Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1921 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1921 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.