Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
A N LIA ITA BBLICA E EPU N O 5 I 8 Z 9 A 1 / R 4 T / S 5 6 I I 2 . G R . N P E . A - NOME DEL POPOLO ITALIANO P R T 3 U A L E B D L 020 D L CAS SAZIONE RTE D I A O T IS S CIVILE A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OGGETTO: CRISTARELLA ORESTANO Presidente Dott. Francesco Ricorso in Dott. Stefano MONACI Consigliere Cassazione Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Requisiti Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Dott. Francesco Ant. GENOVESE Consigliere R.G.N. ha pronunciato la seguente: 6880/99 Cron. 4602 SENTENZA GIANFRANCO e sul ricorso da:proposto JU Rep. BASTEREBBE LIVIANA, elettivamente domiciliati in Roma, Ud. 18/06/02 via Romeo Romei n. 23, presso l'avv. Cesare PLACANICA, Vittorio Supino, rappresentati e difesi dall'avv. giusta delega in atti;
B
- ricorrenti -
contro elettivamente domiciliato inMINISTERO DELLE FINANZE, Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
controricorrente Commissione Tributaria avverso la sentenza della Regionale dell'ABRUZZO n. 355 dep.24 marzo 1998. 2793 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/02 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore che Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Distrettuale delle II. DD. di Chieti 1. L'Ufficio notificava, in data 16 dicembre 1988, a JU CO e Basterebbe Liviana, un avviso di accertamento del 13 dicembre 1988, con il quale veniva rettificato, aumentandolo di £ 27.573.000, il loro reddito di partecipazione all'impresa della Carlo e CO JU & C. snc'> per l'anno d'imposta 1982. A tale risultato l'Ufficio era pervenuto, а seguito del disconoscimento di componenti passive del reddito dell'impresa societaria. In particolare, venivano recuperati a tassazione, nei confronti della società, costi ed oneri vari, non ammessi in deduzione, pari a lire 102.166.000. Precisamente: a) £ 40.278.000 per quote di ammortamento, in ragione della tardiva vidimazione (avvenuta solo il 28 febbraio 2002) del registro dei beni ammortizzabili;
b) £ 12.649.000 per manutenzioni e riparazioni, per la tardiva vidimazione delld stesso registro;
c) £ 22.937.000 per interessi 2 passivi e £ 24.088.000, per spese varie, in quanto non documentate;
d) £ 2.214.000 per perdite su crediti. La Commissione tributaria di primo grado di Chieti respingeva il ricorso, con decisione n. 1115 del 1990. I contribuenti proponevano appello che la Commissione Tributaria Regionale de L'Aquila, con sentenza del 24 marzo 1998, accoglieva limitatamente al del reddito di partecipazione, aridimensionamento seguito della ritenuta fondatezza della censura riguardante la ripresa a tassazione delle somme portate in deduzione dalla società per perdite su crediti, W dell'accertamento in confermando la parte restante rettifica.
2. Propongono ricorso i soci contribuenti con due mezzi di gravame. L'Amministrazione intimata, che aveva chiesto di discutere nell'udienza pubblica, non è intervenuta. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, i soci lamentano la violazione o falsa applicazione dell'art. 74 del d. P. R. n. 597 del 1973 e dell'art. 21 del D.L. n. 69 del 1989, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza censurata avrebbe errato considerando nei - confronti della società partecipata dai contribuenti la tardiva vidimazione del libro dei beni 3 ammortizzabili come una irregolarità sostanziale (come, invece, la considererebbe la circolare del Min. delle Finanze n. 17 del 1989), invece che meramente formale, e cosi giungendo ad escludere la società dal beneficio di cui si era avvalsa - della sanatoria ex art. 21 del D.L. n. 69 del 1989. In particolare, la tardiva vidimazione non rileverebbe ai fini deila determinazione del reddito dell'impresa, atteso che le quote di ammortamento dei beni risultavano annotate e tali costi non difettavano di certezza, competenza e inerenza. Per resto affermava Che SOCIO era nsabile de maggior reddito>> dovev dichiarazione>> sociéta con ie consequenti penaltra 2. Con il secondo mezzo i contribuenti si dolgono della violazione o falsa applicazione degli artt. 52 del d. P. R. n. 633 del 1972, 32 del d. P. R. n. 600 del 1973 e degli artt. 36 del d. P. R. n. 636 del 1972 e 58 del D. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. errato nel non Il giudice di appello avrebbe considerare ancora utile e tempestiva da parte - la produzione in giudizio dell'impresa partecipata documentazione comprovante(di appello) della l'esistenza dei costi e degli oneri portati in 4 - al contrario deduzione dalla società, sostenendo che tali documenti avrebbero dovuto essere esibiti, al massimo nella fase amministrativa, in risposta alla richiesta di compilazione del questionario mod. 55 (n. 9 del 1987) da parte dell'Ufficio. In particolare, né l'art. 19 bis del d. P.R. n. 636 del 1972, né l'art. 32, n. 4, del d.P.R. n.600 del 1973, richiamerebbero, in senso limitativo, l'art. 52 del d. P. R. n. 633 del Lgs n. 546 del1972. Al contrario, l'art. 58 del D. 1992 consentirebbe l'ammissibilità di nuovi documenti anche nel giudizio di appello, senza alcuna N né tale facoltà potrebbe subirelimitazione;
limitazioni, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., in quanto non si verserebbe in tema di ius novorum, essendo stata la materia già interamente trattata in primo grado di giudizio.
3. Il ricorso, articolato sui predetti motivi, è inammissibile. Esso (infatti, contiene, а mo' di narrativa in fatto, l'esposizione delle vicende processuali relative alla rettifica operata nei confronti della società di partecipata e, solo di riflesso, quelle relative alla posizione dei soci contribuenti, anche а titolo di partecipazione nella prima. La medesima, tuttavia, omette di riportare la specifica motivazione contenuta nella sentenza impugnata, richiamando, invece, quella 5 contenuta nella sentenza riguardante l'impugnazione della rettifica del reddito societario, a fini applicativi dell'ILOR. Insomma, nella narrativa del fatto, è stata omessa proprio la parte relativa allo specifico contenuto della decisione della Commissione Tributaria Regionale, impugnata in questa sede. Ne deriva la necessità di far riferimento ad altri atti processuali per bene intendere la esatta cognizione di la vicenda processuale. Il che, secondo tutta l'insegnamento di questa Corte, rende già inammissibile il ricorso, per violazione dell'art. 366 cod. proc. - come si è già affermatociv., atteso che l'esposizione sommaria dei fatti di causa, pur non W dovendo necessariamente costituire una premessa autonoma ed a sé stante, esige almeno che il ricorso, nella parte destinata ai motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, necessità di attingere ad altre fonti (Cass. n. senza 14728 del 2001). Orbene, nella specie, neppure la parte motiva del ricorso consente di capire il contenuto della decisione della Commissione Tributaria Regionale. E' principio già affermato da questa Corte (si veda la fini della sent. n. 4937 del 2000) che, ai requisito dell'esposizione sommaria sussistenza del causa prescritto a pena dei fatti di il ricorso per cassazione d'inammissibilità per 6 dall'art. 366 cod. proc. civ. è necessario che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rinvengano gli indispensabili perché il giudice di elementi legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti ° atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti. In ogni caso, nella specie, l'inammissibilità dell'impugnazione deriva anche da un'altra ragione (sia pure derivante dalla prima, anzidetta): i motivi dell'impugnazione si dirigono, nella sostanza, non già contro la sentenza oggetto di ricorso ma contro quella che da questa viene presa а presupposto (quella riguardante l'accertamento del reddito societario, a fini applicativi dell'ILOR). In tal modo, infatti, essa manca di attaccare sia la parte della sentenza innanzitutto in ordine alla impugnata, che motiva censure alla decisione dei mancanza di specifiche primi giudici>>, poi in relazione alla utilizzabilità degli accertamenti contenuti nella decisione logicamente presupposta, infine sulla parte riguardante l'applicazione delle sanzioni. In particolare, è stata omessa ogni considerazione in ordine al nocciolo della decisione impugnata (il collegio rileva che esso [maggior reddito] è legato all'utile superiore accertato a carico della società>>) riguardante la recuperabilità, ai fini della soluzione delle questioni poste nell'appello dai due contribuenti, proprio della 7 decisione riguardante il reddito societario, e si è, al contrario, entrati direttamente nel merito di tale ultima decisione (che è estranea all'odierno giudizio), come se si trattasse di un unico giudizio e non invece sia pure di uno, distinto ed autonomo, dall'altro, avente con quello connessioni o dipendenze.
2. Non avendo l'intimata svolto difese, non vi materia per le spese. РОМ Dichiara inammissibile il ricorso sede della Corte di Così deciso in Roma, nella Cassazione, il 18 giugno 2002. L'Estensore Dr. cancesco Antonio GENOVESE Шиаго oven ^Il Presidente LORESTANO Dr. Francesco CRISTARE a DEPOSITATO IN CANCELLERIA из 11 FEB. 2003 Oggi CANCELLIERE ANCELLIERE C1 NA CA A walda CA volet ESENTE DA DEGISTRATIONE AI SIRICI DAN 2 9580 N. 151 3. S MATERIA TRILITARA 0 8 0