilitativi, ed i pregiudizi affrontati per attendere alla propria odierna attività lavorativa” non costituiscono conseguenze
“anomale o del tutto peculiari” non comuni ad altri soggetti che abbiano patito analoga invalidità. Del tutto condivisibile risulta poi la valutazione espressa dal c.t.u. in ordine all'insussistenza di un accertato danno alla capacità lavorativa specifica della [“al momento dei fatti Pt_1
(04.05.2018) la Sig.ra laureata in scienze agrarie, era iscritta al corso di dottorato Pt_1 di ricerca in microbiologia ambientale presso la Warwick University di Coventry (UK) (…) La IZ frequentava tale corso prima dell'evento traumatico e ha continuato a frequentarlo anche dopo come ha dichiarato in corso di CTU. Al momento dei fatti, quindi, era uno studente universitario senza capacità lavorativa specifica e la menomazione accertata non le ha impedito di continuare gli studi intrapresi. Per questo motivo confermo che non vi può essere riduzione di capacità specifica non ancora acquisita. Quindi, come affermato al punto
6 delle risposte ai quesiti posti dal Giudice, non va riconosciuta alla IZ alcuna incidenza negativa sulla capacità lavorativa specifica: dopo l'incidente la ha ripreso Pt_1
l'attività lavorativa presso l'Università di Warwick University di Coventry (UK) dove lavorava in precedenza e presso cui lavora con ottimi risultati. L'innegabile disagio nella deambulazione è stato considerato parte integrante del danno biologico che è stato valutato complessivamente nella misura del 19%”]. Osserva a tale proposito il Tribunale che l'odierna attrice, omettendo peraltro di documentare l'entità del danno economico asseritamente subìto per effetto della attuale impossibilità di svolgere alcune mansioni tipiche del Dottorato di Ricerca (PhD) svolto presso la Warwick University di Conventry (UK), ha richiamato princìpi giurisprudenziali per vero inidonei a supportare la tesi attorea nella misura in cui, pur ammettendo in astratto la risarcibilità del danno alla capacità lavorativa specifica laddove il danneggiato non svolgesse alcuna attività al momento del sinistro (nel caso in esame la Pt_1 risultava ancora iscritta all'Università), si è comunque eloquentemente precisato che in questi casi la liquidazione deve basarsi sul reddito che, con ragionevole verosimiglianza, la persona avrebbe conseguito, valutando la sua posizione economica e sociale, il percorso di studi e i risultati raggiunti (Cass. Civ. sez. III, ordinanza n° 15451/2025), elementi di valutazione che l'odierna attrice ha tuttavia trascurato di fornire. Devesi in ogni caso evidenziare a tale proposito che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito “il risarcimento del danno patrimoniale futuro, ove il danneggiato sia un minore, non può consistere nella incapacità lavorativa specifica, ma solo nella lesione della capacità lavorativa generica e richiede necessariamente una valutazione prognostica. Tale pregiudizio, pertanto, potrà essere risarcito se possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe diversamente conseguito ove non fosse rimasta vittima dell'infortunio. La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti e alle inclinazioni
12 manifestate dalla vittima: in secondo luogo, sulla base della condizione economico-sociale della famiglia” (Corte d'Appello di Ancona, 29 ottobre 2019 n° 1542), fermo restando in ogni caso che l'invalidità grave, “tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.” (così di recente Cass. Civ. sez. VI, 14 novembre 2017 n° 26850). Alla luce delle motivazioni poste a fondamento della presente decisione risultano all'evidenza superflue le istanze istruttorie reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni dall'associazione sportiva odierna convenuta. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e – alla luce Controparte_1 della notula in atti – si liquidano come in dispositivo in favore di parte attrice nella misura ivi indicata, sulla base di congrui valori prossimi ai medi tariffari di cui al D.M. n° 55/2014 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022); lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum e quindi alle cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00. Irrilevante risulta ai presenti fini la circostanza che la richiesta di rifusione delle spese processuali sia stata espressamente formulata dall'attrice solo in sede di precisazione delle conclusioni, essendo consolidato orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito quello secondo cui “il regolamento delle spese processuali è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, per cui la condanna al loro pagamento legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un'esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi” (si veda in questi termini da ultimo Cass. Civ. sez. III, 20 giugno 2025 n° 16596; cfr. altresì in senso conforme ex plurimis Cass. Civ. sez. III, ordinanza n° 30729 del 19 ottobre 2022, e Cass. Civ. sez. VI, 11 febbraio 2015 n° 2719). Parimenti, le spese di C.T.U. – come liquidate da questo G.I. con decreto del 9 novembre 2022 – vanno poste definitivamente a carico della convenuta, con conseguente diritto dell'attrice di ripetere quanto da lei già versato in favore della dott.ssa come da Per_1 documentazione ritualmente versata in atti. Per le medesime ragioni già sopra esplicitate l'associazione sportiva odierna convenuta va infine condannata a rifondere in favore di le spese di c.t.p., da riconoscere in Parte_1 questa sede nel congruo ammontare complessivo di € 300,00 (i.v.a. compresa).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede:
13 accerta e dichiara che il sinistro oggetto di causa si è verificato per colpa concorrente di nella misura del 40% e della nella restante misura del Parte_1 Controparte_1
60%; accerta e dichiara che il danno non patrimoniale subito da parte attrice e suscettibile di risarcimento nella presente sede è pari ad € 57.976,80 e che il danno patrimoniale è pari ad € 6.263,14; condanna per l'effetto la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare all'attrice il complessivo importo di € Parte_1
64.239,94 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei termini e con le decorrenze meglio indicate in parte motiva;
condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice , spese che Parte_1 liquida nel complessivo importo di € 13.276,00 (di cui € 786,00 per esborsi, € 2.240,00 per la fase studio, € 1.380,00 per la fase introduttiva € 4.870,00, per la fase istruttoria ed € 4.000,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta;
condanna altresì l'associazione sportiva convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di c.t.p., pari al complessivo ammontare di € 300,00; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. La presente sentenza è esecutiva per legge. Forlì, 19 dicembre 2025 Il Giudice dott. Danilo Maffa
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1414 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale - lesione personale”, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]– Parte_1
Civitella di Romagna (FC), via Garibaldi n° 6, c.f. rappresentata e C.F._1 difesa per mandato alle liti in atti dall'avv. Gaetano Gaspari del foro di Bologna, elettivamente domiciliata in Bologna (BO), viale A. Aldini n° 9, presso lo studio del suddetto difensore,
- attrice nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_2 con sede legale in via Carlo Grigioni n° 3, p.i. , rappresentata e difesa giusta CP_1 P.IVA_1 procura alle liti in atti dall'avv. Gian Giacomo Flamigni del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in corso Garibaldi n° 36, presso lo studio del suddetto difensore. CP_1
- convenuta
CONCLUSIONI: Con “Note di trattazione scritta con precisazione delle conclusioni” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 9 luglio 2025 l'attrice ha così concluso: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì così giudicare: Nel merito - Rigettare ogni domanda, eccezione ed istanza istruttoria proposta o reiterata da parte avversa;
- Previa ogni opportuna declaratoria in ordine alla evidenziata responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta condannare la medesima, in persona del Presidente Sig.ra Controparte_1
per le esposte ragioni in fatto ed in diritto, all'integrale risarcimento dei danni CP_2 non patrimoniali e patrimoniali subiti da in conseguenza del sinistro per cui Parte_1
è causa e quantificati in atto di citazione nella somma di € 133.624,91, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria, o comunque nella complessiva somma maggiore o minore
1 che verrà ritenuta di giustizia, considerati esiti dell'espletata istruttoria;
- Condannare parte convenuta all'integrale rimborso di spese e competenze di lite oltre ad accessori di legge”.
Con “Note scritte contenenti le precisazioni delle conclusioni” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 7 luglio 2025 la convenuta ha così concluso: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa, IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE qualsivoglia domanda risarcitoria avanzata nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente,
ACCERTARE E DICHIARARE La totale mancanza di responsabilità imputabile in capo a
nella produzione dell'evento di cui è causa IN SUBORDINE Nella Controparte_1 denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover affermare una qualsivoglia responsabilità in capo quali siano state le condotte Controparte_3 negligenti concretamente attribuibili a ciascuna delle parti in causa, graduando la responsabilità in via percentuale ai sensi dell'art. 1227 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per l'ammissione dei propri mezzi istruttori (prove per testi e interrogatorio formale), così come dedotti in memoria n. 2° ex art. 183 6° co. cpc datata 15.04.2021, sui capitoli non ammessi nel corso del giudizio, con tutti i testi ivi indicati”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 maggio 2020 Parte_1 conveniva in giudizio l'associazione al fine di Controparte_4 ottenerne la condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c. – ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. – al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subìti a causa del sinistro occorsole in data 4 maggio 2018, quantificati nell'importo di € 133.624,91 oltre rivalutazione e maggior danno dal dì del dovuto al saldo. A fondamento della domanda l'attrice esponeva che nel mese di novembre 2017 si iscriveva presso la palestra gestita dall'associazione sportiva dilettantistica Vertical Forlì A.S.D. corrispondendo regolarmente la quota di iscrizione nonché il contributo previsto per la copertura assicurativa;
al momento dell'iscrizione, tuttavia, non le veniva consegnato alcun documento informativo concernente le modalità di utilizzo delle attrezzature presenti nella struttura né alcuna indicazione circa le norme di sicurezza da osservare;
precisava inoltre di praticare l'attività sportiva in regime di
“utenza libera”, vale a dire accedendo alla palestra senza l'obbligo di frequentare corsi, bensì svolgendo autonomamente l'attività sportiva prescelta. Orbene, nel caso di specie si trattava del bouldering, ovvero un tipo di attività consistente nel superamento di brevi pareti senza l'ausilio di corde, imbragature o altri sistemi di protezione, con la sola predisposizione di materassi posti alla base delle strutture. Tanto premesso, esponeva che in data 4 maggio 2018, alle ore 20:00 circa, si recava presso la struttura convenuta in compagnia di un amico;
all'ingresso della palestra era presente il dipendente , che si occupava di Testimone_1 verificare la regolarità degli accessi;
all'interno, l'odierna attrice incontrava , Testimone_2 socio della che si allontanava poco dopo per partecipare ad una riunione;
Controparte_1 pertanto, al momento dell'evento lesivo, nessun istruttore o addetto alla vigilanza era presente. L'attrice iniziava quindi a praticare bouldering su una parete attrezzata verticale, di colore bianco e arancione, avente un'altezza di circa cinque metri, seguendo il percorso tracciato
2 mediante prese contrassegnate dal medesimo colore;
dopo due tentativi, riusciva a completare il percorso sino alla presa più alta;
tuttavia, nell'atto di afferrarla perdeva l'equilibrio e, sbilanciandosi, precipitava al suolo da un'altezza di circa due metri, riportando lesioni. Veniva dunque trasportata presso l'Ospedale Morgagni-Pierantoni di ove le veniva diagnosticata CP_1 una “lussazione esposta della caviglia destra con frattura scomposta dell'epifisi distale del perone”, sottoponendosi ad un intervento chirurgico d'urgenza di “riduzione e sintesi con viti del malleolo mediale e posizionamento di filo di RS al perone, stabilizzazione con fissatore esterno”. Ciò posto, l'attrice precisava che nel bouldering l'unico elemento di sicurezza è rappresentato dal materasso che, nel caso di specie, non risultava dotato delle specifiche caratteristiche tecniche di assorbimento dell'urto; a sostegno di quanto dedotto, allegava una relazione predisposta dal tecnico della aggiungeva altresì che la CP_5 parete di colore bianco e arancione si configurava come tramezzo destinato all'arrampicata tradizionale, presentando determinate caratteristiche incompatibili con l'attività di bouldering (ad esempio, un'altezza superiore a 4,50 metri, presenza all'estremità superiore di agganci per corde di sicurezza, conformazione verticale priva di inclinazione negativa nonché dotazione di un materassino che, per dimensioni e struttura, risultava del tutto inadeguato a prevenire cadute e conseguenti infortuni); pertanto, di fatto la era stata indotta sino a quel momento a Pt_1 svolgere tale attività su di una parete non idonea.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'associazione sportiva dilettantistica Vertical Forlì A.S.D. chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto di escludere qualsivoglia responsabilità della stessa;
in primo luogo evidenziava che l'attrice, al momento dell'iscrizione, dichiarava espressamente di conoscere e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione, nei quali si riportavano integralmente le regole di utilizzo delle predette attrezzature;
aggiungeva di essere esente da qualsivoglia responsabilità ex art. 2050 c.c. evidenziando che nell'attività di “bouldering indoor” la caduta dell'atleta era da considerarsi un evento comune e fisiologico, non essendo richiesta alcuna particolare abilità o conoscenza tecnica;
escludeva inoltre qualsiasi responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., posto che la predetta caduta era causata esclusivamente dalla perdita di equilibrio, non rilevando difetti delle attrezzature o violazioni di normative. Radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 27 gennaio 2021 il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c., fissando altresì l'udienza per l'ammissione dei mezzi di prova al 28 giugno 2021; nel successivo corso del giudizio venivano quindi espletate le prove orali e, su istanza della parte attrice, il Giudice disponeva C.T.U. medico-legale sulla persona della All'esito di tale attività istruttoria la causa veniva rinviata per la Pt_1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 luglio 2025, in occasione della quale – celebrata in forma c.d. cartolare – il Giudice concedeva alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * * * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina delle domande avanzate dall'attrice, occorre esaminare il merito della questione. Occorre premettere che a norma dell'art. 2050 c.c. “chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il 3 danno”; invero, tutte le attività umane presentano intrinsecamente un grado più o meno elevato di pericolosità; sul punto è opportuno distinguere tra “attività pericolosa” e “condotta pericolosa”, dovendosi considerare escluse dall'ambito dell'art. 2050 c.c. quelle attività nelle quali la pericolosità può derivare solo da un comportamento rimproverabile e non dal naturale dinamismo dei mezzi adoperati. Il metro di giudizio volto a selezionare le attività che, sebbene non tipizzate dalla legge, rientrino nel campo di applicazione della disposizione in esame si basa su un dato quanti-qualitativo, misurato col c.d. “metodo della prognosi postuma”, il quale induce a ritenere pericolose non solo le attività caratterizzate statisticamente da una elevata quantità di eventi lesivi, ma anche le attività che, sebbene cagionino un numero limitato di incidenti, producono sul piano qualitativo lesioni particolarmente gravi avuto riguardo, tra l'altro, alla rilevanza dei beni coinvolti. Pertanto, esistono attività pericolose di per sé e attività pericolose in relazione al caso concreto;
in tale ultimo caso l'accertamento della pericolosità non può che essere compiuta dal Giudice di merito, tenendo conto di tutte le specificità della fattispecie (cfr. Cass. Civ., sentenza n° 7093/2015). Tale impostazione ravvisa nell'art. 2050 c.c. una presunzione di responsabilità dell'esercente l'attività pericolosa, derivante da una presunzione legislativa di esistenza del nesso di causalità tra attività pericolosa e danno. La prova liberatoria consiste pertanto nella dimostrazione del caso fortuito, ovvero di un fattore esterno capace di recidere tale nesso;
ed invero, la giurisprudenza di legittimità afferma che “il paradigma di questa fattispecie di responsabilità per presunzione di colpa risulta dunque molto netto e chiaro: l'asserito danneggiato deve dimostrare sia la natura pericolosa dell'attività, sia il nesso causale intercorrente tra essa e l'evento dannoso” (Cass. Civ. sez. III, ordinanza n° 4590/2020). Ed ancora, “in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso” (Cass. Civ. sez. III, 22 settembre 2014 n° 19872); connessione eziologica che, ovviamente, può essere infranta da un caso fortuito, nel senso di un sopravvenuto fatto di per sé cagionante il danno (cfr. Cass. Civ. sez. III, 22 luglio 2016 n° 1513, Cass. Civ. sez. 6-3, ordinanza del 30 ottobre 2013 n° 24549, e Cass. Civ. sez. III, 5 gennaio 2010 n° 23). E in riferimento all'adempimento di questo segmento della sequenza dell'onere probatorio spettante all'asserito danneggiato (il quale naturalmente è altresì tenuto, per conseguire il suo interesse processuale, a dimostrare l'esistenza nonché, nella misura normativamente necessaria, il quantum del danno disceso dall'evento dannoso) compete allora al preteso danneggiante, per sgravarsi della prospettata responsabilità, la prova liberatoria dell'aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (si veda in proposito Cass. Civ. sez. 6-3, ordinanza del 5 luglio 2017 n° 16637, la quale rimarca che il presunto danneggiante, “per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2050 c.c.”, non è sufficiente che provi l'imprevedibilità del danno, “dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano”; cfr. altresì a tale proposito Cass. Civ. sez. III, n° 4590/2020). Come rilevato poi dalla giurisprudenza di merito, “il danno è riconducibile all'attività pericolosa se vi è causalmente riconnesso ed il nesso causale non deve essere provato in relazione ad una specifica azione o omissione dell'esercente, ma basta che esso sussista in
4 relazione al generico esercizio dell'attività, essendo sufficiente che l'evento lesivo si ponga come probabile conseguenza dell'attività pericolosa” (così Tribunale di Reggio Calabria sez.
II, n° 829/2020). Tutto ciò premesso, va preliminarmente osservato come la vicenda oggetto di causa imponga di valutare, da un lato, la responsabilità dell'associazione convenuta ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. e, dall'altro, l'eventuale (eccepito) concorso colposo dell'attrice ex art. 1227 c.c.
Orbene, il regolamento interno della palestra, pur non espressamente sottoscritto dall'attrice, risulta richiamato nella domanda di tesseramento dalla medesima sottoscritta e, pertanto, deve ritenersi vincolante;
ed è proprio tale atto di autonomia privata di accettazione del rischio derivante dall'esercizio della disciplina sportiva nel rispetto delle regole tecniche, con il quale i soggetti intraprendono una determinata attività sportiva, che comporta uno spostamento della soglia di responsabilità dell'atleta (il regolamento in oggetto prevede espressamente:
“premesso che la pratica dell'arrampicata sportiva è uno sport potenzialmente pericoloso, è fatto obbligo a tutti i frequentatori di rispettare scrupolosamente le norme scritte nel presente regolamento”). Esso inoltre distingue in modo chiaro tra la “parete boulder” e la “parete esterna”, stabilendo che quest'ultima non possa essere utilizzata da chi non sia in possesso dei requisiti tecnici e dell'esperienza necessaria per praticare l'arrampicata sportiva con corda
(“chi non è in possesso dei requisiti tecnici e/o esperienza necessaria a praticare l'arrampicata sportiva con l'utilizzo della corda dovrà categoricamente astenersi da qualsiasi manovra di salita o di sicurezza ad altri”). Occorre poi evidenziare che tale distinzione, peraltro, era agevolmente percepibile anche in concreto, avuto riguardo alla diversa inclinazione delle pareti e alla differente tipologia di materassi predisposti (cfr. la relazione tecnica sub doc. n° 10 parte attrice: «nella foto 2 si possono notare chiaramente i punti di assicurazione progettati per la parete di arrampicata in oggetto e l'utilizzo della parete non in “modalità bouldering” ma utilizzando la corda e l'imbracatura a garanzia della tutela dei fruitori in caso di caduta e, per consentire la discesa dell'arrampicatore quando ha raggiunto la sommità della parete”).
Ne consegue che l'odierna attrice, la quale frequentava la palestra da oltre sei mesi praticando esclusivamente bouldering (circostanza confermata anche dal teste , il quale Testimone_3 all'udienza del 14 febbraio 2022 dichiarava: “sia io che avevamo già utilizzato Parte_1 in precedenza la suddetta parete, in quanto ci era stata indicata dagli istruttori quale struttura idonea per l'attività del bouldering”), non poteva non essere consapevole della diversità di destinazione delle due pareti;
pertanto, l'eventuale circostanza che altri utenti utilizzassero promiscuamente entrambe le strutture, ovvero che gli istruttori non le avessero impedito di arrampicarsi sulla parete verticale, non esclude la sua personale consapevolezza della violazione del regolamento. Purtuttavia, la giurisprudenza di merito ha più volte affermato che le palestre sono tenute ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza imposte, stabilendo che “sono illeciti rilevanti quei comportamenti che sono volontariamente contrari ai regolamenti e che individuano la disciplina sportiva come un pretesto per commettere un illecito o un danno all'avversario. Sintetizzando la condotta di un atleta potrà ritenersi lecita quando seguirà le regole di gioco definite dai regolamenti e contestualmente non superi il rischio consentito. Nel nostro ordinamento rispondono di responsabilità oggettiva soggetti diversi dall'atleta. Il gestore
5 dell'impianto sportivo, ad esempio, essendo colui che mette a disposizione, a soggetti terzi, gli spazi per lo svolgimento di attività sportiva, ha il compito di garantire la sicurezza delle persone nonché l'idoneità dei luoghi ed ha pertanto l'obbligo di controllare tutte le attrezzature e di adottare le misure di sicurezza utili per evitare eventuali danni. La responsabilità di cui si discorre costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva che risponde all'intento legislativo di privilegiare il danneggiato sul danneggiante con il limite del caso fortuito” (cfr. Tribunale di Roma sez. XIII, 25 settembre 2020 n° 12921), oltre a dover vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature da parte degli utenti (v. Tribunale di Potenza sez. I, 16 dicembre 2021 n° 1440, Tribunale di Busto Arsizio sez. III, 12 gennaio 2021 n° 39 e Tribunale di Pisa, 7 ottobre 2020 n° 880). Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie non sussisterebbe caso fortuito bensì la verificazione di un evento prevedibile data la natura dello sport praticato, tant'è che le risultanze istruttorie, corroborate dalla consulenza tecnica di parte attrice e dalle deposizioni testimoniali, dimostrano che i praticanti bouldering presso la struttura convenuta venivano di fatto autorizzati o comunque non ostacolati nell'utilizzo della parete verticale (all'udienza del 14 febbraio 2022 il teste , citato dalla medesima associazione convenuta e Testimone_4 della cui attendibilità non vi è pertanto ragione di dubitare, ha espressamente confermato a tale proposito che all'epoca dei fatti le istruzioni che venivano fornite dal personale della palestra ai vari soci erano nel senso che la parete di colore bianco ed arancione – seppur destinata ex lege alla sola arrampicata tramite corda e idonea imbragatura – “fosse idonea anche al bouldering”; si aggiunge inoltre che il teste attoreo , presente in loco in occasione Testimone_5 del sinistro, ha confermato di avere già utilizzato in precedenza la suddetta parete insieme alla per praticare il bouldering in quanto era stata loro “indicata dagli istruttori quale Pt_1 struttura idonea per l'attività del bouldering”). Pertanto, siffatta condotta integra una responsabilità dell'associazione convenuta ai sensi dell'art. 2050 c.c., atteso che l'attività sportiva di arrampicata – contrariamente a quanto sostenuto in atti dall'associazione odierna convenuta – deve certamente qualificarsi come attività intrinsecamente pericolosa, con conseguente obbligo dell'esercente di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno. Sul punto occorre dare atto della predetta relazione tecnica eseguita dalla ove CP_5 dallo studio delle fotografie si rileva quanto segue: «
1. La parete di sinistra (bianco-arancione) è una parete progettata per l'arrampicata con la corda, infatti, la sua altezza complessiva è maggiore di 4,5 metri (limite massimo imposto dalla norma tecnica UNI EN 12572-2:2017);
2. La parete di destra (grigio-arancione) è una parete progettata per il bouldering;
infatti, la sua altezza complessiva è minore di 4,5 metri (limite massimo imposto dalla norma tecnica UNI EN 12572-2:2017);
3. Il materasso posto alla base della parete di sinistra ha dimensioni più ridotte rispetto al materasso posto alla base della parete di destra;
4. La parete di sinistra (bianco-arancione) è dotata di punti di assicurazione e ancoraggio di sommità (come previsto nella norma tecnica delle pareti di arrampicata con punti di assicurazione UNI EN 12572- 1:2017) FOTO 1. Di seguito alcuni dettagli su altre foto della parete di sinistra (bianco- arancione) tratte dalla pagina Facebook della palestra Nella foto 2 si possono notare CP_1 chiaramente i punti di assicurazione progettati per la parete di arrampicata in oggetto e l'utilizzo della parete non in “modalità bouldering” ma utilizzando la corda e l'imbracatura a garanzia della tutela dei fruitori in caso di caduta e, per consentire la discesa
6 dell'arrampicatore quando ha raggiunto la sommità della parete. Attraverso le innumerevoli immagini reperite dal web e, per ammissione di la parete bianco-arancione Parte_1 di cui alle immagini ritratte da Facebook veniva utilizzata in due modalità:
1. Parete per l'arrampicata (con la corda) Vedi foto a sinistra 2. Parete per la pratica del bouldering (senza corda) vedi foto sotto. Nella foto 3 si possono vedere chiaramente tutti i punti di assicurazione (cerchio rosso) e la linea rossa è stata indicata come riferimento per le considerazioni di seguito espresse. Al momento dello scatto di questa foto il personale della palestra è presente
e indossa la divisa “Vertical staff”. Il personale pertanto non ostacola l'uso della parete bianco-arancione con modalità bouldering e in alcuni casi è presente per dare le indicazioni ai fruitori». È pertanto evidente che la responsabilità della si configura Controparte_1 non solo per l'omissione da parte degli istruttori nell'imporre agli utenti il rispetto delle prescrizioni regolamentari, ma altresì per aver espressamente indicato agli stessi la parete verticale quale idonea allo svolgimento della predetta attività, aggravando così la propria posizione di garanzia e rendendo evidente la violazione degli obblighi di diligenza e prudenza che incombono sul gestore dell'attività sportiva;
ne consegue che la suddetta associazione convenuta deve essere dichiarata responsabile dei danni patiti dall'attrice , non Parte_1 avendo assolto l'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla sussistenza del caso fortuito idoneo ad escluderne qualsivoglia responsabilità.
Ma vi è di più, potendosi senz'altro configurare nel caso di specie una responsabilità risarcitoria della anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode della Controparte_1 parete oggetto di causa. Si osservi invero a tale proposito che la giurisprudenza di legittimità è unanime nel sostenere che la domanda proposta ai sensi della norma in argomento “richiede al danneggiato l'assolvimento dell'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma non anche quella di individuare la causa dell'evento”, laddove pertanto il Giudice di merito risulta tenuto «a verificare esclusivamente se il danneggiato avesse fornito la prova del nesso di derivazione causale tra la cosa custodita e le conseguenze dannose verificatesi, esigendo semmai dal custode, interessato a fornire la dimostrazione della ricorrenza di un fattore esterno la prova del perchè esso fosse occorso. L'incertezza circa la concreta causa del danno ridonda, infatti, a carico del custode: “ciò perchè il fatto ignoto non è idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico del fatto” (Cass. 30/11/2015, n. 24342). Purchè si tratti di un danno cagionato da una cosa e che questa sia una cosa che si ha in custodia, null'altro è richiesto, atteso che la responsabilità risarcitoria prevista dall'art. 2051 c.c. deve intendersi quale contrappeso al riconoscimento di una signoria sulla cosa in capo ad un soggetto, il custode, che ne tragga o possa trarne beneficio (…) Per integrare l'art. 2051 c.c. invece è sufficiente che il danno sia provocato dalla cosa custodita, la quale sia in grado di produrlo di per sè (direttamente) o perchè, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (indirettamente). La responsabilità ex art. 2051 c.c. non è applicabile solamente quando la cosa abbia avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno (Cass. 01/02/2018, n. 2482) (…) Quale poi sia stata la causa della caduta dalla parete non è elemento che attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051 c.c., che risulta già perfezionato ove si sia dimostrato che il danno è derivato dalla cosa, ma attiene alla prova liberatoria. Se, infatti, la caduta dalla parete attrezzata sia dipesa da un caso fortuito in senso stretto o di forza maggiore o dal fatto
7 di un terzo, di cui non debba rispondere il custode della cosa (fortuito in senso ampio), ciò attiene alla prova liberatoria che deve essere fornita dal custode, per andare esente da responsabilità (…) ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato (Cass. 01/02/2018, n. 2482)» (in questi termini Cass. Civ. sez. III, 21 maggio 2019 n° 13598); risulta pertanto priva di pregio la difesa di parte convenuta secondo cui la stessa non potrebbe “essere ritenuta responsabile della caduta di un atleta verificatasi esclusivamente per una perdita di equilibrio dello stesso, in quanto non sussistono difetti delle attrezzature e nemmeno il mancato rispetto di normative specifiche”, viepiù tenuto conto di quanto già sopra diffusamente osservato in ordine alle erronee indicazioni fornite agli atleti dagli istruttori dell'associazione. Ciononostante, ritiene il Tribunale che debba riconoscersi nel caso di specie un concorso colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo la stessa accettato il regolamento – che chiaramente vietava l'uso della parete verticale ai non esperti – ed avendo nondimeno deliberatamente scelto di arrampicarsi su di essa, pur non ignorando certamente la differente destinazione delle due pareti esistenti all'interno della struttura, ove si consideri che la Pt_1
– secondo quanto è pacifico tra le parti – risultava iscritta alla palestra dal mese di novembre 2017 ed aveva già praticato l'attività di bouldering indoor da circa 6 mesi. Tale concorso, avuto riguardo alla dinamica degli eventi, appare idoneo a ridurre in misura significativa la responsabilità della convenuta;
sul punto, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che
“in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore- danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto
o in parte, il creditore” (Cass. Civ., sentenza n° 4954/2007). In definitiva, la responsabilità civile risarcitoria della deve essere Controparte_1 valutata in relazione alla violazione degli obblighi di vigilanza e di sicurezza esigibili nello svolgimento di una siffatta attività, ma allo stesso tempo temperata dal concorso colposo dell'attrice, la cui condotta ha avuto una non trascurabile incidenza causale nella produzione dell'evento dannoso. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che a carico della convenuta debba attribuirsi la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio nella congrua misura del 60%, ascrivendo la restante porzione del 40% alla danneggiata Pt_1
.
[...]
Ciò posto, relativamente ai danni alla persona subiti dall'attrice occorre fare riferimento alla C.T.U. medico-legale espletata in corso di causa, che ha accertato le lesioni lamentate dalla ragazza e meglio documentate in atti (individuando in particolare postumi permanenti rappresentati da “Limitazione funzionale delle articolazioni tibiotarsica e sotto-astragalica, lieve lassità capsulare in esiti di frattura della terzo distale della tibia e della caviglia destra, ritenzione parziale dei mezzi di sintesi, esiti cicatriziali plurimi”) nonché la loro riconducibilità al sinistro de quo (“le lesioni riportate dalla IZ sono compatibili con impatto a terra a seguito di caduta dall'alto come riferito per cui, soddisfatti i criteri cronologico, topografico, di idoneità qualitativa e quantitativa, modale, continuità fenomenica e di esclusione è possibile
8 affermare che tra cause e lesioni, lesioni e postumi permanenti sussiste nesso causale certo”) ed all'esito della quale sono state individuate una inabilità temporanea totale di 20 giorni, una inabilità parziale al 75% di 60 giorni, una inabilità parziale al 50% di 80 giorni, una inabilità parziale al 25% di 60 giorni e un danno permanente – con riferimento all'integrità psico-fisica del soggetto – nella misura del 19%. Le conclusioni tecniche cui è giunto il c.t.u. dott.ssa vengono fatte proprie dal Tribunale stante la linearità e la rispondenza ai Persona_1 temi di indagine, dovendosi quindi intendere integralmente richiamate nella presente sede
(sulla possibilità di motivazione per relationem rispetto alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio cfr. Cass. Civ. sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222, Cass. Civ. sez. I, 10 febbraio 2021 n° 3272, Cass. Civ. sez. trib., 6 maggio 2021 n° 11917, Corte d'Appello di Ancona sez. II, 24 agosto 2021 n° 984, e Cass. Civ. sez. III, 17 maggio 2022 n° 15733). Orbene, per quanto concerne la determinazione dei danni di natura non patrimoniale subìti da , prima di procedere alla liquidazione è opportuno specificare in termini Parte_1 generali i criteri che verranno seguiti, anche alla luce dei principi di diritto dettati dalla Suprema Corte con la nota sentenza a Sezioni Unite n° 26972 del 2008, la quale ha ribadito la bipolarità tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). In estrema sintesi, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che il danno non patrimoniale, risarcibile in virtù dell'art. 2059 c.c., può trovare ristoro solo in tre distinte ipotesi: 1) allorché si verta in ipotesi di reato, pur se accertato presuntivamente secondo le regole civilistiche;
2) negli altri casi stabiliti dalla legge;
3) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona garantito dalla Costituzione. Ha dunque confermato la “bipolarità” del sistema risarcitorio (già chiaramente definita dalle sentenze della Cass. Civ. nn° 8827 e 8828 del 2003 e confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 233/2003), le cui “categorie concettuali di riferimento” sono unicamente quelle del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale;
ha indicato l'opportunità di liquidare unitariamente il pregiudizio non patrimoniale, senza distinzione in “sottocategorie” e senza “automatismi risarcitori”, con la precisazione che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n° 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private. Ciò premesso, nel caso di specie si ritiene opportuno adottare, quale criterio per la liquidazione equitativa, le “tabelle 2024” recanti “la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale” da ultimo elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano. L'adozione delle tabelle milanesi risponde infatti anche ad importanti esigenze di uniformità, in ambito nazionale, nel risarcimento del danno alla persona. Occorre peraltro evidenziare come le predette tabelle prevedano la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “sofferenza soggettiva”, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico
“standard” e di c.d. “danno morale”, apparendo dunque conformi ai principi di diritto espressi
9 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n° 26972/2008 già sopra richiamata. Si osserva a tale proposito che, come di recente osservato dalla S.C. di legittimità,
“in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, C.Ass.” (così Cass. Civ. sez. III, 22 marzo 2024 n° 7892). Orbene, l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n° 26972 alla n° 26975) trova soddisfazione nella scelta di adottare le Tabelle 2024 del Tribunale di Milano. Tenuto conto che non risultano allegate e ritualmente provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico in esame sotto l'aspetto dinamico- relazionale (laddove le Tabelle di Milano applicate contemplano, nella determinazione del punto di invalidità, in aggiunta alla componente consistente nella lesione alla salute strettamente intesa, una componente di danno da sofferenza soggettiva mediamente conseguente alla lesione alla salute), una invalidità del 19% in un soggetto di 26 anni al momento in cui è cessata l'invalidità temporanea1 comporterà una liquidazione del danno biologico di € 82.828,00 valutato all'attualità; appare utile precisare che detta somma contempla sia il danno biologico permanente c.d. “puro” subìto dall'attore (per € 61.354,00) che la componente relativa alla “sofferenza soggettiva interiore” (pari ad € 21.474,00). Al suddetto importo di € 82.828,00 dovrà poi aggiungersi la somma di € 13.800,00 a titolo di invalidità temporanea (laddove per ogni giorno di invalidità, in difetto di allegazione e prova in ordine alla ricorrenza di particolari e straordinarie circostanze, deve tenersi in considerazione l'importo minimo tabellarmente previsto di € 115,00 per ogni giorno di invalidità al 100%, ridotto proporzionalmente per ogni giorno di invalidità temporanea parziale), e pertanto:
20 giorni di invalidità temporanea totale € 2.300,00
60 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
80 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% € 4.600,00 1 Si veda in questo senso Cass. Civ. sez. III, 21 giugno 2012 n° 10303, secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”; si veda altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. III, 7 febbraio 2017 n° 3121. 10 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 per un totale di € 96.628,00 a titolo di danno non patrimoniale. In ragione del concorso colposo attribuito all'odierna attrice nella misura del 40%, la suddetta somma dovrà essere proporzionalmente ridotta, riconoscendosi l'importo complessivo di € 57.976,80. La liquidazione del suddetto danno non patrimoniale è da intendersi effettuata all'attualità, per cui non è dovuta alcuna rivalutazione. Spettano invece in favore di parte attrice gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Deve essere poi riconosciuto in favore di parte attrice il danno patrimoniale quale danno emergente, consistente negli esborsi di denaro effettuati per le necessarie cure mediche, dimostrati con la produzione dei documenti attestanti tali spese e ritenute congrue dal c.t.u. –
a seguito delle condivisibili osservazioni alla “bozza” di perizia sollevate dalla – per Pt_1 un totale di € 6.988,57, con l'opportuna precisazione (stante la contestazione sollevata sul punto dall'associazione convenuta) che il suddetto importo è stato individuato dal c.t.u. previa espressa decurtazione delle “voci, totalmente o in parte, già rimborsate da assicurazioni private”, non dovendosi pertanto detrarre l'importo di € 1.795,35 indicato in citazione dalla
Spetta altresì in favore di quest'ultima il rimborso delle spese sostenute per Pt_1
l'acquisizione delle perizie medico-legali redatte dal fiduciario dott. in funzione Persona_2 della difesa da assumere nel presente giudizio, da riconoscere in questa sede nel congruo importo di € 650,00; per quanto concerne poi la spesa sostenuta da parte attrice per la perizia tecnica redatta dalla tenuto conto del pregio della stessa e della sua effettiva CP_5 utilità ai fini di causa ritiene il Tribunale che vada riconosciuto in questa sede in favore della il congruo importo di € 2.800,00. Pt_1
Su tali somme sono dovuti gli interessi dalla data documentata dei relativi pagamenti al saldo. Il complessivo danno risarcibile in favore dell'attrice ammonta quindi ad un totale di €
64.239,94, di cui € 6.263,14 a titolo di danno patrimoniale (applicando l'abbattimento del 40% in ragione dell'accertato concorso di colpa della ed € 57.976,80 per danno non Pt_1 patrimoniale. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi nei termini e con le rispettive decorrenze già sopra esplicitati. La presente statuizione di condanna va resa nei confronti della convenuta associazione sportiva dilettantistica Vertical Forlì A.S.D., tenuta al risarcimento del danno complessivamente patito dall'odierna parte attrice. Non si ritiene invece di dover riconoscere in favore della un'ulteriore Pt_1 personalizzazione del danno, non emergendo nel caso di specie l'esistenza di conseguenze eccezionali, anomale o del tutto peculiari rispetto ai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; ed infatti, com'è noto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso
11 grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento» (così di recente Tribunale di Forlì sez. I, 7 ottobre 2021 n° 996; si vedano altresì in senso conforme Corte d'Appello di Torino sez. III, 5 ottobre 2021 n° 1087, Tribunale di Ancona sez. II, 19 luglio 2021 n° 933, e Tribunale di Spoleto, sentenza n° 343 del 10 luglio 2025). Appare evidente in tale ottica che “la gravità delle lesioni riportate dall'attrice, il patimento per i diversi interventi chirurgici subiti a fini riabilitativi, ed i pregiudizi affrontati per attendere alla propria odierna attività lavorativa” non costituiscono conseguenze
“anomale o del tutto peculiari” non comuni ad altri soggetti che abbiano patito analoga invalidità. Del tutto condivisibile risulta poi la valutazione espressa dal c.t.u. in ordine all'insussistenza di un accertato danno alla capacità lavorativa specifica della [“al momento dei fatti Pt_1
(04.05.2018) la Sig.ra laureata in scienze agrarie, era iscritta al corso di dottorato Pt_1 di ricerca in microbiologia ambientale presso la Warwick University di Coventry (UK) (…) La IZ frequentava tale corso prima dell'evento traumatico e ha continuato a frequentarlo anche dopo come ha dichiarato in corso di CTU. Al momento dei fatti, quindi, era uno studente universitario senza capacità lavorativa specifica e la menomazione accertata non le ha impedito di continuare gli studi intrapresi. Per questo motivo confermo che non vi può essere riduzione di capacità specifica non ancora acquisita. Quindi, come affermato al punto
6 delle risposte ai quesiti posti dal Giudice, non va riconosciuta alla IZ alcuna incidenza negativa sulla capacità lavorativa specifica: dopo l'incidente la ha ripreso Pt_1
l'attività lavorativa presso l'Università di Warwick University di Coventry (UK) dove lavorava in precedenza e presso cui lavora con ottimi risultati. L'innegabile disagio nella deambulazione è stato considerato parte integrante del danno biologico che è stato valutato complessivamente nella misura del 19%”]. Osserva a tale proposito il Tribunale che l'odierna attrice, omettendo peraltro di documentare l'entità del danno economico asseritamente subìto per effetto della attuale impossibilità di svolgere alcune mansioni tipiche del Dottorato di Ricerca (PhD) svolto presso la Warwick University di Conventry (UK), ha richiamato princìpi giurisprudenziali per vero inidonei a supportare la tesi attorea nella misura in cui, pur ammettendo in astratto la risarcibilità del danno alla capacità lavorativa specifica laddove il danneggiato non svolgesse alcuna attività al momento del sinistro (nel caso in esame la Pt_1 risultava ancora iscritta all'Università), si è comunque eloquentemente precisato che in questi casi la liquidazione deve basarsi sul reddito che, con ragionevole verosimiglianza, la persona avrebbe conseguito, valutando la sua posizione economica e sociale, il percorso di studi e i risultati raggiunti (Cass. Civ. sez. III, ordinanza n° 15451/2025), elementi di valutazione che l'odierna attrice ha tuttavia trascurato di fornire. Devesi in ogni caso evidenziare a tale proposito che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito “il risarcimento del danno patrimoniale futuro, ove il danneggiato sia un minore, non può consistere nella incapacità lavorativa specifica, ma solo nella lesione della capacità lavorativa generica e richiede necessariamente una valutazione prognostica. Tale pregiudizio, pertanto, potrà essere risarcito se possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe diversamente conseguito ove non fosse rimasta vittima dell'infortunio. La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti e alle inclinazioni
12 manifestate dalla vittima: in secondo luogo, sulla base della condizione economico-sociale della famiglia” (Corte d'Appello di Ancona, 29 ottobre 2019 n° 1542), fermo restando in ogni caso che l'invalidità grave, “tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.” (così di recente Cass. Civ. sez. VI, 14 novembre 2017 n° 26850). Alla luce delle motivazioni poste a fondamento della presente decisione risultano all'evidenza superflue le istanze istruttorie reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni dall'associazione sportiva odierna convenuta. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e – alla luce Controparte_1 della notula in atti – si liquidano come in dispositivo in favore di parte attrice nella misura ivi indicata, sulla base di congrui valori prossimi ai medi tariffari di cui al D.M. n° 55/2014 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022); lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum e quindi alle cause di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00. Irrilevante risulta ai presenti fini la circostanza che la richiesta di rifusione delle spese processuali sia stata espressamente formulata dall'attrice solo in sede di precisazione delle conclusioni, essendo consolidato orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito quello secondo cui “il regolamento delle spese processuali è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, per cui la condanna al loro pagamento legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un'esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi” (si veda in questi termini da ultimo Cass. Civ. sez. III, 20 giugno 2025 n° 16596; cfr. altresì in senso conforme ex plurimis Cass. Civ. sez. III, ordinanza n° 30729 del 19 ottobre 2022, e Cass. Civ. sez. VI, 11 febbraio 2015 n° 2719). Parimenti, le spese di C.T.U. – come liquidate da questo G.I. con decreto del 9 novembre 2022 – vanno poste definitivamente a carico della convenuta, con conseguente diritto dell'attrice di ripetere quanto da lei già versato in favore della dott.ssa come da Per_1 documentazione ritualmente versata in atti. Per le medesime ragioni già sopra esplicitate l'associazione sportiva odierna convenuta va infine condannata a rifondere in favore di le spese di c.t.p., da riconoscere in Parte_1 questa sede nel congruo ammontare complessivo di € 300,00 (i.v.a. compresa).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede:
13 accerta e dichiara che il sinistro oggetto di causa si è verificato per colpa concorrente di nella misura del 40% e della nella restante misura del Parte_1 Controparte_1
60%; accerta e dichiara che il danno non patrimoniale subito da parte attrice e suscettibile di risarcimento nella presente sede è pari ad € 57.976,80 e che il danno patrimoniale è pari ad € 6.263,14; condanna per l'effetto la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare all'attrice il complessivo importo di € Parte_1
64.239,94 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei termini e con le decorrenze meglio indicate in parte motiva;
condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice , spese che Parte_1 liquida nel complessivo importo di € 13.276,00 (di cui € 786,00 per esborsi, € 2.240,00 per la fase studio, € 1.380,00 per la fase introduttiva € 4.870,00, per la fase istruttoria ed € 4.000,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta;
condanna altresì l'associazione sportiva convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di c.t.p., pari al complessivo ammontare di € 300,00; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. La presente sentenza è esecutiva per legge. Forlì, 19 dicembre 2025 Il Giudice dott. Danilo Maffa
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