Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4234
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza del fumus commissi delicti del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.)

    La Corte ritiene fondato il motivo di ricorso, affermando che la condotta in esame rientra nella fattispecie di cui all'art. 647, comma 1, n. 3, cod. pen. (appropriazione di cose ricevute per errore), reato oggi depenalizzato. Pertanto, viene meno il fumus commissi delicti per il reato di appropriazione indebita.

  • Accolto
    Insussistenza del fumus commissi delicti del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

    La Corte rileva che la mancanza della sussistenza del fumus commissi delicti del reato presupposto (capo A) incide inevitabilmente sulla connessa configurabilità del reato di autoriciclaggio.

  • Accolto
    Vizio di motivazione sulla sussistenza del periculum in mora

    La Corte ritiene fondato il motivo, evidenziando che la motivazione del Tribunale è non pertinente (riferendosi a esigenze cautelari personali) e meramente apparente (riferendosi genericamente all'aggravamento delle conseguenze del delitto senza menzionare la protrazione delle conseguenze).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4234
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4234
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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