CASS
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2024, n. 40690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40690 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI CA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 28/11/2023 della Corte di appello di Napoli;
letti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi g liere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Li g nola, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/11/2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con la q uale, il precedente 13/02/2018, il Tribunale di Santa MA Capua Vetere aveva affermato la penale responsabilità di CI CA in ordine al delitto di omicidio colposo a gg ravato dalla violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale, di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., nel testo riformulato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito in le gg e n. 125 del 2008 e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena ritenuta di g iustizia, disponendo altresì la sospensione della patente di guida. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40690 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SA GENNARO Data Udienza: 10/10/2024 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del CI, avv.to Emiliano de' Ruggiero, che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza della normativa processuale per omessa declaratoria della causa estintiva del reato della prescrizione. Assume, in specie, che, in ragione della formulazione del delitto vigente all'epoca della sua perpetrazione (avvenuta 1'11-18/08/2011) e della pena per esso comminata, sarebbe maturata la causa estintiva della prescrizione in data 11/07/2023. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza di norme processuali e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di affermata responsabilità dell'imputato in ordine al delitto formante oggetto di contestazione. Sostiene, in particolare, che nella decisione della Corte territoriale, per la ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro, si sarebbe irragionevolmente attribuita valenza dimostrativa alla sola consulenza del pubblico ministero, fondata, peraltro, su elementi, in tesi, errati, quali i rilievi effettuati dai carabinieri nel luogo dei fatti, indebitamente svilendo, per converso, gli argomenti sviluppati nella consulenza tecnica della difesa. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art.
5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di CI CA è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza della normativa processuale per omessa declaratoria della prescrizione del delitto, sostenendo che, in ragione della pena per lo stesso prevista all'epoca della sua perpetrazione (avvenuta il 18/08/2011), risulterebbe 2 maturata l'anzidetta causa estintiva in data antecedente alla pronunzia della sentenza di appello e, segnatamente, 1'11/07/2023. Rileva al riguardo il Collegio che, tenuto conto del tempus criminis patrati e della formulazione del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale all'epoca vigente (segnatamente quella introdotta dal di. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008), trova applicazione, nel caso di specie, il termine di prescrizione di sette anni, che dev'essere, poi, raddoppiato ai sensi dell'art. 157, comma 6, cod. pen. e ulteriormente maggiorato di un quarto in ragione dei plurimi atti interruttivi medio tempore intervenuti. Tanto comporta che l'indicata causa estintiva del reato non risulta maturata né in epoca antecedente alla pronunzia della sentenza di appello, né tantomeno all'attualità. 3. Palesemente infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole dell'inosservanza di norme processuali e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di affermata responsabilità dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli, assumendo che, nella decisione della Corte territoriale, la ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro sarebbe avvenuta mercè la valorizzazione della sola consulenza tecnica del pubblico ministero, senza tener conto, in alcun modo, degli apporti, in tesi decisivi, rinvenibili nella consulenza tecnica della difesa. Ritiene il Collegio che i giudici del merito, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, abbiano motivato in maniera congrua, lineare e tutt'altro che illogica (in specie, alle pagg. 6 e 7 della decisione impugnata), l'affermata responsabilità del predetto nella causazione del sinistro stradale da cui derivò la morte del conducente del velocipede. E invero, la decisione di conferma della sentenza di condanna di primo grado risulta ragionevolmente fondata sul mancato rispetto, da parte del conducente dell'auto, della regola cautelare che impone di mantenere una velocità contenuta all'interno dei centri abitati, sull'efficacia causale di tale condotta imprudente e violativa del disposto dell'art. 141 cod. strada nel determinismo dell'evento e sulla prevedibilità e prevenibilità dello stesso, mediante l'adozione di una condotta alternativa lecita. A fronte di un siffatto impianto argomentativo, appare di lampante evidenza l'insussistenza dei dedotti vizi motivazionali. D'altro canto, non può non rilevarsi che la doglianza fatta valere con il motivo di cui trattasi si risolve, a ben vedere, in un'inammissibile richiesta di 3 rivalutazione del compendio probatorio, del quale è caldeggiata, di fatto, una lettura alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte di appello. È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/10/2024
letti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi g liere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Li g nola, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/11/2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con la q uale, il precedente 13/02/2018, il Tribunale di Santa MA Capua Vetere aveva affermato la penale responsabilità di CI CA in ordine al delitto di omicidio colposo a gg ravato dalla violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale, di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., nel testo riformulato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito in le gg e n. 125 del 2008 e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena ritenuta di g iustizia, disponendo altresì la sospensione della patente di guida. Penale Sent. Sez. 4 Num. 40690 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SA GENNARO Data Udienza: 10/10/2024 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del CI, avv.to Emiliano de' Ruggiero, che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza della normativa processuale per omessa declaratoria della causa estintiva del reato della prescrizione. Assume, in specie, che, in ragione della formulazione del delitto vigente all'epoca della sua perpetrazione (avvenuta 1'11-18/08/2011) e della pena per esso comminata, sarebbe maturata la causa estintiva della prescrizione in data 11/07/2023. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza di norme processuali e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di affermata responsabilità dell'imputato in ordine al delitto formante oggetto di contestazione. Sostiene, in particolare, che nella decisione della Corte territoriale, per la ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro, si sarebbe irragionevolmente attribuita valenza dimostrativa alla sola consulenza del pubblico ministero, fondata, peraltro, su elementi, in tesi, errati, quali i rilievi effettuati dai carabinieri nel luogo dei fatti, indebitamente svilendo, per converso, gli argomenti sviluppati nella consulenza tecnica della difesa. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art.
5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di CI CA è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza della normativa processuale per omessa declaratoria della prescrizione del delitto, sostenendo che, in ragione della pena per lo stesso prevista all'epoca della sua perpetrazione (avvenuta il 18/08/2011), risulterebbe 2 maturata l'anzidetta causa estintiva in data antecedente alla pronunzia della sentenza di appello e, segnatamente, 1'11/07/2023. Rileva al riguardo il Collegio che, tenuto conto del tempus criminis patrati e della formulazione del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale all'epoca vigente (segnatamente quella introdotta dal di. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008), trova applicazione, nel caso di specie, il termine di prescrizione di sette anni, che dev'essere, poi, raddoppiato ai sensi dell'art. 157, comma 6, cod. pen. e ulteriormente maggiorato di un quarto in ragione dei plurimi atti interruttivi medio tempore intervenuti. Tanto comporta che l'indicata causa estintiva del reato non risulta maturata né in epoca antecedente alla pronunzia della sentenza di appello, né tantomeno all'attualità. 3. Palesemente infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole dell'inosservanza di norme processuali e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di affermata responsabilità dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli, assumendo che, nella decisione della Corte territoriale, la ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro sarebbe avvenuta mercè la valorizzazione della sola consulenza tecnica del pubblico ministero, senza tener conto, in alcun modo, degli apporti, in tesi decisivi, rinvenibili nella consulenza tecnica della difesa. Ritiene il Collegio che i giudici del merito, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, abbiano motivato in maniera congrua, lineare e tutt'altro che illogica (in specie, alle pagg. 6 e 7 della decisione impugnata), l'affermata responsabilità del predetto nella causazione del sinistro stradale da cui derivò la morte del conducente del velocipede. E invero, la decisione di conferma della sentenza di condanna di primo grado risulta ragionevolmente fondata sul mancato rispetto, da parte del conducente dell'auto, della regola cautelare che impone di mantenere una velocità contenuta all'interno dei centri abitati, sull'efficacia causale di tale condotta imprudente e violativa del disposto dell'art. 141 cod. strada nel determinismo dell'evento e sulla prevedibilità e prevenibilità dello stesso, mediante l'adozione di una condotta alternativa lecita. A fronte di un siffatto impianto argomentativo, appare di lampante evidenza l'insussistenza dei dedotti vizi motivazionali. D'altro canto, non può non rilevarsi che la doglianza fatta valere con il motivo di cui trattasi si risolve, a ben vedere, in un'inammissibile richiesta di 3 rivalutazione del compendio probatorio, del quale è caldeggiata, di fatto, una lettura alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte di appello. È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/10/2024