CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI RI EL NO R.G.N. 28506/2025 Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente Sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di: avverso la sentenza del 21/05/2025 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di DE lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Triestededucendo violazione di legge perché la pena determinata dal GUP del Tribunale di DE è illegale in quanto, in ragione di un calcoloaritmetico erroneo,è stata determinata al di sotto del minimo legale consentito dalla legge. Osserva il ricorrente che le diminuzioni per le due attenuanti avrebbero dovuto essere più correttamente operate sulla pena base prevista per il reato più grave, non comprensiva dell'aumento per la continuazione;
pertanto la pena così determinata è stata ridotta per effetto delle due attenuanti in misura inferiore al minimo edittale, considerata la diminuzione massima per le due circostanze attenuanti e la diminuzione per il rito. Osserva in particolare che la pena avrebbe dovuto essere determinata in anni uno mesi sei e giorni 13 di reclusione ed euro 364 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 84 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NO RI EL Data Udienza: 19/11/2025 3. Il ricorso è inammissibile perché il motivo non è consentito ai sensi dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.. Inoltre secondo la pronunzia delle Sezioni unite n. 877/2023, Sacchettino, Rv 283886, la pena determinata ex art. 444 cod.proc.pen. a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è illegale soltanto nel caso in cui ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti cod.pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che portano alla determinazione siano computati in violazione di legge.
2. Per le ragioni sin qui esaminate va dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché proposto per un motivo non consentito. Dichiara inammissibile il ricorso. Il Consigliere estensore RI EL NO 2
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Triestededucendo violazione di legge perché la pena determinata dal GUP del Tribunale di DE è illegale in quanto, in ragione di un calcoloaritmetico erroneo,è stata determinata al di sotto del minimo legale consentito dalla legge. Osserva il ricorrente che le diminuzioni per le due attenuanti avrebbero dovuto essere più correttamente operate sulla pena base prevista per il reato più grave, non comprensiva dell'aumento per la continuazione;
pertanto la pena così determinata è stata ridotta per effetto delle due attenuanti in misura inferiore al minimo edittale, considerata la diminuzione massima per le due circostanze attenuanti e la diminuzione per il rito. Osserva in particolare che la pena avrebbe dovuto essere determinata in anni uno mesi sei e giorni 13 di reclusione ed euro 364 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 84 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NO RI EL Data Udienza: 19/11/2025 3. Il ricorso è inammissibile perché il motivo non è consentito ai sensi dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.. Inoltre secondo la pronunzia delle Sezioni unite n. 877/2023, Sacchettino, Rv 283886, la pena determinata ex art. 444 cod.proc.pen. a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è illegale soltanto nel caso in cui ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti cod.pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che portano alla determinazione siano computati in violazione di legge.
2. Per le ragioni sin qui esaminate va dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché proposto per un motivo non consentito. Dichiara inammissibile il ricorso. Il Consigliere estensore RI EL NO 2